Diventerà obbligatorio, there per gli uffici, aumentare la sanzione tributaria nei confronti del trasgressore che nei tre anni precedenti sia incorso in altra infrazione della stessa indole. A tal fine non si terrà conto, oltre che delle violazioni definite attraverso il ravvedimento operoso, la definizione agevolata e l’accertamento con adesione, neppure di quelle definite in sede di mediazione o di conciliazione giudiziale. Per riconoscere la riduzione delle sanzioni nel caso in cui risultino di entità sproporzionata rispetto al tributo, non sarà più necessaria la ricorrenza di circostanze eccezionali. Queste alcune modifiche al dlgs n. 472/1997, recante i principi generali sulle sanzioni amministrative tributarie, previste dal dlgs approvato in seconda lettura dal governo la settimana scorsa e ritrasmesso al parlamento per il passaggio finale previsto dalla legge delega.
Recidiva. Secondo la vigente formulazione dell’art. 7, comma 3, del dlgs n. 472/97, la sanzione può essere aumentata fino alla metà nei confronti di chi, nel triennio precedente, sia incorso in una violazione della stessa indole non definita ai sensi degli artt. 13, 16 e 16 dello stesso dlgs. Il decreto delegato in corso di perfezionamento prevede due modifiche. La prima è diretta a rendere obbligatorio e non più discrezionale l’aumento della sanzione, salvo che l’applicazione della recidiva non determini una sproporzione della sanzione rispetto al tributo; la seconda ad ampliare le situazioni definitorie che comportano l’irrilevanza della violazioni ai fini della recidiva, aggiungendovi la mediazione e la conciliazione giudiziale.
Di Franco Ricca (ItaliaOggi)