DEFINIZIONE AGEVOLATA LITI PENDENTI
L’Agenzia delle Entrate risponde agli ultimi quesiti sulla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, l’opportunità offerta ai contribuenti che scelgono di presentare domanda di definizione e versare, al netto di sanzioni e interessi di mora, gli importi contenuti nell’atto impugnato entro il prossimo 2 ottobre.
La circolare n. 23/E pubblicata oggi, infatti, completa il quadro tracciato dalla circolare n. 22/E del 28 luglio scorso sull’agevolazione introdotta dal Dl n. 50/2017. In particolare, tra i chiarimenti forniti nel documento di prassi, le Entrate illustrano il modo corretto di compilare il modello di pagamento F24, affrontano alcune ipotesi per le quali la definizione agevolata non è applicabile, la legittimazione a presentare la domanda di definizione in caso di fallimento e il rapporto tra la definizione agevolata delle liti e la precedente definizione dei carichi iscritti a ruolo in pendenza di giudizio.
Precedente definizione dei carichi iscritti a ruolo in pendenza di giudizio – La circolare si occupa dell’ipotesi in cui sia pendente una controversia avente ad oggetto una sanzione non collegata al tributo e il contribuente abbia già definito, attraverso la definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, l’iscrizione a ruolo dei due terzi dell’importo in contestazione. In questo caso, l’Agenzia specifica che la lite pendente può essere definita con il pagamento del 40 per cento dell’importo della sanzione non collegata al tributo ancora in contestazione (ossia 1/3 non ancora iscritto a ruolo), essendo stata già definita in modo agevolato la restante parte (ossia i 2/3 già iscritti a ruolo).
Presentazione delle domande e versamenti a titolo provvisorio – L’Agenzia specifica che, a seguito di fallimento del contribuente, l’istanza di definizione agevolata delle controversie pendenti può essere legittimamente presentata dal curatore e, in caso d’inerzia di quest’ultimo, dal fallito. Il documento di prassi, inoltre, conferma che le somme eventualmente versate a titolo provvisorio da parte dei coobbligati che non aderiscono alla definizione agevolata non possono essere scomputate dall’importo lordo dovuto per la definizione.
Il testo della circolare è disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.it, nella sezione “Normativa e prassi”.
La dichiarazione precompilata per tutti i contribuenti è di fatto “la sublimazione, la scomparsa dell’idea stessa di dichiarazione, trasformata nella somma di raccolta dei dati, calcolo dell’imposta, comunicazione al contribuente e prelievo alla fonte, come si propone di fare il fisco britannico”. Lo ha detto il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, nel corso del suo intervento di oggi al convegno su ‘Evasione fiscale e attualità dei mezzi nazionali e internazionali di contrasto’, organizzato a Milano dall’Università europea di Roma. “Il controllo della massa dei contribuenti – ha spiegato ancora Ruffini – risale al momento stesso dell’adempimento trasformandosi in servizio; resta a valle quello dei soggetti a rischio o più rilevanti. Il fisco diventa il consulente e non solo il controllore: evita errori e non aspetta che si verifichino per poi dar loro la caccia con i controlli formali; previene le omissioni e non le scopre dopo con i controlli di merito”.
La svolta in questo senso potrebbe essere rappresentata dalla fatturazione elettronica, che potrebbe essere resa obbligatoria per tutti tra uno o due anni, un po’ come accade in Inghilterra.
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