La nuova imposta sui servizi digitali colpirà dunque i soggetti esercenti attività d’impresa – vale a dire soggetti con residenza fiscale in Italia (ovvero ivi localizzati tramite una stabile organizzazione) e soggetti privi di qualunque presenza fisica sul nostro territorio – che, nel corso di un anno solare, hanno registrato ricavi complessivi (di qualunque natura e ovunque localizzati) non inferiori a 750 milioni di Euro (parametro, tra l’altro, mutuato dalla proposta legislativa COM(2018)148 presentata lo scorso 21 marzo dalla Commissione Europea) e, contemporaneamente, abbiano ricavi derivanti da servizi digitali effettuati in Italia non inferiori a 5,5 milioni di Euro (nei confronti, quindi, della generalità dei clienti, siano essi imprese o privati).
La nuova proposta governativa intende quindi tassare i ricavi realizzati delle multinazionali del web in ragione della specificità dei servizi prestati piuttosto che sulla tipologia di transazione (digitale), come invece previsto dalla Legge di Bilancio 2018 che interveniva sulle prestazioni di servizi effettuate mediante mezzi elettronici rese nei confronti di soggetti residenti in Italia.
I servizi digitali interessati dalla Legge di Bilancio 2019 sono dunque quelli derivanti:
- dalla collocazione di spazi pubblicitari su piattaforma digitale o dispositivi multimediali;
- dalla messa a disposizione degli utenti di una piattaforma digitale che consenta loro di scambiare beni e servizi o, più semplicemente, di interagire;
- dalla vendita di dati raccolti direttamente dagli utenti.
L’imposta sui servizi digitali varata dal Governo sembra valorizzare la proposta originariamente formulata in ambito comunitario (poi ripresa anche in sede Ecofin tra i Ministri delle Finanze dell’Unione Europea nel tentativo, fallito, di trovare una soluzione multilaterale al problema dell’economia digitale), con la conseguenza che saranno soggetti alla nuova imposta non solo i “reali” giganti dell’industria digitale (Facebook, Amazon, Airbnb o Google, solo per citarne alcuni) ma anche tutti quei soggetti prestatori di servizi multimediali in genere che superino i limiti di fatturato previsti dalla norma. Penalizzando, per esempio, quei gruppi editoriali residenti in Italia o in altro Stato Membro dell’Unione Europea – dunque completamente estranei a quelle logiche di pianificazione fiscale volte ad erodere base imponibile nello Stato di residenza per spostare i profitti in Paesi a bassa fiscalità – con forti interessi nello sviluppo dell’informazione digitale. Sono, viceversa, al riparo dalla nuova imposta le piccole e medie imprese che offrono servizi digitali e che certamente non superano i limiti dimensionali previsti dalla legge.
Più complessa sembra la questione riguardante la localizzazione dei servizi digitali prestati nell’ambito della nuova disciplina. In generale, la territorialità dei servizi effettuati si potrà qualificare sulla base dell’indirizzo di protocollo Internet IP del dispositivo che la persona utilizza per accedere ai contenuti delle attività digitali, tenendo conto, a titolo di esempio:
- del luogo in cui si trova il dispositivo elettronico nel momento in cui l’utente accede alla piattaforma multimediale su cui viene veicolato uno spazio pubblicitario;
- del luogo in cui si trova l’utente al momento di accedere all’interfaccia digitale sulla quale avviene la fornitura per lo scambio di un bene e/o prestazione di un servizio con un altro utente;
- del luogo in cui si trova l’utente al momento di accedere alla piattaforma multimediale sulla quale vengono raccolti i dati contenenti informazioni sulle preferenze online dei clienti (i cosiddetti “raw data”).
La liquidazione dell’imposta avverrà su base trimestrale con aliquota del 3% sul valore dei ricavi da prestazioni di servizi digitali effettuate verso soggetti non appartenenti al medesimo gruppo societario (al netto di Iva ed altre imposte indirette). I soggetti prestatori di servizi digitali saranno anche chiamati all’invio di una specifica dichiarazione annuale dell’ammontare dei servizi tassabili e il medesimo adempimento viene posto a carico dei soggetti non-residenti (chiamati, tra l’altro, all’obbligo di identificazione Iva) che sono intenzionati ad operare come prestatori di servizi digitali in Italia.
Si tenga conto che entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di bilancio 2019 il MEF dovrà emettere i Decreti attuativi ed entro i successivi 60 giorni la norma sarà operativa con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Verosimilmente la nuova web-tax partirà quindi da metà anno e, per tale motivo, il Governo italiano ha stimato un gettito fiscale ridotto per l’anno 2019 (pari a circa 150 milioni di Euro) a fronte di un’entrata complessiva per le casse dello Stato di circa 1,3 miliardi di Euro nel prossimo triennio.
Elio Andrea Palmitessa, Repubblica.it