Giro di vite sui termini per dare attuazione alle decisioni del giurì di autodisciplina pubblicitaria e del Comitato di controllo. È quanto contenuto nel nuovo regolamento entrato in vigore lo scorso 8 marzo dopo un periodo di studio portato avanti dalla commissione giuridica.
Per tutti i mezzi, fatta eccezione della stampa periodica, il nuovo Regolamento fissa il termine di sette giorni lavorativi entro il quale il messaggio dichiarato non conforme al Codice di autodisciplina pubblicitaria va modificato. Detto termine deve intendersi come limite massimo e decorre dal giorno lavorativo successivo alla pronuncia in udienza del dispositivo del Giurì.
Per quanto riguarda il termine per la modifica delle confezioni, che normalmente era di 120 giorni, nel caso in cui la confezione riporti un claim già censurato dal Giurì, il termine è stato ridotto a 30. Un modo, viene fatto notare in ambito autodisciplinare, per rendere più veloci gli effetti della dichiarazione di non conformità di un messaggio alle regole del Codice, riducendo anche la permanenza sul mercato di prodotti il cui abbigliaggio o confezione richiamino claim ritenuti non corretti. Le confezioni e gli espositori del prodotto immessi sul mercato dall’inserzionista prima della scadenza di detto termine potranno essere commercializzati fino al loro naturale esaurimento.
«Queste modifiche sono un ulteriore segnale di efficienza e di rigore del sistema autodisciplinare all’insegna della tutela del consumatore e dei concorrenti», ha dichiarato a ItaliaOggi Vincenzo Guggino, segretario generale dello Iap. In considerazione delle peculiari caratteristiche della stampa periodica, l’ordine di cessazione dovrà essere eseguito entro i tempi tecnici strettamente indispensabili. Per i provvedimenti del Comitato di controllo il termine perentorio decorre dalla scadenza del termine per proporre opposizione.
Infine, è previsto per l’utente pubblicitario l’obbligo di comunicare per iscritto (e-mail o fax) alla segreteria dell’Istituto, entro il giorno lavorativo successivo a quello della decisione definitiva degli organi autodisciplinari, di essersi già attivato per far sospendere il messaggio in parola, non oltre i termini massimi suindicati, su tutti i mezzi inseriti nella pianificazione della campagna.
di Federico Unnia, Italia Oggi