Nei prossimi mesi dovrebbero diventare realtà nuove strutture alberghiere che vedono abbinate camere di hotel con unità abitative in affitto dotate di cucina autonoma. Al servizio tipico di alloggio sono abbinabili servizi accessori comuni ed eventualmente il vitto. Le camere dovranno essere minimo sette per ogni struttura e le unità abitative non dovranno occupare più del 40% della superficie complessiva.
Queste nuove strutture, dette “condhotel”, sono state introdotte da una normativa del 2014 e disciplinate nel dettaglio da un decreto pubblicato a Marzo 2018 che ne ha dettato le caratteristiche passando la parola alle Regioni. Queste dovranno entro un anno adeguare le proprie normative e disciplinare le modalità per l’avvio e l’esercizio delle nuove attività, rendendole concretamente reali (1).
Le unità abitative potranno essere acquistate da terzi (privati o meno) per poi essere affittate dal gestore della struttura presumibilmente con la nuova formula degli “affitti brevi” .
Gli hotel esistenti potranno convertirsi a questa nuova formula adeguando la propria struttura e fruendo di modalità semplificate fissate a livello regionale per l’eliminazione di vincoli di destinazione urbanistica.
Queste le caratteristiche dei condhotel fissate dal decreto:
– presenza di almeno sette camere oltre le unità abitative poste in una o più unità immobiliari inserite in un contesto unitario e collocate nel medesimo comune. Le unità abitative devono avere una distanza dall’edificio alberghiero non superiore a 200 metri.
– le unità abitative devono avere una superficie pari massimo al 40% di quella netta destinata alle camere.
– deve esserci un’unica portineria per tutti coloro che fruiscono del condhotel, sia ospiti sia proprietari delle unità abitative, con possibilità di prevedere un ingresso specifico e separato ad uso esclusivo di dipendenti e fornitori.
– la gestione dei servizi di condhotel e delle camere, suites e unità abitative deve essere unitaria pari alla durata contrattuale (di trasferimento delle unità) e comunque per un periodo non inferiore a 10 anni dall’avvio dell’esercizio del condhotel.
– classificazione minima di tre stelle anche riconosciuta all’esito di interventi di riqualificazione.
– rispetto della normativa vigente in materia di agibilità per le unità abitative.
Acquisto unità immobiliari. I privati possono acquistare le unità immobiliari che fanno parte della struttura, anche a scopo di investimento. Il privato/proprietario può infatti poi dare il suo consenso e mettersi d’accordo col gestore della struttura per affittare l’unità immobiliare a scopo turistico. Tutti i dettagli dell’acquisto, con i costi e i servizi comuni fruibili, e dei benefici in caso di cessione per l’affitto sono ovviamente disciplinati da specifici contratti.
(1) Dl 133/2014 convertito nella Legge 164/2014 art.31 e DPCM 22/1/2018 pubblicato sulla GU del 6/3/2018
Rita Sabelli, responsabile Aduc aggiornamento normativo