Scuola, sul panino da casa decideranno le sezioni unite della Cassazione

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Saranno le sezioni unite a decidere sul panino portato da casa a scuola. La prima sezione civile della Cassazione, con un’ordinanza interlocutoria depositata ieri, ha infatti disposto la trasmissione degli atti al primo presidente per l’assegnazione del caso alle sezioni unite, affinché chiariscano «se sia configurabile un diritto soggettivo perfetto dei genitori degli alunni delle scuole elementari e medie, eventualmente quale espressione di una libertà personale inviolabile, il cui accertamento sia suscettibile di ottemperanza, di scegliere per i propri figli tra la refezione scolastica e il pasto portato da casa o confezionato autonomamente e di consumarlo nei locali della scuola e comunque nell’orario destinato alla refezione scolastica, alla luce della normativa di settore e dei principi costituzionali, in tema di diritto all’istruzione, all’educazione dei figli e all’autodeterminazione individuale, in relazione alle scelte alimentari». Sulla questione del panino da casa avevano presentato ricorso in Cassazione il Comune di Torino e il Miur. Il caso era stato discusso in un’udienza a porte chiuse lo scorso 20 febbraio.

L’iter giudiziario

La vicenda del «panino da casa» è iniziata nel novembre 2014, quando 38 genitori di alunni delle scuole comunali elementari e medie di Torino decisero di avviare una causa contro il Comune e il ministero dell’Istruzione per accertare il loro diritto di «scegliere per i propri figli tra la refezione scolastica e il pasto domestico» (portato da casa o confezionato autonomamente) e, in particolare, di «consumarlo all’interno dei locali adibiti a mensa scolastica e nell’orario destinato alla refezione».

Il tribunale di Torino aveva rigettato le loro istanze, sostenendo che non era «configurabile né un diritto alla prestazione del servizio mensa con modalità diverse da quelle previste dalla normativa vigente ovvero di un servizio alternativo interno alle scuole per coloro che intendono consumare il pasto domestico, né un diritto alla stessa istituzione del servizio mensa, essendo le famiglie libere di optare per il `modulo´ (il cosiddetto `tempo breve´) oppure per il tempo pieno o prolungato che prevedono il servizio mensa». In appello, invece, i genitori si erano visti accogliere parzialmente il loro ricorso: i giudici torinesi di secondo grado, nel 2016, avevano affermato il «diritto dei genitori di scegliere per i figli tra la refezione scolastica e il pasto domestico da consumare nelle singole scuole e nell’orario destinato alla refezione», ma si erano astenuti dal dettare le «modalità pratiche», riguardanti in particolare gli «aspetti igienico/sanitari», per dare concreta attuazione alla sentenza.

Contro la decisione della Corte d’appello di Torino hanno presentato ricorso in Cassazione il Comune di Torino e il Miur, sostenendo che non vi sia un «diritto soggettivo degli alunni che optano per il tempo pieno di portare e di consumare a scuola cibi propri, sottraendosi al servizio mensa offerto dalla scuola». Nell’ordinanza depositata lunedì 11 marzo – nella quale si ricorda anche la sentenza con cui il Consiglio di Stato, lo scorso anno, confermò l’annullamento della delibera del Comune di Benevento che vietava agli alunni il consumo di cibi portati da casa – i giudici di piazza Cavour sollecitano quindi l’intervento delle sezioni unite, a cui il primo presidente Giovanni Mammone dovrà trasmettere gli atti, affinché, nei prossimi mesi, venga sancito in via definitiva il principio da seguire.