Avezzano – Accade spesso, purtroppo, che gli utenti di Luce e Gas, si vedano recapitare conguagli da capogiro, bollette non rispondenti a consumi effettivi, pagamenti effettuati ma mai contabilizzati dalle aziende fornitrici. La polemica dura da molti anni , in alcuni casi è intervenuto l’Antitrust in base a segnalazione ricevute da diverse associazioni dei consumatori; l’indagine viene spesso volta ad accertare eventuali violazioni del codice del Consumo in merito a diverse condotte degli operatori: la fatturazione basata su consumi presunti , la mancata considerazione delle autoletture. Anche l’Adiconsum dichiara che secondo alcuni dati bollette astronomiche vengono continuamente segnalate dai consumatori che a volte , ma solo in rarissimi casi , riescono a farsi valere contattando l’azienda fornitrice a telefono.
Questo purtroppo arriva a scoraggiare tutti i cittadini , che , stanchi di cercare una soluzione, ( alcune vicende si protraggono per anni ed anni svilendo i malcapitati utenti), per paura, sono costretti a versare lo stesso le cifre attribuite loro ingiustamente con la conseguente delusione di un rimborso che non arriva mai. Altri, invece, condannati ingiustamente, sono costretti a ricorrere per vie legali. Questa vicenda ha come protagonista il sig. Walter Marcello di Avezzano che, a seguito di un decreto ingiuntivo, era stato condannato a versare la somma di 1.384 euro in favore di ENI s.p.a. per mancato pagamento di una bolletta del gas , e ciò pur non avendo mai goduto della fornitura. Il malcapitato si rivolgeva agli avv.ti Renzo Lancia e Salvatore Braghini, i quali si opponevano al decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di Avezzano contestando le scritture contabili prodotte in giudizio dalla Società e l’esistenza stessa del contratto di somministrazione del gas.
Il Giudice dr. Stefano Bona, nel rilevare che l’ENI non ha fornito prova del predetto contratto e nemmeno del suo contenuto mediante il deposito delle fatture di vettoriamento del distributore-ha stabilito nei giorni scorsi che ciò contrasta con le norme del Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale, per le quali il distributore ha la responsabilità della raccolta dei dati di misura del gas transitato e della loro messa a disposizione di ciascun utente del servizio di distribuzione . Ma poiché l’ENI non ha rendicontato consumi il Giudice ha sentenziato la revoca del decreto ingiuntivo , condannando la società al pagamento delle spese. Grande soddisfazione hanno espresso gli avvocati Renzo Lancia e Salvatore Braghini, per i quali “ la vittoria di un utente di fronte ad un colosso come l’Eni denota da una parte che la garanzia del consumatore è ben incardinata nel nostro ordinamento giuridico e dall’altro che, come insegna il caso del sig. Marcello Walter- non bisogna mai arrendersi dinanzi a bollette sospette in cui i periodi di fornitura , le voci e gli importi relativi all’utenza siano poco chiari, attivando senza indugio tutti gli strumenti di tutela a disposizione”.
Ricordiamo che gli avvocati suddetti si sono evidenziati in passato per la tutela delle categorie più deboli tra cui lavoratori, pensionanti e consumatori , come esperti del diritto del lavoro. Noti per la vertenza della concessione della sorgente di Canistro della S.Croce
di Monica Virgilio, TERREMARSICANE.IT