Il redditometro punta i fari sui modelli

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Il nuovo redditometro punta i fari sulla dichiarazione dei redditi 2021. La trasmissione telematica dei modelli per la dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta 2020 conterrà infatti una moltitudine di dati e spese rilevanti ai fini delle future determinazioni sintetiche del reddito delle persone fisiche. Basta scorrere l’elenco degli elementi sui quali può fondarsi detta ricostruzione sintetica allegato allo schema di decreto varata dal Ministero dell’economia nei giorni scorsi (si veda ItaliaOggi del 12/6/21), per rendersi conto che la tempistica con la quale lo stesso è uscito ,in piena stagione dichiarativa, non può essere causale.

Tra gli elementi indicativi di capacità contributiva che verranno utilizzati sulla base di dati certi perché presenti o disponibili in anagrafe tributaria vi sono infatti, fra gli altri: i canoni di locazione per gli studenti universitari, le spese per la manutenzione ordinaria o straordinaria degli immobili, gli assegni all’ex coniuge, gli acquisti di medicinali e le spese mediche.

Elementi che, in massima parte, costituiscono i quadri E ed RP dei modelli 730 e Redditi PF nei quali vengono indicate le spese e gli oneri che danno diritto a deduzioni o detrazioni Irpef.

La questione è ovviamente ancora più ampia perché molti degli elementi indicativi di capacità contributiva, previsti nel suddetto schema di decreto, arrivano in anagrafe tributaria anche attraverso fonti diverse dalla dichiarazione dei redditi.

Il modello Redditi PF 2021 e il 730/2021 costituiscono tuttavia un primo valido e utile banco di prova per testare la tenuta o meno, dei redditi dichiarati dalle persone fisiche rispetto a quelli potenzialmente accertabili con il nuovo redditometro.about:blank

L’aspetto più critico e problematico da analizzare con estrema attenzione riguarda i c.d. incrementi patrimoniali. Il nuovo redditometro li farà concorrere al reddito accertabile sulla base della seguente regola: ammontare degli investimenti effettuati nell’anno, meno ammontare dei disinvestimenti effettuati nell’anno e dei disinvestimenti netti dei quattro anni precedenti all’acquisto dei beni.

Classico terreno nel quale si applicano gli incrementi patrimoniali è quello relativo ai beni immobili.

Gli acquisti di immobili e le variazioni sono ovviamente riportate nella dichiarazione dei redditi ma tali dati sono, o dovrebbero, essere già conosciuti al fisco per effetto dello specifico regime giuridico che regola i trasferimenti di tali beni.

Attenzione però: l’incremento patrimoniale si può verificare anche per effetto di spese sostenute per interventi di manutenzione straordinaria su immobili di proprietà o nella disponibilità del contribuente.

In questi ultimi anni molti contribuenti hanno sfruttato le detrazioni Irpef sui lavori edilizi, per cui tale incremento patrimoniale potrà caratterizzare le apposite sezioni presenti nei due quadri sopra ricordati.

A fronte di una spesa per interventi di ristrutturazione edilizia effettuata nell’anno non esiste un disinvestimento nei quattro anni precedenti. Il rischio, non da poco, è che l’intera spesa di ristrutturazione – detrazione fiscale compresa – venga fatta concorrere alla determinazione del reddito complessivamente accertabile a carico del contribuente in relazione all’anno di sostenimento della stessa.

Per comprendere meglio il ragionamento in questione, supponiamo che un contribuente abbia sostenuto spese per ristrutturazione edilizia per l’importo di euro 90.000 nell’anno 2020.

L’importo di tali spese verrà indicato nel quadro RP del modello Redditi PF 2021 per consentire al contribuente di recuperare, in dieci anni, le detrazioni Irpef spettanti.

Per come è strutturato il nuovo redditometro tale contribuente, per non rischiare un accertamento sintetico per l’anno 2020 dovrà dichiarare, soltanto per coprire gli interventi di manutenzione straordinaria sugli edifici, un reddito pari almeno a euro 72.001.

Con redditi inferiori scatterebbe infatti la scure prevista nel sesto comma dell’articolo 38 del DPR 600 ovvero: determinazione sintetica in presenza di reddito complessivo accertabile eccedente almeno un quinto il reddito dichiarato, anche per una sola annualità.

Se invitato dall’ufficio il contribuente in questione potrà difendersi dimostrando che tali spese sono state finanziate da terzi o da redditi esenti o soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo definitivo o non soggetti a dichiarazione.

Andrea Bongi, ItaliaOggi