Queste nuove strutture, dette “condhotel”, sono state introdotte da una normativa del 2014 e disciplinate nel dettaglio da un decreto pubblicato a Marzo 2018 che ne ha dettato le caratteristiche passando la parola alle Regioni. Queste dovranno entro un anno adeguare le proprie normative e disciplinare le modalità per l’avvio e l’esercizio delle nuove attività, rendendole concretamente reali (1).
Le unità abitative potranno essere acquistate da terzi (privati o meno) per poi essere affittate dal gestore della struttura presumibilmente con la nuova formula degli “affitti brevi” .
Gli hotel esistenti potranno convertirsi a questa nuova formula adeguando la propria struttura e fruendo di modalità semplificate fissate a livello regionale per l’eliminazione di vincoli di destinazione urbanistica.
Queste le caratteristiche dei condhotel fissate dal decreto:
– presenza di almeno sette camere oltre le unità abitative poste in una o più unità immobiliari inserite in un contesto unitario e collocate nel medesimo comune. Le unità abitative devono avere una distanza dall’edificio alberghiero non superiore a 200 metri.
– le unità abitative devono avere una superficie pari massimo al 40% di quella netta destinata alle camere.
– deve esserci un’unica portineria per tutti coloro che fruiscono del condhotel, sia ospiti sia proprietari delle unità abitative, con possibilità di prevedere un ingresso specifico e separato ad uso esclusivo di dipendenti e fornitori.
– la gestione dei servizi di condhotel e delle camere, suites e unità abitative deve essere unitaria pari alla durata contrattuale (di trasferimento delle unità) e comunque per un periodo non inferiore a 10 anni dall’avvio dell’esercizio del condhotel.
– classificazione minima di tre stelle anche riconosciuta all’esito di interventi di riqualificazione.
– rispetto della normativa vigente in materia di agibilità per le unità abitative.
Acquisto unità immobiliari. I privati possono acquistare le unità immobiliari che fanno parte della struttura, anche a scopo di investimento. Il privato/proprietario può infatti poi dare il suo consenso e mettersi d’accordo col gestore della struttura per affittare l’unità immobiliare a scopo turistico. Tutti i dettagli dell’acquisto, con i costi e i servizi comuni fruibili, e dei benefici in caso di cessione per l’affitto sono ovviamente disciplinati da specifici contratti.
(1) Dl 133/2014 convertito nella Legge 164/2014 art.31 e DPCM 22/1/2018 pubblicato sulla GU del 6/3/2018
Rita Sabelli, responsabile Aduc aggiornamento normativo