Il disegno di legge per una busta paga tracciabile esiste già da tempo. “I datori di lavoro o committenti corrispondono la retribuzione ai lavoratori, nonché ogni anticipo di essa, attraverso un istituto bancario o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi: a) accredito diretto sul conto corrente del lavoratore; b) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale; c) emissione di un assegno da parte dell’istituto bancario o dell’ufficio postale consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato”, si legge.
“I datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di assegni o di somme contanti di denaro, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato”, è un altro passaggio della proposta di legge in cui si prevede che “la firma della busta paga apposta dal lavoratore non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione”.
Adnkronos