Ryanair dovra’ provvedere, sia nel proprio sito Internet sia nelle comunicazioni direttamente veicolate ai consumatori tramite sms e mail, a informare i consumatori italiani dei diritti nascenti dalle cancellazioni dei voli operate nei mesi di settembre/ottobre oltre che nel diritto al rimborso e/o alla modifica gratuita del volo cancellato, anche alla compensazione pecuniaria consentendo loro di acquisire piena e adeguata consapevolezza della sussistenza di ciascuno di tali diritti.
Lo ha stabilito l’Autorita’ Antitrust, specificando che le informazioni dovranno essere rese disponibili sia attraverso una comunicazione specificamente diretta ai consumatori sia attraverso informazioni e procedure facilmente reperibili gia’ dalla home page del sito internet Ryanair per un lasso di tempo adeguato all’importanza e rilevanza dell’evento. L’Antitrust ha anche deliberato che la compagnia aerea debba comunicare all’Autorita’ l’avvenuta esecuzione del presente provvedimento di sospensione e le relative modalita’ entro 10 giorni dal ricevimento del provvedimento, inviando una relazione dettagliata nella quale vengano illustrate le misure adottate.
In caso di inottemperanza, conclude l’Antitrust, l’Autorita’ applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5 mln di euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l’Autorita’ puo’ disporre la sospensione dell’attivita’ di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.
ItaliaOggi