La Corte di Giustizia dell‘Unione Europea ha pubblicato una sentenza nella quale, di fatto, conferma l’obbligo per l’Italia di risarcire Traghetti del Mediterraneo per gli aiuti di Stato concessi a Tirrenia Navigazione con una legge del 1974. Negli anni 1980 l’impresa di navigazione Traghetti del Mediterraneo, poi fallita, chiese alle autorita’ giudiziarie italiane la condanna della Tirrenia Navigazione al risarcimento dei danni causati dalla politica di prezzi eccessivamente bassi praticati praticati tra il 1976 e il 1980 e resa possibile da aiuti di Stato concessi con la legge n. 684/1974. La Tirrenia era attiva, all’epoca dei fatti, nel mercato non liberalizzato del cabotaggio marittimo per il trasporto da, tra e verso le isole della Sicilia e della Sardegna. In tutti e tre i gradi di giudizio, sino alla Cassazione, la Traghetti del Mediterraneo perse la causa. Nel 1992, l’Ue introdusse il principio della libera prestazione dei servizi nel campo dei trasporti marittimi all’interno degli Stati membri (il cabotaggio marittimo), ma rinviando al 1999 l’apertura alla concorrenza per i servizi di cabotaggio da, tra e verso le isole nel Mediterraneo. Nel 2002, il curatore fallimentare della Traghetti del Mediterraneo chiese al Tribunale di Genova la condanna dello Stato italiano al risarcimento dei danni subiti per aver erogato a favore di Tirrenia aiuti incompatibili con le norme Ue. La Corte di giustizia Ue fu chiamata a esprimersi in piu’ occasioni, dichiarando che era configurabile la responsabilita’ dell’Italia e che le sovvenzioni della legge del 1974 potevano effettivamente falsare la concorrenza e quindi costituire aiuti di Stato illegittimi. Oggi, chiamata nuovamente a esprimersi per un rinvio pregiudiziale della Cassazione, la Corte di giustizia Ue afferma che la circostanza che il mercato interessato sia stato formalmente liberalizzato solo dopo la concessione a Tirrenia delle sovvenzioni controverse non permette di per se’ di qualificare queste ultime come aiuti “esistenti” e dunque legittimi. In questo senso, il termine di prescrizione di dieci anni non puo’ applicarsi. Alla luce di queste considerazioni, la Corte Ue ritiene applicabile alle misure di aiuto in questione la procedura stabilita dal Trattato CEE in materia di aiuti di Stato (“nuovi”). Di conseguenza, qualora un’autorita’ pubblica abbia concesso degli aiuti senza rispettare l’obbligo di notifica stabilito dal Trattato CEE – come accaduto nel caso dell’Italia con Tirrenia – essa non potra’ invocare a propria difesa il principio del legittimo affidamento.