D-day per il nuovo processo civile: si applicano ai procedimenti instaurati da domani, 1° marzo 2023, le disposizioni introdotte dal decreto legislativo 149/22, il provvedimento attuativo della riforma Cartabia (nelle cause pendenti valgono le norme previgenti). L’operatività prevista per il 30 giugno è stata anticipata per stare in linea con gli obiettivi del Pnrr. Debutta il procedimento ordinario di cognizione con l’udienza di prima comparizione “di lavoro effettivo”, anticipata da un ping-pong di memorie scambiate tra le parti e da tenere ad almeno centoventi giorni dalla notifica della citazione. Unico il termine per la costituzione del convenuto: almeno settanta giorni prima dell’udienza. Arriva il rito semplificato con tempi più stretti che sostituisce quello sommario e punta a diventare il vero rito ordinario. Si riducono i casi in cui il tribunale giudica in composizione collegiale. Obbligatoria per l’avvocato la notifica via Pec a imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni. Stabilizzate dal primo gennaio le modalità a distanza per le udienze introdotte durante l’emergenza Covid-19. Senza limiti di orario le notifiche per posta elettronica certificata o tramite Serc (servizio elettronico di recapito certificato). Più peso al giudice di pace: diventa competente nelle liti su beni mobili fino a 10 mila euro e incidenti stradali fino a 25 mila; davanti al magistrato onorario si applicano le forme del procedimento semplificato di cognizione, per quanto compatibili: la domanda va proposta con ricorso e non più con l’atto di citazione, mentre il deposito degli atti e l’estrazione delle copie restano cartacei fino al primo luglio, salvi decreti correttivi.
Atti sintetici e chiari: le parti devono collaborare con il giudice. Nella citazione bisogna avvisare che la difesa di un avvocato è obbligatoria davanti al tribunale. Introdotto il principio di non contestazione nell’ipotesi di mancata costituzione del convenuto. Per l’abuso del processo sanzione tra 500 e 5 mila euro da versare a Cassa ammende. In materia di persone, famiglia e minori arriva un unico procedimento, con un solo rito, davanti a un unico giudice: si può proporre in modo contestuale la domanda di separazione giudiziale e di divorzio contenzioso; il giudice sente sempre i minori, mentre è condannato a pagare il genitore che mente sulle possibilità economiche per ridurre il mantenimento; da produrre denunce dei redditi ed estratti conto degli ultimi tre anni. A ottobre 2024 entrerà in funzione il tribunale della famiglia con la definitiva soppressione di quello per i minorenni. Va in pensione nel lavoro il rito Fornero ma scatta la corsia preferenziale per le cause in cui si chiede la reintegra del dipendente. Negoziazione assistita anche nelle controversie fra datore e lavoratore. Riti speciali anti licenziamenti discriminatori. Scatta l’abolizione della formula esecutiva dai precetti notificati dal primo marzo. Nell’esecuzione forzata termini ridotti e snellito il pignoramento presso terzi. Ampie deleghe ai professionisti per aiutare i giudici nelle esecuzioni immobiliari. E con la vendita demandata all’esecutato sarà lo stesso debitore a cedere il cespite pignorato a un prezzo non inferiore al valore di mercato. Col filtro in appello decisione accelerata per i gravami manifestamente infondati e inammissibili. Le norme sul procedimento d’appello si applicano alle impugnazioni proposte dopo il 28 febbraio. Oltre al giudice, ora, anche il notaio può fornire l’autorizzazione a stipulare atti pubblici e scritture private in cui intervengono soggetti minorenni oppure adulti che non hanno capacità di agire o comunque privi di autonomia; altrettanto vale quando la stipula riguarda beni ereditari. Sì alla mediazione civile in modalità telematica. Poteri cautelari attribuiti anche agli arbitri. Sono undici, infine, i decreti ministeriali attuativi della riforma da adottare entro il 30 giugno: ad esempio per disciplinare l’attività di mediatore familiare e per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato nella mediazione civile e nella negoziazione assistita.
Dario Ferrara, ItaliaOggi