La circolare 9/E pubblicata dall’Agenzia delle entrate il 10 aprile scorso ha infatti concesso un vero e proprio salvacondotto ai contribuenti con regime fiscale a forfait che possiedono partecipazioni di controllo in società a responsabilità limitata stabilendo che potranno comunque usufruire nel 2019 dei vantaggi del sistema flat per professionisti ed imprese entro i 65.000 euro di ricavi/proventi e che dovranno rimuovere la causa ostativa entro fine anno pena fuoriuscita dal 2020(si veda ItaliaOggi del 12/4/19).
La decisione dell’Agenzia delle entrate di donare un bonus ai forfettari con cause ostative in essere deriva sia dall’incertezza della norma post modifica della legge di bilancio 2019 (legge 145/2018) che ha rivoluzionato le cause di esclusione di cui alle lettere d) e d) bis del comma 57 dell’art.1 della legge 190/2014 sia dalla data di pubblicazione della stessa legge che di fatto ha lasciato pochissimo margine di intervento ai contribuenti interessati all’utilizzo del regime.
L’agenzia nella circolare indica infatti che «In considerazione della pubblicazione della legge di bilancio del 2019 nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 302 del 31 dicembre 2018 e in ossequio a quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, della Legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente), qualora alla predetta data il contribuente si trovasse in una delle condizioni tali da far scattare l’applicazione della causa ostativa in esame già a partire dal 2019, lo stesso potrà comunque applicare nell’anno 2019 il regime forfetario, ma dovrà rimuovere la causa ostativa entro la fine del 2019, a pena di fuoriuscita dal regime forfetario dal 2020»
La causa ostativa in esame è quella introdotta dalla lettera d) del comma 57 dell’art.1 della legge 190/2014 e secondo cui non possono applicare il regime a forfait i contribuenti che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quella svolta con la partita iva.
Dunque, grazie al salvacondotto concesso, in forfettari con quote di controllo di srl oltre al vantaggio di poter usufruire della scontistica del regime nel 2019 senza il rischio di incorrere in sanzioni o onerose rettifiche in corso d’anno, avranno anche la possibilità di scegliere se rimuovere la causa ostativa entro il 2019 (cedere la quota di partecipazione della srl) e rimanere dunque nel regime agevolato anche nel 2020 oppure se mantenere il controllo della srl e perdere i vantaggi del forfait.
Secondo quanto riportato nella circolare 9/E le operazioni di realizzo delle partecipazioni al fine di applicare il regime forfetario (nel 2020) non saranno ritenute censurabili ai fini dell’abuso del diritto di cui all’articolo 10- bis della legge n. 212 del 2000, trattandosi di comportamenti volti a rimuovere le cause ostative prima di applicare il regime, ma si dovrà trattare di «reali fenomeni realizzativi delle partecipazioni e non di condotte in tutto o in parte simulate».
Sebbene il salvacondotto abbia una finalità di tutela del contribuenti derivante in primis dall’incertezza della norma, l’interpretazione e la scelta dell’agenzia della entrate di regalare un anno di forfettario a contribuenti con cause ostative rischia di prestarsi a indebiti utilizzi come maxi splafonamenti oppure, come sopra preventivato dalla stessa AdE, a cessioni fittizie delle partecipazioni difficilmente individuabili senza specifiche attività di accertamento.
Giuliano Mandolesi, Milano Finanza