Tutte ma proprio tutte le partite Iva con un Pos. O comunque con uno strumento che consenta il pagamento tracciato. Spazio, dunque, anche alle app che consentono le transazioni tramite due telefonini. Dal fotografo al collaboratore con partita Iva, tutti i commercianti ed i professionisti non potranno più fare orecchie da mercante altrimenti in arrivo, dal 1° luglio 2020, una sanzione amministrativa pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per chi rifiuta i pagamenti con carte di debito o di credito. Così, con misure spalmate sia sul decreto fiscale (124/19) sia sul disegno di legge di bilancio 2020, l’esecutivo torna nuovamente sui pagamenti elettronici prevedendo misure sanzionatorie (e premiali).
Con il decreto fiscale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre, e il disegno di legge di bilancio, presentato alla camera lo scorso 2 novembre, l’esecutivo torna nuovamente sui pagamenti elettronici, completando l’iter avviato dal governo monti nel 2012 con il decreto crescita (dl 179/2012). l’esecutivo, infatti, aveva già introdotto un obbligo generale per commercianti e professionisti di accettare, a partire dal 1° gennaio 2014, pagamenti elettronici dai propri clienti (c.d. obbligo di Pos).
Nel dettaglio, tale obbligo riguarda tutti i soggetti che effettuano attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali (bar, pizzerie, ristoranti, gelaterie, artigiani, avvocati).
Tuttavia, l’assenza di sanzioni (e incentivi) aveva reso la norma priva di seguito.
Dal 1° luglio 2020, però, i commercianti e i professionisti dovranno adeguarsi all’obbligo di accettare pagamenti con carte di debito o di credito, pena una sanzione amministrativa pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione, ad esclusione dei casi di oggettiva impossibilità tecnica. quindi, a differenza della vecchia disciplina di cui al d.m. 24 gennaio 2014, che fissava l’operatività del summenzionato obbligo per gli acquisiti superiori a 30 euro, la nuova normativa non prevede alcun importo minimo per l’applicabilità della sanzione. il governo, inoltre, esclude la possibilità, prevista dalla legge n. 689/1981, di pagamento in forma ridotta attraverso l’istituto della c.d. oblazione amministrativa. In sostanza, il contravventore non potrà, entro 60 giorni dalla contestazione, beneficiare della riduzione ad un terzo della sanzione.
Tuttavia, l’esecutivo ha pensato a un meccanismo premiale per i virtuosi che si adeguano all’obbligo: un credito di imposta, pari al 30% delle commissioni relative alle transazioni effettuate elettronicamente, indipendentemente dal regime fiscale di appartenenza dell’esercente e a condizione che, nell’anno di imposta precedente, non abbia avuto ricavi e compensi superiori a 400 mila euro.
In particolare, il credito di imposta: (i) potrà essere utilizzato in compensazione, mediante modello F24, ai sensi dell’art. 17 del dlgs 241/1997; (ii) non concorrerà alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi né del valore alla produzione ai fini Irap. La spettanza del credito sarà verificata dall’amministrazione finanziaria grazie all’aiuto dei soggetti emittenti (banche, la società poste italiane spa, intermediari finanziari, imprese di investimento ecc.), i quali dovranno inviare telematicamente all’anagrafe tributaria tutte le informazioni necessarie. Sarà poi compito del direttore dell’Agenzia delle entrate emanare, entro la fine dell’anno, un provvedimento volto a definire i termini, le modalità e il contenuto delle predette comunicazioni.
Infine, il disegno di legge di Bilancio 2020 prevede un’ulteriore misura finalizzata a incentivare l’uso dei pagamenti elettronici, attualmente al vaglio del senato. Coloro i quali abbiano raggiunto la maggiore età e risultino residenti nel territorio dello Stato potranno beneficiare di un rimborso in denaro per gli acquisti abituali, effettuati con carte di credito o di debito, purché al di fuori dell’esercizio dell’attività di impresa, arte o professione. Sebbene le condizioni e le modalità attuative del beneficio in parola non siano state ancora rese note, il ddl prevede un fondo, pari a 3 miliardi di euro annui, a copertura delle potenziali istanze di rimborso.
Stefano Loconte e Jennifer Fuccella, ItaliaOggi