L’intervento dell’Agcom
L’articolo 9 del decreto dignità proibisce «qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, effettuata su qualunque mezzo». Ma nell’aprile scorso sulla questione è intervenuta anche l’Agcom, dopo un giro di consultazione con le società concessionarie. Le linee guida redatte dall’Autorità rischiano di vanificare quanto di buono previsto dal decreto, consentendo, in buona sostanza, di aggirare il divieto. Stando a quanto scrivono i tecnici di Agcom (i cui vertici sono a fine mandato) infatti, «non sono da considerarsi pubblicità le informazioni limitate alle sole caratteristiche dei vari prodotti e servizi di gioco offerto», categoria nella quale rientrano, come detto, «le quote, il jackpot, le probabilità di vincita, le puntate minime e gli eventuali bonus offerti». Stesso discorso per «le informazioni rilasciate su richiesta del cliente in ordine al funzionamento del servizio di gioco», e per «la mera esposizione delle vincite realizzate presso un punto vendita». Insomma, una società concessionaria potrebbe essere ancora libera di far sapere all’utente che ad esempio il montepremi di una slot è arrivato a 1 milione di euro, mentre un negozio potrebbe ancora esporre le vincite di clienti fortunati, ma sempre e solo a titolo informativo, ovviamente.
Perché le linee guida?
Ora, che bisogno c’era di far intervenire l’Agcom su un decreto che appariva già molto chiaro? A chiederselo è Attilio Simeone, avvocato della Consulta Antiusura, secondo cui: «le linee guida di Agcom hanno completamente tralasciato il contenuto sociale del provvedimento. L’autorità – spiega ad ‘Avvenire’ – ha proceduto esclusivamente all’audizione di società concessionarie, alcune della quali, tra l’altro, hanno sedi all’estero. E non ha ascoltato gli enti del terzo settore impegnati da anni su questo fronte». Resta da capire dunque cosa, o chi, abbia spinto l’autorità «a esprimersi fino ad oltrepassare un confine di competenza».
Economia o salute?
Nel redigere le linee guida, l’Agcom si rifà all’articolo 41 della Costituzione, che tutela la libertà di iniziativa economica. Ma non sembra un riferimento adeguato per almeno due ragioni: innanzi tutto, come fa notare ancora Simeone, tale libertà di iniziativa «non deve svolgersi in contrasto con la dignità e la salute della persone », e la pericolosità sociale del gioco d’azzardo è ormai assodata, come rilevato più volte dalle inchieste di questo giornale. Poi c’è un altro aspetto, di natura tecnica: l’articolo 41 non è applicabile nei confronti delle società concessionarie che, in quanto tali, possono essere considerate la longa manus dello Stato – che esercita l’attività dell’azzardo in regime di esclusività – e sono quindi chiamate a prendere atto delle decisioni del legislatore. C’è infine una sentenza della Corte costituzionale del 1975 secondo cui l’impresa da gioco d’azzardo non è un impresa costituzionale, proprio perché manca di utilità sociale e valorizzazione della dignità delle persone. Per cui, un giudice che volesse disattendere l’applicazione delle linee guida non avrebbe bisogno neanche di impugnarle.