Modalità di emissione e contenuto delle quote. Con previsione statutaria, nelle Srl Pmi si può liberamente stabilire che le quote di ciascuna categoria abbiano tutte la medesima misura. In tal caso la misura e il numero delle quote di ciascuna categoria costituiscono elementi dello statuto sociale, rendendo di fatto, la partecipazione alla Srl analoga a quella alla spa mediante azioni.
L’emissione di nuove categorie di quote da parte di una Srl Pmi è deliberata dall’assemblea dei soci con le maggioranze richieste dalla legge o dallo statuto per le modificazioni statutarie salvo diverse previsioni ivi contemplate. Conditio sine qua non per tale emissione è il rispetto del principio di parità di trattamento dei soci. A tal fine si può avere che l’emissione di una nuova categoria avvenga a seguito di:
– aumento del capitale sociale offerto in opzione ai soci o conversione facoltativa delle partecipazioni sociali già esistenti, in proporzione alle partecipazioni detenute;
– conversione obbligatoria di una parte proporzionale di tutte le partecipazioni sociali già esistenti;
Richiesto, invece, il consenso unanime di tutti i soci (o quanto meno dei soci in concreto pregiudicati) in caso di emissione di una nuova categoria di quote qualora non sia rispettato il principio di parità di trattamento. I «diritti diversi» attribuibili devono rispettare, ad esempio, il divieto di patto leonino di cui all’art. 2265 c.c., e i limiti stabiliti dalla legge in materia di Srl quale il diritto di recesso al verificarsi di una delle cause inderogabili di cui all’art. 2473 c.c.. Fra i diritti diversi che possono connotare una categoria di quote vi sono quelli attinenti la circolazione delle quote (esercizio della prelazione, espressione del gradimento, soggezione al riscatto).
Voto ridotto, maggiorato e limiti al diritto di opzione e di controllo. Legittima la creazione di quote a voto maggiorato o a voto multiplo, nonché la previsione, in relazione alla misura o alla quantità di quote possedute da uno stesso soggetto, della limitazione o dello scaglionamento del diritto di voto. La percentuale di capitale sociale rappresentata da tali categorie di quote, così come il numero dei voti esprimibili da ciascuna quota e la misura della maggiorazione del voto ad esse spettante, sono liberamente determinabili dallo statuto, non essendo applicabili i limiti imposti alle Spa dall’art. 2351, co.2 e 4, c.c. e dall’art. 127-quinquies Tuf (in tal senso anche Notariato triveneto 2018 – si veda ItaliaOggi del 21/9/18).
Una categoria di quote nelle Srl Pmi può essere contraddistinta dalla limitazione o dall’assenza del diritto di sottoscrizione di aumenti di capitale a pagamento. A tutela del socio titolare di quote con tale limitazione, resta insopprimibile il diritto di recesso in caso di aumento di capitale a pagamento non offerto proporzionalmente a tale socio. Di particolare nota la possibilità di prevedere una clausola statutaria che contempli la limitazione o esclusione, per una o più categorie di quote, delle facoltà di informazione e consultazione di cui all’art. 2476, co. 2, c.c. per il periodo in cui sia svolta, per obbligo legale o per decisione dei soci, la funzione di controllo sulla gestione. Restano sempre consultabili, invece, il libro soci, ove esistente, e quello delle decisioni dei soci. L’emissione e sottoscrizione di quote proprie, come pure l’acquisto delle stesse da parte delle Srl Pmi è ammissibile laddove l’operazione è concepita in attuazione di piani di incentivazione a beneficio di dipendenti, collaboratori o componenti dell’organo amministrativo o prestatori d’opera e servizi.
Luciano De Angelis e Christina Feriozzi, ItaliaOggi