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ACCANIMENTO GIUDIZIARIO

DI GIOVANNI VALENTINI
Accanimento giudiziario. Non si può definire altrimenti la sentenza con
cui la Cassazione ha confermato la condanna di Alessandro Sallusti,
direttore del “Giornale”, a 14 mesi di reclusione per un reato di
diffamazione. Un accanimento tanto più scoperto e intimidatorio, dopo
che lo stesso Procuratore generale aveva chiesto invano le attenuanti
generiche per una riduzione della pena. Poco importa, a questo punto, se
fra un mese Sallusti finirà davvero in cella o piuttosto se verrà
assegnato ai servizi sociali. Magari per l’assistenza degli anziani o
dei disabili.
Resta il fatto, senz’altro preoccupante per un Paese democratico e
civile, che un direttore viene condannato al carcere per quello che si
configura sostanzialmente come un reato d’opinione. Commesso, per di
più, non da lui direttamente ma da un suo redattore. E quindi, in forza
di quella mostruosità giuridica che — in contrasto con tutti i sacri
principi del Diritto penale — prevede la cosiddetta responsabilità
oggettiva. Una diffamazione, insomma, per interposta persona.
Ai fini di una valutazione non accademica del caso, non importa neanche
tanto stabilire se il contenuto dell’articolo incriminato fosse falso —
come sostiene la Cassazione — o meno. Per rispetto della magistratura,
non vogliamo neppure entrare nel merito specifico della questione,
rimettendoci al giudizio della Corte. La pubblicazione di una notizia
non veritiera, o comunque di un’opinione espressa su questa base, non
sempre è necessariamente diffamatoria e quando risulta tale perché lede
l’onore o la reputazione altrui va giustamente sanzionata.
Ma il problema in realtà è un altro. Qui c’è un’ evidente sproporzione
tra il reato e la pena. E soprattutto, fra la legittima pretesa al
risarcimento e la condanna al carcere. La privazione ancorché temporanea
della libertà personale rappresenta un “vulnus” di un diritto
fondamentale che non trova un’equa corrispondenza nella lesione subita.
Prima ancora di ricorrere alla giustizia, chi si sente a torto o a
ragione diffamato da un giornalista e vuole ottenere il ripristino della
propria onorabilità dovrebbe ottenere questo risultato attraverso una
rettifica effettiva e tempestiva, e sappiamo bene che spesso non è così,
piuttosto che attraverso la persecuzione del colpevole o peggio ancora
in cambio di una somma di denaro. Anche il Diritto civile, del resto,
contempla a favore del responsabile di un danno l’alternativa tra il
risarcimento in forma specifica e quello in forma pecuniaria: per cui,
secondo un esempio di scuola, quando il figlio minorenne del vetraio
rompe con una pallonata una finestra o la vetrina di un negozio, il
padre ha la facoltà di sostituire il vetro se per lui è più conveniente
ovvero di rimborsare il danneggiato.
Nel campo dell’informazione, questo confine tra due diritti entrambi
rilevanti e degni di tutela — da una parte, la reputazione; dall’altra,
la libertà personale — è particolarmente sottile e delicato. Si fa in
fretta a passare dalla giustizia alla censura. Vale a dire
all’ingiustizia.
Per assolvere correttamente ai suoi compiti nei confronti e al servizio
dei cittadini, la stampa è tenuta a rispettare le proprie responsabilità
e a risponderne di conseguenza, ma non può essere sottoposta a un regime
di intimidazione, a un bavaglio preventivo e permanente. Al limite, in
certi casi deve anche poter sbagliare, se lo fa in buona fede o in
condizioni particolari di necessità, per poi correggersi e ripristinare
adeguatamente la verità. Alla fine, saranno i lettori e i cittadini a
giudicare, cioè quel “popolo sovrano” in nome del quale si dovrebbe
amministrare la giustizia in tribunale e approvare le leggi in
Parlamento.
LA REPUBBLICA, 27-09-12
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