Con riferimento alla procedura per l’assolvimento dell’obbligo di acquisto (l’“Obbligo di Acquisto”) ai sensi dell’art. 108, comma 2, del D.Lgs. 58/1998, come successivamente modificato e integrato (il “TUF”), da parte di Assicurazioni Generali S.p.A. (nella foto, l’a. d. Philippe Donnet) su azioni ordinarie di Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. (“Cattolica” – ISIN: IT0000784154) conseguente al superamento da parte di Assicurazioni Generali della soglia del 90% di cui all’art. 108, comma 2, del TUF annunciato in data 24 maggio 2022, si comunica che Assicurazioni Generali ha acquistato complessivamente sul mercato n. 302.000 azioni ordinarie pari allo 0,13% del capitale sociale di Cattolica.
Con riferimento alla procedura di obbligo di acquisto (la “Procedura”) ai sensi dell’art. 108, comma 2, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il “TUF”), avente ad oggetto azioni ordinarie di Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. (“Cattolica”), promossa da Assicurazioni Generali S.p.A. (l’“Offerente” o “Generali”), si precisa quanto segue. La Procedura di cui al presente Comunicato sarà promossa da Generali sulla totalità delle azioni ordinarie di Cattolica. Il presente Comunicato non costituisce un’offerta di acquisto o di vendita delle azioni di Cattolica.
Prima dell’inizio del periodo per la presentazione delle richieste di vendita connesse alla Procedura, l’Offerente pubblicherà un documento informativo relativo alla Procedura che gli azionisti di Cattolica devono esaminare con attenzione.
La pubblicazione dei documenti concernenti la Procedura (ivi incluso il documento informativo) ha esclusivamente fini informativi e non costituisce in alcun modo una sollecitazione ad aderire alla Procedura.
La Procedura sarà promossa esclusivamente in Italia e sarà rivolta, a parità di condizioni, a tutti i detentori di azioni di Cattolica. La Procedura sarà promossa in Italia, in quanto le azioni di Cattolica sono quotate sull’Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e, fatto salvo quanto segue, la stessa è soggetta agli obblighi e ai requisiti procedurali previsti dalla legge italiana.
La Procedura non è e non sarà promossa né diffusa in Stati Uniti d’America, Canada, Giappone e Australia, nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale Procedura non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità o altri adempimenti da parte dell’Offerente (tali Paesi, inclusi Stati Uniti d’America, Canada, Giappone e Australia, collettivamente, gli “Altri Paesi”), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale degli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono e internet), né attraverso qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari degli Altri Paesi, né in alcun altro modo.
Copia parziale o integrale di qualsiasi documento che l’Offerente emetterà in relazione alla Procedura non è e non dovrà essere inviata, né in qualsiasi modo trasmessa, o comunque distribuita, direttamente o indirettamente, negli Altri Paesi. Chiunque riceva i suddetti documenti non dovrà distribuirli, inviarli o spedirli (né a mezzo di posta né attraverso alcun altro mezzo o strumento di comunicazione o commercio) negli Altri Paesi.
Non saranno accettate eventuali adesioni alla Procedura conseguenti ad attività di sollecitazione poste in essere in violazione delle limitazioni di cui sopra.
Il presente Comunicato, così come qualsiasi altro documento emesso dall’Offerente in relazione alla Procedura, non costituisce né fa parte di alcuna offerta di acquisto, né di alcuna sollecitazione di offerte per vendere, strumenti finanziari in nessuno degli Altri Paesi. L’Offerente e i soggetti che agiscono di concerto con esso potranno, in ogni caso, acquistare Azioni al di fuori dell’Offerta nel rispetto delle disposizioni applicabili. Nessuno strumento può essere offerto o compravenduto negli Altri Paesi in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle applicabili disposizioni del diritto locale di detti paesi ovvero di deroga rispetto alle medesime disposizioni.