L’Autorità ha staccato sanzioni da un milione di euro per le pratiche commerciali scorrette che limitano nei fatti il diritto di recesso
MILANO – Multa Antitrust da un milione di euro a Vodafone: secondo l’Autorità della concorrenza e del mercato, la società tlc ha adottato “pratiche commerciali scorrette”. Nel mirino sono finite in particolare due manovre di riduzione da 30 a 28 giorni del periodo di rinnovo delle offerte di telefonia mobile e fissa.
A rendere noto la sanzione è stata la stessa l’Antitrust, che in una nota spiega che “le pratiche sono state poste in essere nei confronti di specifici target di utenti: da un lato, i sottoscrittori di offerte di telefonia mobile voce e/o dati in abbonamento abbinate alla vendita a rate di prodotti; dall’altro, i clienti di opzioni per la telefonia fissa rispetto alle quali è prevista una facilitazione sul costo di attivazione nonché di offerte Dual Pay per le quali è previsto un corrispettivo in caso di recesso anticipato”.
Secondo l’Antitrust, sono scorrette le mosse di Vodafone che ha modificato il periodo di rinnovo delle opzioni voce mobili abbinate alla vendita a rate di prodotti (come smartphone o tablet) e delle opzioni della telefonia fissa caratterizzate dalla rateizzazione del costo di attivazione e, in alcuni casi, da un corrispettivo per recesso anticipato. Vodafone ha previsto – nel caso di esercizio del diritto di recesso – l’addebito immediato delle rate residue del prodotto (offerte mobili ricaricabili) o del costo di attivazione (offerte telefonia fissa), nonché l’eventuale corrispettivo per il recesso anticipato (offerte mobili in abbonamento e offerta fissa Dual Pay).
Ma avendo unilateralmente tagliato da 30 a 28 giorni il periodo di rinnovo, Vodafone “ha comportato un aggravio economico per tutti i clienti”. Le pratiche sono state bollate come “aggressive in quanto idonee a limitare la libertà di scelta rispetto all’esercizio del diritto di recesso dal contratto da parte di quei consumatori che non intendevano accettare le modifiche predisposte unilateralmente dalla società – diritto riconosciuto dalle norme di settore quale specifica tutela per il cliente a fronte di una variazione contrattuale imposta dall’altro contraente”. Peraltro, annota infine l’autorità, “nel settore della telefonia mobile, la modifica del periodo di rinnovo è stata realizzata in un contesto di mercato e secondo tempistiche che, considerati nel loro complesso, limitavano la possibilità di poter reperire sul mercato offerte diverse e così incidevano sulla decisione dei clienti circa l’esercizio o meno del relativo diritto di recesso”.
La Repubblica