Pubblicata finalmente sul sito dell’Inpgi la delibera del cda n. 63 del 28 settembre 2016 approvata il 20/2/2017 dai ministeri vigilanti del lavoro e dell’economia. I due ministeri hanno agito d’accordo o il ministero del lavoro ha agito in contrasto con la tesi sul punto del ministero dell’economia? Buio pesto sulle due “Note” dei ministeri vigilanti che hanno dato disco verde alla riforma e al prelievo sugli assegni. Di conseguenza non sembra essere stato pienamente rispettato il principio della trasparenza (tutelata anche dall’articolo 4/a del dlgs 509/1994) degli atti amministrativi con conseguenti possibili effetti negativi sui diritti soggettivi dei singoli giornalisti pensionati ai quali viene di fatto impedito di conoscere i motivi dei 2 provvedimenti ministeriali qualora essi intendessero impugnarli davanti al Tar del Lazio e/o al tribunale del lavoro territorialmente competente.
Appello di unpit ai ministri Poletti e Padoan: “Fate qualcosa in fretta perche’ i giornalisti possano conoscere i provvedimenti varati dai vostri uffici. Il silenzio e’ intollerabile violando costituzione e leggi (sul diritto fondamentale di difesa)”.
Il testo della delibera Inpgi n. 63/2016 si può leggere qui
Effetto retroattivo dei nuovi limiti di eta’ relativi al divieto di cumulo tra collaborazioni di oltre 22 mila euro lordi annui e pensione in base a quanto previsto dalla riforma delle pensioni Inpgi adottata con delibera del cda n. 62 del 28 settembre 2016.
Pur essendo definitiva la modifica dell’art. 15 del Regolamento relativamente alle nuove regole con effetto retroattivo sul divieto di cumulo collaborazioni giornalistiche oltre 22 mila euro lordi l’anno/pensione, non essendoci alcuna interlocuzione sul punto con i Ministeri del Lavoro e dell’Economia, l’INPGI non ha ancora pubblicato sul proprio sito la delibera n. 62, ma solo un Comunicato stampa con un’ampia sintesi.
Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i 2 decreti del Ministero del Lavoro sul nuovo taglio delle pensioni INPGI e sui nuovi limiti di età con effetto retroattivo relativi al divieto di cumulo INPGI tra collaborazioni oltre 22 mila euro lordi l’anno e pensione in base a quanto previsto dalla riforma delle pensioni INPGI adottata con delibera del cdA n. 62 del 28/9/2016. Ma tale pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale é avvenuta in forma stringata, che assicura solo una sintetica informativa, anziché in forma integrale che avrebbe garantito la piena trasparenza (vedere Allegati A e B riportati in calce). Stranamente a distanza di ben 6 giorni dalla Gazzetta Ufficiale la motivazione integrale delle 2 note ministeriali non é stata ancora neppure pubblicata sull’apposito link del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, cliccare qui.
Di conseguenza non sembra essere stato pienamente rispettato il principio della trasparenza degli atti amministrativi con conseguenti possibili effetti negativi sui diritti soggettivi dei singoli giornalisti pensionati ai quali viene di fatto impedito di conoscere i motivi dei 2 provvedimenti ministeriali qualora essi intendessero impugnarli davanti al Tar del Lazio e/o al tribunale del lavoro territorialmente competente. I dati sintetici dei 2 provvedimenti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale sono comunque i seguenti:
A) Taglio delle pensioni INPGI
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI COMUNICATO – Approvazione della delibera n. 63 adottata dal Consiglio di amministrazione dell’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani in data 28 settembre 2016 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 63 del 16-3-2017 a pag. 40).
Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0001945/PG-L-77 del 20 febbraio 2017, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, è stata approvata ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, la delibera n. 63 adottata dal Consiglio di amministrazione dell’INPGI in data 28 settembre 2016, concernente l’adozione di un «contributo straordinario di partecipazione al riequilibrio finanziario della gestione previdenziale». TESTO QUI
B) Divieto di cumulo (Art. 15 del Regolamento INPGI)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI COMUNICATO – Approvazione parziale della delibera n. 62 adottata dal Consiglio di amministrazione dell’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani in data 28 settembre 2016 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 63 del 16-3-2017 a pag. 40).
Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0001944/PG-L-76 del 20 febbraio 2017, a chiusura dell’istruttoria sulla delibera n. 62, concernente interventi correttivi del regime previdenziale ai fini della sostenibilità della gestione, adottata dal Consiglio di amministrazione dell’INPGI in data 28 settembre 2016, è stata approvata, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, l’istituzione dell’aliquota contributiva addizionale dell’1,4% della retribuzione imponibile a carico dei datori di lavoro. Sono state approvate, altresì, le modifiche al «Regolamento di previdenza della gestione sostitutiva dell’AGO», ad eccezione di quelle relative agli articoli: 4, commi 5 e 9; 7, comma 3, periodi successivi ai primi due; 15, comma 11; 16, commi 3 e 4; 20, comma 2; 21, comma 3; 22, commi 5, 6 e 7 del testo vigente. – TESTO QUI.
Franco Abruzzo