Le banche dati pubbliche saranno obbligate a comunicare tra loro. Sarà fissato un termine perentorio entro il quale i singoli data base (nell’elenco viene aggiunto anche il sistema informativo Isee) saranno tenuti ad accreditarsi alla Piattaforma digitale nazionale dati. L’uso di una piattaforma digitale sarà obbligatorio anche per le notifiche, ma potrà riguardare anche la trasmissione di atti e comunicazioni per i quali non sia previsto obbligo di notifica. Il principio è che la p.a. debba comunicare con cittadini e imprese solo con strumenti digitali. Per questo, la ricezione di una notifica digitale sarà accompagnata da un «avviso di cortesia» che la piattaforma invierà a chi ha comunicato una mail non certificata o un numero di telefono. L’avviso di cortesia conterrà gli stessi dati presenti nella notifica via Pec. Sarà inoltre possibile eleggere un domicilio digitale speciale per determinati atti o in occasione della presentazione di un’istanza alla pubblica amministrazione. E sarà possibile delegare (anche con la tradizionale delega cartacea) l’accesso a uno o più servizi digitali e analogici a un altro soggetto titolare di identità digitale.
Il decreto legge, che detta le regole della governance e delle semplificazioni necessarie all’attuazione del Recovery plan (dl n.77/2021), rafforza le norme sulle notifiche digitali già introdotte con il decreto Semplificazioni del 2020. E potenzia l’Anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr) ossia l’Anagrafe unica comunale che ha già messo in rete 7.500 municipi (con i dati di oltre 64 milioni di cittadini inseriti). Per i certificati anagrafici rilasciati in modalità telematica non si pagherà più l’imposta di bollo (né i diritti di segretaria). I comuni potranno utilizzare l’archivio nazionale dei registri dello stato civile contenuto nell’Anagrafe nazionale della popolazione residente. E nell’Anpr saranno integrate anche le liste elettorali.about:blank
Interoperabilità delle banche dati
Per superare l’atavico problema tutto italiano della mancanza di dialogo tra le banche dati e realizzare il principio europeo del «once only» (che vieta alla p.a. di chiedere a cittadini e imprese dati che siano già in suo possesso), il decreto legge supera il vecchio sistema degli «accordi quadro», estendendo l’operatività della Piattaforma digitale nazionale dati. Sarà previsto un termine perentorio per la condivisione a regime delle informazioni. E viene incrementato il numero di banche dati coinvolte in quanto «di interesse pubblico». Vengono aggiunti: la banca dati Isee, l’archivio nazionale dei veicoli, l’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, l’anagrafe nazionale dei numeri civici e delle strade urbane e l’anagrafe dei domicili digitali. L’Agid dovrà monitorare il rispetto delle norme sull’uso del digitale. I dirigenti responsabili di frenare la transizione al digitale saranno sanzionati.
Francesco Cerisano, ItaliaOggi