(corriere della sera) Il consiglio dei ministri ha dato il via libera all’investment compact che obbliga le prime dieci banche popolari per attivi a trasformarsi entro 18 mesi in società per azioni e abbandonare il sistema del voto capitario che finora ha consentito ai soci delle popolari di contare tutti allo stesso modo. L’obbligo di trasformazione in «spa» vale per Ubi, ambulance Banco Popolare, Banca Popolare di Milano, Banca Popolare dell’Emilia Romagna, Credito Valtellinese, Popolare di Sondrio, Popolare di Vicenza, Veneto Banca, Banca Popolare dell’Etruria e Popolare di Bari. Ecco il testo del decreto.
Articolo 1 (Banche popolari)
1. Al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 28, dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente: «2-ter. Nelle banche popolari il diritto al rimborso delle azioni nel caso di recesso, anche a seguito di trasformazione, morte o esclusione del socio è limitato secondo quanto previsto dalla Banca d’Italia, anche in deroga a norme di legge, laddove ciò sia necessario ad assicurare la computabilità delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria della banca. Agli stessi fini, la Banca d’Italia può limitare il diritto al rimborso degli altri strumenti di capitale emessi.»; b) all’articolo 29: 1)dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: «2-bis. L’attivo della banca popolare non può superare 8 miliardi di euro. Se la banca è capogruppo di un gruppo bancario, il limite è determinato a livello consolidato. 2-ter. In caso di superamento del limite di cui al comma 2-bis, l’organo di amministrazione convoca l’assemblea per le determinazioni del caso. Se entro un anno dal superamento del limite l’attivo non è stato ridotto al di sotto della soglia né è stata deliberata la trasformazione in società per azioni ai sensi dell’articolo 31 o la liquidazione, la Banca d’Italia, tenuto conto delle circostanze e dell’entità del superamento, può adottare il divieto di intraprendere nuove operazioni ai sensi dell’articolo 78, o i provvedimenti previsti nel titolo IV, capo I, sezione I, o proporre alla Banca Centrale Europea la revoca dell’autorizzazione all’attività bancaria e al Ministro dell’economia e delle finanze la liquidazione coatta amministrativa. Restano fermi i poteri di intervento e sanzionatori attribuiti alla Banca d’Italia dal presente decreto legislativo. 2-quater. La Banca d’Italia detta disposizioni di attuazione del presente articolo.»;
2) il comma 3 è abrogato; c) l’articolo 31 è sostituito dal seguente: «Articolo 31 Trasformazioni e fusioni 1. Le trasformazioni di banche popolari in società per azioni o le fusioni a cui prendano parte banche popolari e da cui risultino società per azioni sono deliberate: a)in prima convocazione, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, purché all’assemblea sia rappresentato almeno un decimo dei soci della banca; b)in seconda convocazione, con la maggioranza di due terzi dei voti espressi, qualunque sia il numero dei soci intervenuti all’assemblea. 2. In caso di recesso resta fermo quanto previsto dall’articolo 28, comma 2-ter. 3. Si applicano gli articoli 56 e 57.»; d) all’articolo 150-bis: 1)al comma 1, le parole “banche popolari e alle” sono soppresse; 2)il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Alle banche popolari non si applicano le seguenti disposizioni del codice civile: 2349, secondo comma, 2512, 2513, 2514, 2519, secondo comma, 2522, 2525, primo, secondo, terzo e quarto comma, 2527, secondo e terzo comma, 2528, terzo e quarto comma, 2530, primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma, 2538, secondo comma, secondo periodo, e quarto comma, 2540, secondo comma, 2542, secondo e quarto comma, 2543, primo e secondo comma, 2545-bis, 2545-quater, 2545-quinquies, 2545-octies, 2545-decies, 2545-undecies, terzo comma, 2545-terdecies, 2545-quinquiesdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies e 2545-octiesdecies.»; 3)il comma 2-bis è sostituito dal seguente: «2-bis. In deroga a quanto previsto dall’articolo 2539, primo comma, del codice civile, gli statuti delle banche popolari determinano il numero massimo di deleghe che possono essere conferite ad un socio; in ogni caso, questo numero non è inferiore a 10 e non è superiore a 20.»; 2. In sede di prima applicazione del presente decreto legge, le banche popolari autorizzate al momento dell’entrata in vigore del presente decreto legge si adeguano a quanto stabilito ai sensi dell’articolo 29, commi 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, introdotti dal presente articolo, entro 18 mesi dall’entrata in vigore delle disposizioni di attuazione emanate dalla Banca d’Italia ai sensi del medesimo articolo 29.
Articolo 2 (Portabilità conti correnti)
1. Gli istituti bancari e i prestatori di servizi di pagamento, in caso di trasferimento di un conto di pagamento, adottano e concludono la procedura di cui all’articolo 10, paragrafi da 2 a 6, della Direttiva 23 luglio 2014 n. 2014/92/UE, entro i termini ivi previsti senza oneri e spese di portabilità a carico del cliente. 2. In caso di mancato rispetto delle modalità e dei termini di cui al comma 1, l’istituto bancario o il prestatore di servizi di pagamento è tenuto a risarcire il cliente in misura proporzionale al ritardo e alla disponibilità esistente sul conto di pagamento al momento della richiesta di trasferimento. 3. In caso di richiesta di trasferimento del conto di pagamento, unitamente alla richiesta di trasferimento di strumenti finanziari, di ordini di pagamento e di ulteriori servizi e strumenti ad esso associati, la portabilità si conclude senza ulteriori oneri e spese per il consumatore. 4. All’articolo 116 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. Le banche e gli intermediari finanziari devono rendere noti gli indicatori che assicurano trasparenza informativa alla clientela, quali l’indicatore sintetico di costo e il profilo dell’utente, anche attraverso gli sportelli automatici e gli strumenti di accesso remoto ai servizi bancari.». ? Articolo 3 (SACE) 1.Al fine di rafforzare l’attività di SACE S.p.A. a supporto dell’export e dell’internazionalizzazione dell’economia italiana e la sua competitività rispetto alle altre entità che operano con le stesse finalità sui mercati internazionali, SACE S.p.A. è autorizzata a svolgere il proprio intervento anche attraverso l’esercizio del credito diretto, nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385. Tale attività dovrà essere svolta previa autorizzazione della Banca d’Italia, nel rispetto delle normative internazionali, europee e nazionali in materia. SACE S.p.A. in conformità con la citata normativa, definisce le modalità operative più idonee relativamente a quanto previsto nel presente articolo. ? Articolo 4 (PMI innovative) 1. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, all’articolo 1, dopo il comma 5-decies è inserito il seguente: “5-undecies Sono definite “piccole e medie imprese innovative”, di seguito “PMI innovative”, le PMI previste dalla raccomandazione 2003/361/CE, che possiedono i seguenti requisiti: a) residenza in Italia ai sensi dell’articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno degli Stati Membri dell’Unione Europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia; b) certificazione dell’ultimo bilancio e del bilancio consolidato eventualmente redatto da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili; c) che non hanno azioni quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione; d) non sono iscritte al registro speciale previsto all’art. 25 comma 8 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; e) almeno due dei seguenti ulteriori requisiti: 1) volume di spesa in ricerca e sviluppo in misura uguale o superiori al 3 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della PMI innovativa. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l’acquisto di beni immobili. Ai fini del presente decreto, in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati come definiti all’art. 25, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori; le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d’uso. Le spese risultano dall’ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa; 2) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al quinto della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a un terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270; 3) titolarità, anche quale depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale, relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero siano titolari dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tale privativa siano direttamente afferente all’oggetto sociale e all’attività di impresa.”.
2. Presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituita una apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui all’articolo 2188 del codice civile, a cui la PMI innovativa deve essere iscritta, la sezione speciale del registro delle imprese consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, delle informazioni relative, per la PMI innovativa: all’anagrafica, all’attività svolta, ai soci fondatori e agli altri collaboratori, al fatturato, al patrimonio netto, al sito internet, ai rapporti con gli altri attori della filiera. 3. L’iscrizione avviene a seguito di presentazione della domanda in formato elettronico, contenente le seguenti informazioni: a) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio; b) sede principale ed eventuali sedi periferiche; c) oggetto sociale; d) breve descrizione dell’attività svolta, comprese l’attività e le spese in ricerca e sviluppo; e) elenco dei soci con trasparenza rispetto a fiduciarie, holding, con autocertificazione di veridicità; f) elenco delle società partecipate; g) curriculum vitae dei soci e del personale la cui prestazione lavorativa è connessa all’attività innovativa della PMI; h) indicazione dell’esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca; i) ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL; l) elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale; m) sito internet. 4. Le informazioni di cui al comma 3 debbono essere aggiornate entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno e sono sottoposte al regime di pubblicità di cui al comma 2. Le informazioni sono rese disponibili, assicurando la massima trasparenza e accessibilità, per via telematica o su supporto informatico in formato tabellare gestibile da motori di ricerca, con possibilità di elaborazione e ripubblicazione gratuita da parte di soggetti terzi. Le PMI innovative assicurano l’accesso informatico alle suddette informazioni dalla home page del proprio sito Internet. 5. Entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il rappresentante legale della PMI innovativa attesta il mantenimento del possesso dei requisiti previsti dal comma 5-undecie dell’articolo 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, e deposita tale dichiarazione presso l’ufficio del registro delle imprese. Tale adempimento viene effettuato contestualmente a quanto previsto al comma 2. 6. Entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti di cui al comma 5-undecies dell’articolo 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, la PMI innovativa è cancellata d’ufficio dalla sezione speciale del registro delle imprese di cui al presente articolo, permanendo l’iscrizione alla sezione ordinaria del registro delle imprese. Alla perdita dei requisiti è equiparato il mancato deposito della dichiarazione di cui al comma 4. Si applica l’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247. 7. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, provvedono alle attività di cui al presente articolo nell’ambito delle dotazioni finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
8. Alle PMI innovative si applicano le disposizioni a favore delle start-up innovative di cui agli articoli 26, 27, 29 a eccezione del comma 7 e fino a sette anni dalla data di inizio attività dell’impresa o iscrizione alla sezione speciale del registro imprese, 30 commi 6, 7 e 8 e 32 del decreto-legge 18 ottobre del 2012, n. 179; quelle di cui all’articolo 29 del citato decreto-legge si applicano, ove compatibili, alle PMI innovative, costituite da non oltre sette anni, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall’articolo 21 del Regolamento (UE) n.651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014. 9. Al d.lgs. n.58 del 1998 sono apportate le seguenti modifiche: a) la rubrica del capo III-quater del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 è così modificato: dopo le parole: “start-up innovative” sono inserite le seguenti: “e PMI innovative”; b) all’articolo 50-quinquies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 sono apportate le seguenti modifiche: 1. alla rubrica , dopo le parole “start-up innovative” sono inserite le seguenti parole “e PMI innovative”; 2. al comma 1, dopo le parole “start-up innovative” sono inserite le seguenti parole “, per le PMI innovative, per gli organismi di investimento collettivo del risparmio e per le società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative e in PMI innovative”; 3. al comma 2, dopo le parole “start-up innovative” sono inserite le seguenti parole “, per le PMI innovative, per gli organismi di investimento collettivo del risparmio e per le società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative e in PMI innovative”; c) l’articolo 100-ter, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole “start-up innovative” sono aggiunte le seguenti “, dalle PMI innovative, dagli organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative e in PMI innovative”.”
10. All’articolo 25, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, primo periodo, le parole “di diritto italiano ovvero una Societas Europea, residente in Italia ai sensi dell’articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,” sono soppresse; b) al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: “c) è residente in Italia ai sensi dell’articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno degli Stati Membri dell’Unione Europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia;”.