La promozione all’estero di prodotti italiani non è stata preventivamente concertata dallo stato con le regioni e per questo è costituzionalmente illegittimo. Lo ha affermato la Corte costituzionale accogliendo un ricorso della regione Campania
Il piano per la promozione all’estero del made in Italy doveva essere preventivamente condiviso dallo Stato con le regioni. Viceversa risulta violato il principio di leale collaborazione. È quanto ha affermato la Corte costituzionale con la sentenza n. 61/2018, depositata ieri, che ha mandato al tappeto una norma della legge di Stabilità 2015 recante lo stanziamento di oltre 230 milioni di euro per la valorizzazione e la crescita dei prodotti italiani sui mercati stranieri.
La questione di legittimità costituzionale era stata sollevata dalla regione Campania, che aveva impugnato il comma 202 della legge n. 190/2014. La manovra aveva assegnato i fondi per l’attuazione del piano straordinario per il made in Italy introdotto dal dl n. 133/2014. In particolare, erano stati attribuiti al ministero dello sviluppo economico, per poi essere devoluti all’Ice, 130 milioni di euro per l’anno 2015, 50 milioni per il 2016 e 40 milioni per il 2017. Presso il ministero delle politiche agricole, inoltre, era stato costituto un apposito fondo per la promozione e la tutela delle eccellenze dell’agroalimentare tricolore, con dotazione di 6 milioni di euro annui. La giunta regionale campana aveva denunciato alla Consulta la violazione degli articoli 117 e 119 della Costituzione, ritenendo che la norma statale violasse la competenza legislativa regionale in materia di agricoltura e di commercio con l’estero, risultando in ogni caso illegittima in assenza di una preventiva concertazione. I giudici delle leggi, pur ravvisando che la legge «interseca sicuramente la competenza regionale residuale» in materia di agricoltura ed export, «non produce un’integrale appropriazione delle funzioni costituzionalmente assegnate alla regione, bensì una parziale sovrapposizione secondo un modulo teleologicamente collegato alla politica economica generale dello Stato».
La lesione dei precetti costituzionali viene invece affermata con riferimento al principio di leale collaborazione. Gli interventi progettati dal legislatore statale, infatti, «vengono pur sempre a ricadere su singole collettività locali e su specifici territori». Ciò richiede una «concertazione istituzionale di tipo collegiale» nell’ambito Conferenza stato-regioni, che nel caso specifico non c’è stata. Da qui la pronuncia di incostituzionalità.
Valerio Stroppa, ItaliaOggi