Bonus al 30% sulle commissioni per commercianti, piccole imprese e artigiani che accettano pagamenti elettronici, contanti fino a 2mila euro.
Come noto, dal prossimo 1° luglio la soglia per l’utilizzo del contante viene ridotta a 1.999,99 euro (che scenderanno a mille il 1° gennaio 2022). Pene severe per chi sgarra, con sanzioni molto salate che possono arrivare fino a 50 mila euro per operazione.
Contestualmente, con l’obiettivo di rafforzare i pagamenti digitali come forma di lotta all’evasione fiscale (pilastro anche del piano Colao per il rilancio del Paese) scattano i bonus sui pagamenti tracciabili.
L’incentivo sui pagamenti digitali è un credito d’imposta, riconosciuto agli esercenti attività di impresa, arte o professioni con ricavi o compensi nell’anno precedente fino a 400mila euro. Il bonus è pari al 30% delle commissioni sulle operazioni con carte (di credito, debito o prepagate) o altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili, nei confronti di consumatori finali (persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività eventualmente svolta).
Esempio: un commerciante che nel 2019 ha fatturato 300mila euro, godrà di un credito d’imposta pari al 30% delle commissioni addebitate dagli intermediari su tutte le transazioni elettroniche effettuate a partire dal prossimo primo luglio. Un esercente che nel 2019 ha fatturato 500mila euro non può utilizzare l’agevolazione nel 2020 ma potrà eventualmente applicarla l’anno prossimo se il fatturato di quest’anno dovesse scendere sotto i 400mila euro.
Le istruzioni operative sono contenute nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate dello scorso 29 aprile e in quello della Banca d’Italia del 21 aprile. Il credito d’imposta:
- può essere usato esclusivamente in compensazione, tramite modello F24, dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa;
- va riportato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e in quelle degli anni seguenti, fino a quando se ne conclude l’utilizzo;
- non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, e del valore della produzione ai fini IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 (deducibilità degli interessi passivi) e 109, comma 5 (deducibilità dei componenti negativi), del TUIR, il testo unico imposte sui redditi;
- è riconosciuto nel rispetto dei limiti fissati dalle norme europee in materia di aiuti de minimis, ossia massimale di 200mila euro nell’arco di tre esercizi finanziari, con limite più basso per i produttori agricoli (15mila euro) e per chi opera nel settore della pesca e dell’acquacoltura (30mila euro).
Il tetto comporta che fino a 1.999 euro è possibile dare soldi in contanti ad un’altra persona o a un’azienda. Dai 2.000 euro in su, invece, per trasferire denaro da un soggetto a un altro è necessario uno strumento tracciabile, come il bonifico bancario, la carta di credito, ecc. Il limite riguarda sia chi riceve il denaro, sia chi effettua il pagamento. E tocca anche le donazioni e i prestiti, anche se fatti tra famigliari.
Attenzione: il pagamento in contanti per cifre superiori a tetti previsti è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati.
Il tetto di 2mila euro si applica fino al 31 dicembre 2021, mentre da gennaio 2022 scenderà a mille euro. Scende di conseguenza anche il minimo edittale delle sanzioni, a 2mila euro fino al 31 dicembre 2021, a mille euro dal 2022.
Nessun problema invece per i versamenti e i prelievi fatti sul proprio conto corrente – perché non trattandosi di trasferimento di denaro tra soggetti diversi non ha limiti e non incappa nelle sanzioni – e per i pagamenti rateizzati in contanti come, ad esempio, le cure dentistiche.
Previste sanzioni amministrative pesanti. Multe salatissime che andranno da un minimo di 3000 euro a un massimo di 50000 euro a seconda della gravità dell’infrazione. Tenendo presente che nella violazione sono coinvolti entrambi gli attori, ovvero chi effettua il pagamento e chi lo riceve.
Fino a 250.000 la sanzione va da un minimo di 2.000 a un massimo di 50.000 euro per le parti contraenti; oltre i 250.000 euro, la sanzione va da 15.000 a 250.000 euro. Per i professionisti obbligati alla segnalazione in entrambi i casi la sanzione va da 3.000 a 15.00 euro.
Quifinanza