Stop di due settimane anche per l’invio delle cartelle. Sospensione dei termini per la giustizia tributaria
Fisco in pausa ad agosto. Per versamenti ordinari i i termini slittano al 20 del mese, mentre dal 1° agosto al 4 settembre sono sospesi i termini di pagamento delle somme dovute a seguito di avviso bonario. Nelle due settimane centrali del mese stop anche alla notifica di nuove cartelle da parte di Agenzia delle entrate-Riscossione, salvo gli atti inderogabili.
Rinvio per tutti i pagamenti
Per i pagamenti ordinari da effettuare attraverso il modello F24, compresi quelli rateali, la pausa dura tre settimane. Tutte le scadenze dei primi giorni di agosto, infatti, sono automaticamente prorogate al giorno 20. Non è dovuta per questo alcuna maggiorazione rispetto all’importo già calcolato.
Niente comunicazioni dall’Agenzia fino al 4 settembre
Fino al 4 settembre, poi, non si rischia di ricevere avvisi da parte delle Entrate, né catacee né per posta elettronica. Lo stesso rinvio a settembre vale anche per chi avvisi li avesse già ricevuti. In base alle norme, infatti, i termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1º agosto al 4 settembre, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’imposta sul valore aggiunto”.
Stop anche alle cartelle per due settimane
Pausa più breve, invece, per Agenzia delle entrate-Riscossione. Anche quest’anno, infatti, è previsto lo stop per l’invio delle cartelle ma solo nel periodo delle due settimane centrali di agosto. Non sarà comunque sospeso l’invio degli atti inderogabili.
Le ferie della giustizia tributaria
Anche per chi avesse ricevuto avvisi in precedenza vale la pausa estiva. La giustizia tributaria, infatti, è in vacanza fino al 2 settembre poiché il primo giorno del mese cade di domenica. Prevista in questo caso la sospensione dei termini che comporta che i termini processuali previsti non decorrono durante questo periodo. Questo significa che il termine fissato, per esempio, per la presentazione di un ricorso o il deposito di un atto si interrompe, per riprendere, poi, alla fine del periodo di sospensione. Ad esempio, se è stato notificato un avviso di accertamento il 22 luglio, i 60 giorni per l’impugnazione dell’atto vengono calcolati considerando 9 giorni tra il 23 e il 31 luglio, e poi i 51 giorni che vanno dal 1° settembre al 21 ottobre, saltando completamente il mese di agosto.
Antonella Donati, repubblica.it