Le nuove specifiche tecniche della fattura elettronica, in particolare l’ampliamento delle codifiche della tipologia del documento e della natura dell’operazione, non comportano modifiche alla procedura dell’inversione contabile: rimane facoltativo, salvo successive innovazioni, l’invio al sistema di interscambio del documento formato dal cessionario/committente per assolvere l’Iva. Questa la risposta a uno dei dubbi più comuni sollevati dall’entrata in servizio, per il momento in via facoltativa, delle nuove istruzioni tecniche approvate dall’Agenzia delle entrate.
Con i provvedimenti del 28 febbraio e del 20 aprile 2020, l’Agenzia ha implementato le regole tecniche della fatturazione elettronica al fine di consentire una identificazione più puntuale dell’operazione Iva sottostante, anche nella prospettiva dell’avvio della dichiarazione Iva precompilata. In base all’art. 4 del dlgs n. 127/2015, infatti, in via sperimentale, a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021, nell’ambito di un programma di assistenza online basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con il cosiddetto esterometro, nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, l’Agenzia metterà a disposizione di tutti i soggetti passivi dell’Iva residenti e stabiliti in Italia, sul proprio sito internet, le bozze dei seguenti documenti: registri di cui agli artt. 23 e 25 del dpr 633/72, ossia il registro delle fatture emesse e quello delle fatture d’acquisto; liquidazione periodica dell’Iva; dichiarazione annuale dell’Iva.
Vediamo più da vicino le novità nella codifica della tipologia del documento, ricordando che è già possibile utilizzare i nuovi codici, in via facoltativa, già dal 1° ottobre scorso. Dal 1° gennaio 2021 l’utilizzo delle nuove specifiche tecniche diventerà obbligatorio.
Più chiarezza sul tipo di documento. I codici che identificano la tipologia del documento, per quanto riguarda la fattura ordinaria, passano da 7 a 18 (rimangono tre, invece, per la fattura semplificata).
Quattro dei nuovi codici riguardano l’assolvimento dell’imposta da parte del cessionario/committente con il meccanismo dell’inversione contabile, in relazione alle seguenti macro-categorie di operazioni:
– codice TD16 «integrazione fattura reverse charge interno», per esempio subappalti e particolari prestazioni del settore edile, acquisto di personal computer, di telefoni cellulari, di rottami, ecc.
– codice TD17 «integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero», da utilizzare in relazione all’acquisizione di prestazioni di servizi, territorialmente rilevanti in Italia, fornite da soggetti passivi esteri, sia comunitari che extracomunitari,
– codice TD18 «integrazione per acquisto di beni intracomunitari»,
– codice TD19 «integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art, 17 c. 2 dpr 633/72».
Riguardo ai codici TD17 e TD19, occorre ricordare che il cessionario/committente soggetto passivo nazionale, tenuto ad assolvere l’imposta, sotto il profilo materiale deve procedere:
a) all’integrazione della fattura ai sensi delle disposizioni degli artt. 46 e 47 del dl 331/93, come previsto dal secondo periodo del secondo comma dell’art. 17, dpr 633/72, se il fornitore è stabilito in un altro paese Ue; in base alla prassi dell’Agenzia, si deve esigere dal fornitore Ue una fattura riportate il numero identificativo Iva attribuitogli dal paese di stabilimento, e non l’eventuale numero identificativo ottenuto in Italia mediante rappresentante fiscale o identificazione diretta,
b) all’emissione dell’autofattura, ai sensi dell’art. 17, secondo comma, primo periodo e dell’art. 21, comma 5, del dpr 633/72, se il fornitore è un soggetto passivo stabilito al di fuori dell’Ue.
Il nuovo codice TD21 «autofattura per splafonamento» deve essere utilizzato per contrassegnare le autofatture emesse per la regolarizzazione della violazione di superamento del plafond con le procedure interne (ossia senza coinvolgere il fornitore) indicate alle lettere b) e c) della risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 16/2017.
I nuovi codici TD22 e TD23 devono essere utilizzati in relazione agli adempimenti connessi all’estrazione di beni dai depositi Iva; dato che il codice TD23 va utilizzato quando l’imposta è assolta con versamento cash, si deve ritenere che si debba utilizzare il codice TD22 sia quando l’imposta è assolta con il meccanismo dell’inversione contabile, sia quando non è legittimamente assolta.
Anche le fatture emesse in via differita rispetto al termine ordinario, nelle ipotesi previste dall’art. 21, comma 4, lettere a) e b), dovranno essere identificate mediante appositi codici:
– TD24 nel caso di fattura differita di cessioni di beni o di prestazioni di servizi, emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione;
– TD25 nel caso di fattura cosiddetta «super-differita», emessa entro la fine del mese successivo a quello di consegna o spedizione dei beni nella particolare fattispecie prevista alla lettera b) del comma 4 dell’art. 21 (operazione triangolare).
Operazioni escluse dal volume d’affari. Il nuovo codice TD26 va utilizzato per le fatture che si riferiscono a cessioni di beni ammortizzabili (anche se effettuate con applicazione del regime del margine), oppure a passaggi interni di cui all’art. 36; queste categorie di operazioni sono entrambe escluse dal volume d’affari ai sensi dell’art. 20 del dpr 633/72.
Omaggi e autoconsumo. L’ultima novità è rappresentata dal codice TD27 «fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa», che dovrà essere utilizzato per le fatture (o meglio, autofatture) emesse in relazione a operazioni senza corrispettivo e tuttavia imponibili in base alla disciplina di riferimento. Al riguardo, sebbene l’intestazione del codice menzioni solo le «cessioni gratuite», è da ritenere che debba essere utilizzato anche in relazione alle autofatture per prestazioni gratuite imponibili ai sensi dell’art. 3, terzo comma, del dpr 633/72.
Per l’inversione contabile trasmissione non obbligatoria. Come accennato, l’istituzione di un’apposita codifica, nell’ambito della fatturazione elettronica, per i documenti recanti l’assolvimento dell’imposta con il meccanismo dell’inversione contabile non significa che sia divenuto obbligatorio la trasmissione di tali dati al sistema di interscambio. Al momento, rimangono infatti valide le precisazioni fornite in più occasioni dall’Agenzia delle entrate, secondo cui, ai fini dell’applicazione dell’imposta, il cessionario/committente può, alternativamente:
1. materializzare la fattura elettronica di acquisto e indicare manualmente sulla stessa i dati necessari all’integrazione (in particolare: base imponibile, aliquota e importo dell’Iva), oppure
2. generare un documento, in modalità analogica oppure elettronica, contenente sia i dati dell’integrazione che gli estremi della fattura.
Nel secondo caso, il documento, se emesso in formato elettronico, può essere facoltativamente trasmesso al sistema di interscambio; in tal caso, se il contribuente ha aderito al servizio di conservazione dell’Agenzia delle entrate, il documento integrativo viene conservato automaticamente dall’Agenzia. Il contribuente che decide invece di non inviare il documento al Sdi, dovrà farsi carico della sua conservazione digitale, poiché si tratta di un documento informatico fiscalmente rilevante, sottoposto all’obbligo di conservazione sostitutiva.
Lo stesso vale per il reverse charge cosiddetto esterno, nel cui ambito sono riconducibili sia l’integrazione delle fatture ricevute da fornitori stabiliti in altri paesi Ue, sia l’autofattura emessa per documentare le cessioni e prestazioni ricevute da fornitori extraUe. La trasmissione del documento al Sdi dovrebbe essere consentita indipendentemente dal fatto che il fornitore abbia emesso una fattura elettronica o cartacea.
Come precisato dall’Agenzia al par. 6.2 della circolare n. 14/2019, nei casi di reverse charge esterno resta comunque fermo l’obbligo di compilare la comunicazione delle operazioni con soggetti esteri (cosiddetto esterometro), salvo il caso in cui il fornitore comunitario abbia emesso la fattura elettronica via Sdi.
L’adempimento dell’esterometro, in base alle indicazioni fin qui fornite dall’Agenzia, può essere evitato solo per le operazioni attive in relazione alle quali il fornitore nazionale emetta volontariamente fattura elettronica tramite Sdi; per le operazioni passive, invece, rimane obbligatorio anche se il cessionario/committente nazionale provveda a inviare l’integrazione/autofattura al Sdi. Dall’istituzione degli appositi codici per il reverse charge esterno, allo stato dell’arte, non può infatti desumersi che la trasmissione al Sdi sostituisca l’esterometro anche per le operazioni passive: a pagina 104 delle specifiche tecniche, infatti, si legge che «esclusivamente per i dati delle fatture emesse (verso soggetti non residenti, non stabiliti, non identificati in Italia), i dati delle fatture possono essere trasmessi anche utilizzando l’intera fattura o lotto di fatture…» valorizzando il campo codice destinatario con una sequenza di sette X.
Franco Ricca, ItaliaOggi Sette