Nella cessione di un immobile posseduto da meno cinque anni con riserva di proprietà, qualora il pagamento dell’ultima rata (di qualunque importo), e quindi il trasferimento della proprietà, avvengano dopo il quinquennio, non si realizzano plusvalenze tassabili. Lo ha stabilito la sezione sedicesima della Commissione tributaria regionale del Lazio nella sentenza numero 171 del 2019, depositata il 22 gennaio scorso. Nel caso trattato, le Entrate di Roma tre accertavano ai sensi dell’articolo 67 del decreto del Presidente della repubblica numero 917 del 1986 un reddito diverso, non dichiarato, in misura pari alla plusvalenza realizzata dalla vendita di due immobili in comproprietà tra i due coniugi. Opponendo l’accertamento, i ricorrenti palesavano che gli immobili erano stati ceduti con un atto in cui era stato previsto un riservato dominio con pagamento dell’ultima rata oltre i cinque anni dall’acquisto degli stessi immobili, per cui non si era realizzata alcuna plusvalenza tassabile. La Commissione tributaria provinciale di Roma, dopo aver rilevato che si trattava di una vendita con riservato dominio, e che l’effetto traslativo della proprietà era differito al pagamento dell’ultima rata successiva al quinquennio di possesso, accoglieva il ricorso. Avverso la sentenza dei giudici provinciali, l’ufficio finanziario proponeva appello chiedendone la riforma. La Commissione regionale capitolina ha confermato la sentenza dei giudici provinciali. «Nel caso di vendita con riserva di proprietà», osserva il collegio, «la proprietà si trasferisce al momento del pagamento dell’ultima rata del prezzo». Le Entrate nella risoluzione numero 28/E del 30 gennaio 2009 e nella risposta a interpello n. 904-16/2012 dell’8 maggio 2012, hanno confermato che debba ritenersi che in caso di vendita con riservato dominio, l’effetto traslativo della proprietà, non si possa verificare prima del pagamento dell’ultima rata, individuando il momento di decorrenza dei cinque anni richiesti dall’articolo 67, comma 1, lett. b), del Testo unico delle imposte sui redditi, per la tassazione o meno della plusvalenza eventualmente realizzata, all’atto del verificarsi dell’effetto traslativo, non avendo rilevanza alcuna, a tal fine, il momento di stipula dell’atto di compravendita. Rigettando l’appello dell’amministrazione finanziaria la Commissione tributaria regionale del Lazio ha deciso per la compensazione delle spese di lite.
Benito Fuoco e Nicola Fuoco, ItaliaOggi