Doccia fredda sugli incentivi del condono edilizio: sono erogabili, nel limite del 10% di incremento dei diritti di istruttoria, solo al personale in presenza. Con esclusione, quindi, dei lavoratori che effettuino la loro attività in smartworking.
Inoltre, la destinazione dei proventi della definizione delle domande di sanatoria, nel limite del 50% delle somme riscosse a titolo di conguaglio dell’oblazione, non potranno essere destinate ad incentivare i lavoratori con specifici progetti obiettivo.
Sono queste le indicazioni della Corte dei conti della Basilicata (deliberazione n.69/2021) che ha, tuttavia, precisato come, i progetti e le attività riguardanti la definizione di pratiche di condono edilizio, sono da considerarsi risorse del salario accessorio escluse dai limiti previsti dall’art.23, comma 2, del d.lgs. n.75/2017 (salario accessorio non superiore alle risorse stanziate nel 2016).
La richiesta del sindaco
Un sindaco di un comune lucano ha premesso che, ai fini della istruttoria delle domande di sanatoria edilizia, l’ente ha determinato un incremento nel limite del 10% diritti e oneri da destinare ad incentivi per il personale per la definizione delle pratiche. Il dubbio ha riguardato la possibilità di poter destinare, sempre quale incentivazione del personale, anche il cinquanta per cento delle somme riscosse a titolo di conguaglio dell’oblazione per la sanatoria degli illeciti edilizi, versata dal richiedente la sanatoria direttamente al comune interessato. Infine se, le citate incentivazioni al personale, soggiacciono o meno ai limiti previsti dalla legislazione di crescita del salario accessorio (art.23, comma 2, del dlgs n.75/2017).
Marco A. Capisani, ItaliaOggi