La riforma dell’Iva sull’e-commerce parte e fissa i paletti

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Al via la riforma dell’Iva sul commercio elettronico transfrontaliero. Da giovedì 1° luglio entreranno in vigore le nuove regole, contenute nella direttiva 2455 del 2017 e recepite in Italia con dlgs n. 83/2021, che estendono il principio generale della tassazione nel paese Ue di arrivo dei beni, limitando alle micro-imprese l’eccezione della tassazione nel paese di partenza.

Gli obblighi d’imposta nel paese di destinazione dei beni potranno però essere assolti con il regime speciale dello sportello unico (OSS), senza necessità per l’impresa venditrice di aprire una posizione Iva nei vari paesi Ue.

Novità anche per l’e-commerce di provenienza extracomunitaria: sarà soppressa la franchigia d’imposta all’importazione per i prodotti di valore fino a 22 euro, mentre i venditori potranno optare, per le merci di valore fino a 150 euro, per un regime semplificato di pagamento dell’Iva all’importazione (IOSS).

Intanto l’agenzia delle entrate, con un provvedimento del 25 giugno 2021 (si veda ItaliaOggi di sabato scorso), ha ufficializzato le procedure di registrazione ai regimi speciali, già attive dal 1° aprile, e ripartito le competenze per i controlli e l’assistenza ai contribuenti. I primi chiarimenti, a livello nazionale, arriveranno probabilmente nel corso di un webinar che l’agenzia ha programmato per il 22 luglio prossimo, nel quale saranno esaminate le questioni che tutti gli interessati possono segnalare via email entro il 12 luglio all’indirizzo dg.gci.internazionale@agenziaentrate.it. Potranno inoltre essere inviate richieste di assistenza all’indirizzo ossitaly@agenziaentrate.it.

Ecco le principali innovazioni che scatteranno per le operazioni effettuate a partire da dopodomani.about:blank

Vendite intracomunitarie a distanza

La novità di più vasto interesse riguarda le vendite intracomunitarie a distanza, definizione che, è bene evidenziare, pur comprendendo soprattutto il commercio via internet, abbraccia anche le cessioni verso consumatori concluse fisicamente negli esercizi commerciali, se il venditore si incarica, anche indirettamente, del trasporto verso il paese Ue di destinazione. Il limite entro il quale il venditore può applicare, in via derogatoria, l’Iva del paese di partenza sarà ridotto a soli 10.000 euro annui, superati i quali si dovrà applicare l’imposta del paese di destinazione dei beni (finora era prevista una soglia-paese almeno di 35.000 euro). Di conseguenza, l’impresa che nel corso del 2020, oppure nei primi sei mesi del 2021, ha effettuato vendite intracomunitarie a distanza in tutta l’area Ue per ammontare superiore a 10.000 euro, dal 1° luglio dovrà addebitare agli acquirenti l’Iva del paese di destinazione dei prodotti, con l’aliquota prevista dalla normativa nazionale di riferimento. Nel suddetto importo, inoltre, bisognerà considerare anche le prestazioni di cui all’art. 7-octies, dpr 633/72 (servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione) resi a privati consumatori di altri paesi Ue. Non potranno avvalersi della soglia di semplificazione le imprese che hanno sede in più di un paese Ue (esempio, sede in Italia e stabile organizzazione in Francia), quelle che vendono beni a partire da più paesi Ue e quelle che hanno sede al di fuori dell’Ue.

Regime dello sportello unico

L’obbligo di applicare l’Iva a destinazione implica, in via di principio, la necessità per il fornitore di identificarsi nel paese di arrivo dei beni (o di consumo dei servizi). A fini di semplificazione, tuttavia, è previsto che il fornitore possa avvalersi, in alternativa, del regime dello sportello unico (ex MOSS, ora OSS), previa adesione a tale regime presso il paese di residenza (o, per le imprese extracomunitarie, presso il paese Ue scelto). Il regime speciale, che prevede la presentazione di una dichiarazione trimestrale e il pagamento cumulativo della relativa Iva dovuta nei vari paesi di consumo, potrà infatti essere utilizzato:

– per le vendite a distanza intracomunitarie

– per tutte le prestazioni di servizi “b2c” soggette al pagamento dell’Iva nel paese membro del consumatore anziché in quello del fornitore (per esempio un lavoro edile su un immobile situato in Francia eseguito dall’impresa italiana per conto di un privato)

– per le vendite intracomunitarie a distanza, nonché per le vendite interne, facilitate dai gestori dei mercati virtuali (marketplace), nella loro veste di responsabili dell’imposta quando il venditore è un’impresa stabilita fuori dell’Ue.

Il venditore che decide di avvalersi del regime speciale OSS sarà tenuto ad istituire e conservare la documentazione prevista dall’art. 63-quater del regolamento Ue n. 282/2011, ma non avrà obbligo di fatturare le vendite a distanza.

Franco Ricca, ItaliaOggi