Web tax in base a dove è localizzato il pc o lo smartphone

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È il luogo dove si trova il device (smartphone, computer) a determinare la web tax: la localizzazione dei dispositivi attraverso i quali avviene la fruizione dei contenuti digitali sarà il criterio per la tassazione dei servizi digitali in Italia.

La Digital tax nazionale comincia a prendere forma con la consultazione pubblica sullo schema di provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 16/12/2020.

I ricavi digitali, secondo lo schema di provvedimento, sarebbero infatti imponibili quando “il servizio digitale è fruito da utenti mediante l’utilizzo di un dispositivo localizzato nel territorio nello Stato”, valendo a tali fini “l’indirizzo di protocollo internet (IP) del dispositivo stesso o, in mancanza, un altro metodo di geolocalizzazione”.

Lo schema di provvedimento fornisce le indicazioni operative relative all’assolvimento dell’imposta sui servizi digitali introdotta nell’ordinamento nazionale dall’articolo 1 (commi da 35 a 50), della legge 30 dicembre 2018, n 145, entrata in vigore il primo gennaio 2020.about:blank

I soggetti passivi dell’imposta sono i soggetti esercenti attività d’impresa che, nel corso dell’anno solare precedente realizzano i) a livello mondiale, singolarmente o a livello di gruppo, ricavi non inferiori a euro 750 milioni; e ii) nel territorio dello Stato, ricavi da servizi digitali non inferiori a euro 5,5 milioni.

I servizi digitali, i cui ricavi sono oggetto dell’imposta, sono riconducibili a tre categorie: i) veicolazione su un’interfaccia digitale (“ID”) di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia (Facebook, Google, Airbnb); ii) messa a disposizione di un’ID multilaterale che consente agli utenti l’interazione, al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi (modello digital hospitality); iii) trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall’utilizzo di un’ID (modello posta elettronica e servizi web browser).

Lo schema di provvedimento esclude dall’ambito applicativo della norma, tra gli altri, la fornitura diretta di beni e servizi nell’ambito di un servizio di intermediazione digitale e la fornitura di beni o servizi ordinati attraverso il sito web del fornitore (e-retailing).

L’imposta viene determinata applicando l’aliquota prevista (3%) ai ricavi imponibili realizzati nell’anno solare (con esclusione dei ricavi infragruppo).

Elemento chiave ai fini della determinazione della base imponibile è la percentuale rappresentativa dei servizi digitali relativa al territorio dello Stato. Infatti, il totale dei ricavi imponibili è il prodotto di due componenti: a) il totale dei ricavi dei servizi digitali, ovunque realizzati; e b) la percentuale rappresentativa collegata al territorio dello Stato, definita in maniera diversa per le tre categorie di servizi digitali, ma in sostanza riconducibile alla fruizione dei servizi digitali da parte di utenti con dispositivi localizzati nel territorio dello Stato.

Lo schema di provvedimento prevede due termini annuali: il 16 febbraio (dell’anno solare successivo a quello in cui sono stati realizzati i ricavi imponibili), per il versamento dell’imposta, 31 marzo, per la presentazione della dichiarazione annuale, nonché obblighi contabili relativi ai ricavi imponibili e alle percentuali rappresentative di cui sopra attraverso due appositi allegati. Nel primo viene previsto un prospetto, da predisporre mensilmente, con le informazioni sui ricavi e sugli elementi quantitativi utilizzati per calcolare l’imposta mentre nel secondo devono essere fornite le informazioni sui ricavi e sugli elementi quantitativi utilizzati per calcolare l’imposta, da redigere su base annua, entro il termine di presentazione della dichiarazione.

Francesco Spurio e Vincenzo Zurzolo, ItaliaOggi