Concordato preventivo biennale: anche i micro debiti vanno considerati ai fini del blocco dei 5 mila euro. Che si deve intendere dunque complessivo, sia che si tratti di debiti fiscali sia che si tratti di debiti contributivi del contribuente. Per arrivare alla soglia dei 5 mila euro si procederà al calcolo anche dei singoli debiti di importo inferiore alla soglia. Esclusi quelli che sono stati oggetto di sospensione o rateazione. La fedina debitoria del contribuente interessato ad aderire al concordato, dovrà essere verificata con riferimento alla data del 31 dicembre 2023.
Sono queste alcune delle indicazioni che arrivano dalla attesa circolare dell’agenzia delle entrate sul concordato preventivo biennale, la n. 18 firmata il 17 settembre 2024, dal direttore, Ernesto Maria Ruffini. Il tassello interpretativo fondamentale per dissipare i dubbi interpretativi di coloro che in questi giorni stanno valutando se aderire o meno al patto fiscale, si compone di 64 pagine suddivise in cinque capitoli esplicativi, più un’ultima parte dedicata alla risposta ai quesiti pervenuti in questi mesi all’agenzia delle entrate.
Blocco all’accesso se si hanno debito pari o superiori ai 5 mila euro
Debiti da valutare singolarmente. E’ questo uno dei più attesi chiarimenti sul perimetro del blocco all’accesso per chi ha pendenze fiscali e contributive pari o superiori ai 5 mila euro. In questo caso la circolare precisa che: “Riguardo alla condizione relativa all’assenza di debiti tributari o debiti contributivi d’importo complessivamente pari o superiori a 5.000 euro, si fa presente che non concorrono al predetto limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione sino a decadenza dei relativi benefici secondo le specifiche disposizioni applicabili”.
Il vincolo ostativo relativo alla soglia di 5 mila euro riguarda il complessivo ammontare dei debiti tributari o debiti contributivi del contribuente, anche nel caso in cui esso sia composto da singoli debiti di importo unitario inferiore a detta soglia. Inoltre, poiché la norma prevede che la verifica della situazione debitoria debba essere effettuata con riferimento all’anno precedente ai periodi di imposta cui si riferisce la proposta di concordato, si ritiene che per un contribuente che abbia intenzione di aderire alla proposta di concordato per i periodi d’imposta 2024 e 2025, tale verifica debba essere effettuata con riferimento alla data del 31 dicembre 2023.
Rimozione cause ostative
Inoltre se il contribuente, al fine di poter aderire alla proposta di concordato, fosse intenzionato a rimuovere la causa ostativa all’accesso all’istituto mediante l’estinzione del debito, ovvero della parte di esso eccedente i 5 mila euro, dovrà avere cura di effettuarlo in un momento precedente a quello di accettazione della proposta.
Si deve trattare, specifica ancora la circolare, di debiti scaturenti dalla notifica degli atti precedentemente indicati che al 31 dicembre 2023 (nel caso di concordato per gli anni 2024 e 2025) sono divenuti definitivi in base a sentenza passata in giudicato o perché non più soggetti ad impugnazione.
Non rilevano dunque i debiti per i quali alla data sopra indicata pendono ancora i termini di pagamento e/o i termini di impugnazione o sussiste contenzioso ancora pendente.
Controlli
Dopo aver elencato, come già anticipato dal viceministro all’economia Maurizio Leo, le specifiche cause di decadenza dal concordato, la circolare affronta poi il tema dei controlli.
Per coloro che non aderiranno al concordato o che decadono dagli effetti dello stesso, sarà intensificata l’attività di controllo da parte dell’Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza, mediante la programmazione di maggiore capacità operativa. Questi ultimi soggetti, nell’esercizio dell’attività di controllo potranno utilizzare tutte le informazioni contenute nelle banche dati disponibili, anche tramite interconnessione tra loro e con quelle di archivi e registri pubblici, ivi incluse quelle contenute nell’Anagrafe dei conti finanziari.
Di base il Fisco, per chi sottoscrive il patto sulle tasse, richiede il riscontro della veridicità e correttezza delle informazioni fornite all’amministrazione finanziaria da parte dei contribuenti interessati all’applicazione del concordato preventivo biennale per la formulazione delle relative proposte.
Cristina Bartelli, ItaliaOggi