Con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale del ministero della giustizia è entrato ieri in vigore il nuovo regolamento per la formazione permanente continua dei giornalisti. La nuova disciplina razionalizza e semplifica le attuali disposizioni, con alcune novità che accolgono le esigenze manifestatesi nel corso della prima applicazione del sistema formativo introdotto dal 1° gennaio 2014, che prevede l’obbligo di acquisire 60 crediti per ciascun triennio.
Tra le novità più importanti introdotte vi è la necessità di acquisire nel triennio almeno 20 (e non più 15) crediti derivanti da eventi deontologici. I crediti possono ora essere acquisiti anche solo con eventi formativi online, essendo stato eliminato il limite di 30 crediti per la formazione a distanza.
Gli iscritti all’albo da più di 30 anni che svolgono attività giornalistica a qualsiasi titolo sono tenuti alla formazione limitatamente all’acquisizione dei 20 crediti deontologici triennali. Per le iscrizioni all’albo nel corso del triennio, il credito formativo e la relativa tipologia sono riproporzionati sulla base del tempo restante alla fine dei tre anni. L’assunzione di cariche elettive per le quali l’attuale legislazione contempli la possibilità di aspettativa dal lavoro è motivo di esenzione dallo svolgimento della formazione continua per la durata del mandato e limitatamente ad esso. È possibile richiedere il riconoscimento anche di eventi formativi individuali per un massimo di sei crediti nel triennio.
Il regolamento ricorda che la formazione è un obbligo deontologico per tutti i giornalisti in attività. L’eventuale inadempienza è verificata dall’ordine regionale con l’invito all’iscritto ad avviare entro tre mesi il percorso formativo che deve essere completato nella parte contestata nei successivi 90 giorni. Se l’inosservanza persiste, il consiglio regionale dell’ordine ne dà segnalazione ai consiglio di disciplina territoriale.
Italia Oggi