I pagamenti in contante dovranno essere sotto queste soglie: 2 mila euro dal 1° luglio 2020 e mille dal 1° gennaio 2022. Con i nuovi limiti saranno ridotte anche le sanzioni edittali previste per il mancato rispetto delle regole.
Sono le novità apportate agli artt. 49 e 63 del dlgs 231/07 dal nuovo comma 3-bis, inserito dall’art. 18, comma 1, lett. a) e b) del dl 26/10/19, n. 124 (il cosiddetto decreto fiscale collegato alla manovra), convertito con legge 19 dicembre 2019, n. 157.
Le nuove soglie. Cambia ancora una volta la soglia sui trasferimenti in contanti che dal 1° luglio 2020 diverrà pari a euro 999,99 centesimi. Tale soglia viene abbassata, ovviamente, allo scopo di rendere sempre più tracciati e maggiormente intellegibili i trasferimenti di denaro con il chiaro intento di diminuire le cosiddette «transazioni in nero».
Le limitazioni all’uso del contante, contemplate dall’art. 49 del dlgs 231/07, sono applicabili indipendentemente dalla causale del passaggio di denaro e dal fatto che il trasferimento avvenga fra soggetti persone fisiche o giuridiche. In pratica, i limiti e i corrispondenti divieti di trasferimento di contanti oltre soglia sono applicabili a qualsiasi fattispecie di operazione, sia essa di acquisto merce in negozi, come di saldo di prestazioni professionali, o perfino di donazione di contanti in ambito familiare e riguardano anche i rapporti fra soci e società anche se queste ultime sono dotate solo di soggettività e non di personalità giuridica (in altri termini, gli scambi di denaro all’interno delle società di persone o associazioni non riconosciute e relativi soci o associati).
Per i professionisti destinatari degli obblighi antiriciclaggio le problematiche più rilevanti possono rinvenirsi nella gestione delle contabilità ordinarie. In tali situazioni, infatti, oltre alle registrazioni di fatture (in acquisto o vendita) pagate in contanti dai clienti in unica soluzione o in rate ultrasoglia potrebbero rilevare, nell’ambito societario, anche i finanziamenti dei soci in contanti e i prelievi di utili.
Cosa resta ammissibile e cosa cambia. La soglia non ha alcun effetto sui prelevamenti e versamenti presso istituti di credito o postali in contanti poiché in tali circostanze non sussiste alcun limite. In questi casi, eventualmente, l’attenzione potrà essere posta solo sulle comunicazioni oggettive che coinvolgono chi, anche in via occasionale, movimenta nei rapporti con la banca o uffici postali denaro contante di importo pari o superiore a 10 mila euro nel corso del mese solare, anche cumulativamente attraverso più operazioni singolarmente pari o superiori a mille euro da parte dello stesso cliente o esecutore (si veda in tal senso il provvedimento Uif del 28 marzo 2019).
Resta inoltre ammissibile fra soggetti privati pagare una determinata somma superiore al limite di legge, parte in contanti e parte in strumenti tracciabili (es. assegni, carte di credito, bonifici) purché il trasferimento in contanti sia inferiore alla nuova soglia.
Altresì legittimo risulta che un determinato pagamento (anche con fattura) avvenga attraverso più rate al di sotto della soglia, purché la pluralità di pagamenti a scadenze prefissate sia connaturato all’operazione o frutto di una ordinaria dilazione di pagamento che scaturisce dal preventivo accordo delle parti (si veda in tal senso circ. Mef 8/2010).
Cosa cambia nel sistema sanzionatorio. La violazione dell’art. 49, relativa alla limitazione dell’uso del contante comporta, oggi, una sanzione minima di 3 mila e una massima di 50 mila euro (art. 63, co. 1).
In pratica, le operazioni realizzate in unica soluzione, in contanti ultrasoglia, fra soggetti diversi (persone fisiche o giuridiche) concretizzano le condizioni, sulla base delle quali le Ragionerie territoriali dello stato sono legittimate alla irrogazione di sanzioni, che riguardano sia chi ha effettuato il pagamento sia chi l’ha indebitamente ricevuto.
Tali sanzioni, contestualmente all’abbassamento delle soglie, saranno diminuite nei loro minimi edittali.
In pratica, la legge 157/2019 prevede un nuovo comma (1-ter) all’art. 63 del dlgs 231/07, secondo il quale: «Per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1 (dell’art. 49 ndr), è fissato a 2 mila euro. Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1 è fissato a mille euro». Tali disposizioni non valgono per chi omette di segnalare alla direzioni territoriali le irregolarità come per esempio i professionisti. In questi casi le soglie edittali di cui all’art. 63, comma 5 restano, infatti, fissate da 3 mila a 15 mila euro.
Anche oblare diverrà più conveniente. Ai sensi dell’art. art. 65, comma 9, per tutte le violazioni di cui all’art. 49, commi 1, 2, 5, 6 e 7 e dell’art. 51, è ammesso l’utilizzo dell’istituto premiale dell’oblazione, ossia delle previsioni di cui all’art. 16 del dlgs 689/81, sia per i soggetti che commettono l’infrazione nel trasferimento di contanti e titoli al portatore, sia per chi, essendo a ciò tenuto, omette di comunicare tale irregolarità. L’istituto diverrà più conveniente per le irregolarità in tema di contanti nel momento in cui i minimi edittali risulteranno pari a 2 mila e mille euro. In questi casi, infatti, il costo dell’oblazione passerà rispettivamente a 4 mila e 2 mila euro. Tale beneficio non sarà, invece utilizzabile per chi ha omesso la comunicazione di irregolarità, che, sulla base delle attuali e future disposizioni continuerà a pagare al minimo 5 mila euro, pari a 1/3 del minimo (il che appare davvero difficilmente condivisibile).
Luciano De Angelis e Christina Ferliozzi, ItaliaOggi Sette