Disegno di legge finanziaria
DISEGNO DI LEGGE TITOLO I PARTE ORDINARIA-DISPOSIZIONI PER LA CORREZIONE DEI CONTI PUBBLICI CAPOI Articolo 1
(Risultati differenziali del bilancio dello Stato) 1. Per l'anno 2006, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in
XXXXX milioni di euro, al netto di XXX milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso
al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo
complessivo non superiore a XXXX milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2006, resta fissato, in termini di competenza,
in XXXXXX milioni di euro per l'anno finanziario 2006. 2. Per gli anni 2007 e 2008 il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a
legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in XXXX milioni di euro ed in XXXX milioni di euro, al netto di
XXXX milioni di euro per gli anni 2007 e 2008, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in XXXX milioni
di euro ed in XXXX milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2007 e 2008, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato,
rispettivamente, in XXXX milioni di euro ed in XXXX milioni di euro ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in XXXX milioni di euro
ed in XXXX milioni di euro. 3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima
della scadenza o ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato. 4. Per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, le maggiori entrate rispetto
alle previsioni derivanti dalla normativa vigente sono interamente utilizzate per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la
copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali, improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza
del Paese, situazioni di emergenza economico-finanziaria ovvero riduzioni della pressione fiscale finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati nel Documento di
programmazione economico-finanziaria. CAPO II LIMITAZIONE AGLI INCREMENTI DI SPESE DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI Articolo 2 (Fondi di riserva) 1. A decorrere dall'anno
2006, le dotazioni del fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine di cui all’articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e del fondo di riserva per le
spese impreviste di cui all’articolo 9 della legge medesima, stabilite dall'articolo 2, comma 7, della legge 30 dicembre 2004, n. 312, sono rideterminate,
rispettivamente, in 1.200 milioni di euro e in 600 milioni di euro annui. Articolo 3 (Contenimento degli incrementi di spesa per consumi intermedi, per consulenze, per
spese di rappresentanza e per auto di servizio ) 1. A decorrere dal 2006 le dotazioni delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri,
concernenti spese per consumi intermedi, escluso il comparto della sicurezza pubblica, sono rideterminate secondo gli importi indicati nell'allegato 1. I conseguenti
adeguamenti degli stanziamenti sono operati, in maniera lineare, sulle spese non aventi natura obbligatoria. 2. Fermo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 11, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti, a soggetti estranei all’amministrazione, dalle pubbliche amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esclusi le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, a decorrere
dall'anno 2006, non potrà essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta nell'anno 2004. 3. A decorrere dall'anno 2006 le pubbliche Amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta
nell'anno 2004 per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e per spese di rappresentanza. 4. Per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di
autovetture, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione di quelle operanti per l'ordine
e la sicurezza pubblica, a decorrere dall'anno 2006 non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2004. Articolo 4
(Contenimento degli incrementi di spesa per investimenti fissi lordi discrezionali) 1. A decorrere dal 2006 le dotazioni delle unità previsionali di base degli stati di
previsione dei Ministeri, concernenti spese per investimenti fissi lordi, escluso il comparto della sicurezza pubblica, sono rideterminate secondo gli importi indicati
nell'allegato 2. 1 conseguenti adeguamenti degli stanziamenti sono operati, in maniera lineare, sulle spese non aventi natura obbligatoria. Articolo 5 (Fondo per i
trasferimenti correnti alle imprese) 1. A decorrere dall'anno 2006, nello stato di previsione della spesa di ciascun Ministero è istituito un fondo da ripartire, nel
quale confluiscono gli importi rideterminati nell'allegato 3 delle dotazioni di bilancio relative ai trasferimenti correnti alle imprese, con esclusione dei contributi
in conto interessi» delle spese determinate con la Tabella C della presente legge e di quelle classificate spese obbligatorie. 2. I Ministri interessati presentano
annualmente al Parlamento, per l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni competenti, una relazione nella quale viene individuata la destinazione delle
disponibilità di ciascun fondo, nell'ambito delle autorizzazioni di spesa e delle tipologie di interventi confluiti. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è
autorizzato ad apportare con appositi decreti le occorrenti variazioni di bilancio tra le unità previsionali di base interessate, su proposta del Ministro competente.
Articolo 6 (Flessibilità del bilancio) 1. Per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica ed al fine di assicurare la necessaria flessibilità del bilancio, le
dotazioni iniziali delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri per l'anno finanziario 2006 concernenti spese direttamente regolate per
legge sono ridotte del 10 per cento. La disposizione non si applica alle autorizzazioni di spesa aventi natura obbligatoria, alle spese in annualità ed a pagamento
differito, agli stanziamenti indicati nelle tabelle C ed F della presente legge, nonché a quelli concernenti i fondi per i trasferimenti correnti alle imprese ed i
fondi per gli investimenti di cui, rispettivamente, all'articolo 5 ed al comma 8 del penultimo articolo della presente legge. In ciascuno stato di previsione della
spesa sono istituiti un fondo di parte corrente e uno di conto capitale da ripartire nel corso della gestione per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze
di spese oggetto della riduzione, la cui dotazione iniziale è costituita dal 10 per cento dei rispettivi stanziamenti come risultanti dall'applicazione del primo
periodo del presente comma. La ripartizione del fondo è disposta con decreti del Ministro competente, comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministero
dell'economia e delle finanze, tramite gli Uffici centrali del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti. Articolo 7 (Esigenze
finanziarie per la tutela pubblica della sicurezza) 1. Nello stato di revisione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo da ripartire per le esigenze correnti
connesse all'acquisizione di beni e servizi dell'amministrazione, con una dotazione per l'anno 2006, di 100 milioni di euro. Con decreti del Ministro dell'interno, da
comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti commissioni
parlamentari, e alla Corte dei Conti, si provvede alla ripartizione del Fondo tra le unità revisionali di base interessate del medesimo stato di previsione. 2. Per le
esigenze infrastrutturali e di investimento delle forze dell'ordine, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2006, iscritte in un Fondo dello stato di
previsione del Ministero dell'interno, da ripartire nel corso della gestione tra le unità revisionali di base da comunicare, anche con evidenze informatiche, al
Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti commissioni parlamentari, e alla Corte dei Conti. Articolo 8
(Limitazione dei pagamenti) 1. Per l’anno 2006 i pagamenti per spese di investimento di ANAS S.p.a., ivi compresi quelli a valere sulle risorse derivanti
dall'accensione dei mutui, non possono superare complessivamente r ammontare di 1.700 milioni di euro. 2. Per l’anno 2006 le erogazioni alle imprese a titolo di
contributo a fondo perduto, relative all'articolo 1, comma 2, del decreto legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992,
all'articolo 2, comma 203, della legge del 23 dicembre 1996, n. 662, alla legge 1 Marzo 1986, n. 64, e alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, non possono superare
l'importo complessivo di 1.900 milioni di euro. Ai fini del relativo monitoraggio il Ministero delle Attività produttive comunica mensilmente al Ministero dell'economia
e delle finanze i pagamenti effettuate. 3. Per L’anno 2006, con riferimento a ciascun ministero, i pagamenti per spese relative a investimenti fissi lordi non possono
superare il 95 per cento del corrispondente importo pagato nell'anno 2004. 4. Per L’anno 2006, al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica, i soggetti titolari di contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria statale ai sensi degli articoli 585 e seguenti del Regio decreto 23 maggio
1924, n. 827, non possono dispone pagamenti per un importo complessivo superiore all' 80 per cento di quello rilevato nell'esercizio 2005. 5. La disposizione di cui al
comma 4 non si applica alle contabilità speciali intestate agli organi periferici delle Amministrazioni Centrali dello Stato, alle contabilità speciali di servizio
istituite per operare girofondi di entrate contributive e fiscali, alle contabilità speciali aperte per interventi di emergenza e alle contabilità speciali per
interventi per le aree depresse e per l'innovazione tecnologica. 6. I soggetti interessati possono richiedere al Ministero dell'Economia e delle Finanze deroghe al
vincolo di cui al comma 4 per effettive, motivate e documentate esigenze. L'accoglimento della richiesta, ovvero l'eventuale diniego totale o parziale, è disposto con
decreto dirigenziale. Articolo 9 (Conti di tesoreria non movimentati) 1. Fermo restando il disposto del comma 5 dell’articolo 10 del D.P.R. 367 del 94, per L’anno 2006
una quota non inferiore al sessanta per cento delle somme giacenti sulle contabilità speciali, di cui all'articolo 585 del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827,
comunque costituite presso le sezioni di tesoreria, e sui conti correnti aperti presso la Tesoreria Centrale, alimentati anche parzialmente con fondi del Bilancio dello
Stato, con esclusione di quelli accesi ai sensi degli articoli 576 e seguenti del predetto Regio Decreto, non movimentati da oltre un anno, deve essere versata ad
apposito capitolo dell'entrata del Bilancio dello Stato, entro il mese di gennaio 2006, assicurando maggiori entrate per il bilancio dello Stato, al netto dell'importo
di cui al comma successivo, per un ammontare non inferiore a 1.600 milioni di euro per L’anno 2006. 2. Un importo pari ad un sesto delle somme versate ai sensi del
comma 1 è contestualmente iscritto in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per la eventuale restituzione
parziale alle Amministrazioni interessate su loro richiesta. Articolo 10 (Riassegnazioni di entrate) 1. A decorrere dall'anno 2006 l'ammontare complessivo delle
riassegnazioni di entrate, previste da specifiche disposizioni legislative, non potrà superare, per ciascuna Amministrazione, l'importo complessivo delle riassegnazioni
effettuate nell'anno 2005. La limitazione non si applica alle riassegnazioni per le quali l'iscrizione della spesa non ha impatto sul conto economico consolidato delle
pubbliche amministrazioni, nonché a quelle riguardanti l'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione Europea. 2. All'art. 1, comma 309, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, dopo le parole: "degli uffici giudiziali", sono inserite le seguenti "e allo stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per le spese
riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali". Articolo 11 (Versamento accantonamenti enti pubblici) 1. Le somme di cui
all'art. 2, commi 1 e 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 282 del 2
dicembre 2002, in attuazione dell'art. 1, comma 4, del decreto legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, nonché le somme di cui
all'art. 1, comma 8 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, sono versate da ciascun ente, entro il 30 giugno 2006,
all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 2961. 2. E' fatto divieto alle Autorità vigilanti di approvare i bilanci di Enti ed Organismi
pubblici in cui gli Amministratori non abbiano espressamente dichiarato nella relazione sulla gestione di aver ottemperato alle disposizioni di cui al comma 1 del
presente articolo. Articolo 12 (Debiti pregressi delle amministrazioni centrali dello Stato) 1. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 23, comma 5, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, al fine di provvedere all'estinzione dei debiti pregressi contratti dalle amministrazioni centrali dello Stato nei confronti di enti,
società, persone fìsiche, istituzioni ed organismi vari, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione
finanziaria pari a 170 milioni di euro per l'anno 2006 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008. Alla ripartizione del predetto Fondo si provvede con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro competente. Articolo 13 (Autofinanziamento delle Authorities) 1. A decorrere dall'anno 2007,
gli stanziamenti in favore della CONSOB, dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e della Commissione di
vigilanza sui fondi pensione, determinati dalla tabella C della legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni ed integrazioni, sono soppressi 2. A partire dall'anno 2006 i predetti enti sono finanziati dal mercato di competenza. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, da adottare entro il mese di gennaio 2006, sono fissate le quote di contribuzioni a carico degli
utenti in misura tale da assicurare la funzionalità degli enti medesimi. 3. In via transitoria, per L’anno 2006, nelle more dell'attivazione della modalità di
finanziamento prevista dal comma 2, le risorse per il funzionamento dei predetti organismi restano determinate, a titolo di anticipazione, dalla tabella C della
presente legge. 4. Entro il mese di ottobre dell’anno 2006 gli organismi di cui al presente articolo provvedono a versare, all'entrata del bilancio dello Stato, le
somme anticipate di cui al comma 3. 5. Dopo il comma 7 dell'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è aggiunto il seguente: "7-bis. L'Autorità garante della
concorrenza e del mercato, ai fini della copertura dei costi relativi al controllo delle operazioni di concentrazione, determina annualmente le contribuzioni dovute
dalle imprese tenute all'obbligo di comunicazione ai sensi dell'articolo 16, comma 1. A tal fine, l'Autorità adotta criteri di parametrazione dei contributi commisurati
ai costi complessivi relativi all'attività di controllo delle concentrazioni, tenuto conto della rilevanza economica dell'operazione, sulla base del valore della
transazione interessata e comunque in misura non superiore all' 1,2 % del valore stesso, stabilendo soglie minime e massime della contribuzione." 6. All'articolo 32,
comma 2 bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, inserito dall'articolo 5, comma 16 sexies, della legge 14 maggio 2005, n. 80, la parola "diecimila" è sostituita con
"mille." 7. Gli importi dei corrispettivi dovuti alla Camera arbitrale per la decisione delle controversie di cui all'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
e successive modifiche ed integrazioni, sono direttamente versati all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici. Articolo 14 (Autofinanziamento delle Agenzie
fiscali) 1. Il comma 2 dell'articolo 70 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è sostituito dal seguente: "2.1 finanziamenti di cui al comma 1, lettera a),
vengono determinati in modo da tenere conto dell'incremento dei livelli di adempimento fiscale e del recupero di gettito nella lotta all'evasione. I finanziamenti
vengono accreditati a ciascuna Agenzia su apposita contabilità speciale soggetta ai vincoli del sistema di tesoreria unica" 2. Per l'anno 2006 le dotazioni da assegnare
alle Agenzie fiscali, escluso l'ente pubblico economico "Agenzia del Demanio", sono determinate con la legge di bilancio negli importi risultanti dalla legislazione
vigente. 3. A decorrere dall'esercizio 2007 le predette dotazioni sono rideterminate applicando alla media delle somme incassate nell'ultimo triennio consuntivato,
rilevata dal rendiconto generale delle Amministrazioni dello Stato, relativamente alle unità previsionali di base dello stato di previsione dell'entrata, indicate
nell'elenco 1 allegato alla presente legge, le seguenti percentuali e comunque con una dotazione non superiore a quella dell'anno precedente incrementata del 5 per
cento: a) Agenzia delle entrate 0,65 per cento; b) Agenzia del territorio 0,13 per cento; c) Agenzie delle dogane 0,15 per cento. 4. Le dotazioni determinate ai sensi
dei commi 2 e 3, considerato l'andamento dei fattori della gestione delle Agenzie, possono essere integrate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
un importo calcolato in base all'incremento percentuale dei versamenti relativi alle unità previsionali di base dell'ultimo esercizio consuntivato di cui all'elenco 1
allegato alla presente legge, raffrontati alla media dei versamenti risultanti dal rendiconto generale delle Amministrazioni dello Stato dei tre esercizi finanziari
precedenti, a normativa invariata, al netto degli effetti prodotti da fattori normativi ed al netto della variazione proporzionale del prodotto interno lordo in termini
nominali, e comunque entro il limite previsto dal comma precedente. 5. Restano invariate le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 165 della Legge 24 dicembre 2003,
n. 350. Annualmente il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione al livello degli incassi risultanti dall'ultimo esercizio consuntivato sulle unità
previsionali di base di cui all'elenco 1 allegato alla presente legge e alla verifica dei risultati dell'esercizio precedente conseguiti in attuazione delle convenzioni
di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, può con proprio decreto, da emanare entro il mese di luglio dell'anno precedente a quello in cui
dovranno determinarsi le nuove dotazioni, modificare le percentuali di cui ai commi precedenti ed aggiornare il predetto elenco 1. Articolo 15 (Rifinanziamento della
legge 1 agosto 2002, n. 166) 1. E' autorizzata la spesa annua di 200 milioni di euro per quindici anni a decorrere dal 2007, per il finanziamento degli interventi di
realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui all'articolo 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166 nonché del programma nazionale degli
interventi nel settore idrico relativamente alla prosecuzione degli interventi infrastrutturali di cui all'articolo 141, commi 1 e 3 della legge 23 dicembre 2000, n.
388. Articolo 16 (Modifiche all’articolo 75 della legge 27 dicembre 2002, n. 289) 1. All'articolo 75 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) al comma 1, dopo la parola "prioritariamente" sono inserite le seguenti: "fino al 31 dicembre 2005"; b) dopo il comma 5 è inserito il seguente: "5
bis. Per la prosecuzione degli interventi relativi al "Sistema alta velocità/alta capacità", sono concessi a Ferrovie dello Stato o a società del gruppo contributi
quindicennali in conto impianti di 100 milioni di euro a decorrere dal 2006 e di ulteriori 100 milioni di euro dal 2007.". Articolo 17 (Contratto di programma Poste) 1.
Ai fini dell'applicazione del contratto di programma 2003-2005 tra il Ministero delle comunicazioni, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per
quanto attiene gli aspetti finanziari, e Poste Italiane S.p.A., in relazione agli obblighi del servizio pubblico universale per i recapiti postali, il Ministero
dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere a Poste Italiane S.p.A., l'ulteriore importo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anno 2006, 2007 e
2008. Articolo 18 (Missioni di pace) 1. Per L’anno 2006 il Fondo di riserva per provvedere ad eventuali esigenze connesse con la proroga delle missioni internazionali
di pace è stabilito in 600 milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad inviare al Parlamento copia delle deliberazioni relative all'utilizzo
del Fondo e di esse viene data formale comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari. Articolo 19 (Protezione civile) 1. Il Dipartimento della protezione
civile è autorizzato ad erogare ai soggetti competenti contributi quindicennali per gli interventi e le opere di ricostruzione nei tenitori colpiti da calamità naturali
per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Alla ripartizione dei contributi si
provvede con ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri, adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della citata legge n. 225 del 2992, Per le finalità di cui
al presente comma è autorizzata la spesa annua di 50 milioni di euro per quindici anni, a decorrere dall'anno 2006. Articolo 20 (Proroghe agevolazioni fiscali) 1. A
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2006, si applicano: a) le disposizioni in materia di riduzione di aliquote di
accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché la disposizione contenuta nell'articolo
1, comma I-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, e, per il medesimo periodo, l'aliquota
di cui al numero 1) della predetta lettera d) è stabilita in euro 256,70 per mille litri; b) le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas metano per
combustione per uso industriale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418; c)
le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane e in altri specifici tenitori nazionali, di cui
all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convenite, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418; d) le disposizioni in materia di
agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418; e) le disposizioni in materia di aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi civili,
di cui all'articolo 27, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; f) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL
impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge 28 dicembre 2001, n.
448; g) le disposizioni in materia di accisa concernenti il regime agevolato per il gasolio per autotrazione destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei
comuni della provincia di Udine, di cui al comma 6 dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 2002, n. 289; h) le disposizioni in materia di accisa concernenti le
agevolazioni sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto sena, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. 2. All'articolo 19, comma 3,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006». 3. All'articolo 45,
comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole da: «per i sei periodi d'imposta successivi» fino alla fine del comma
sono sostituite dalle seguenti: «per i sette periodi d'imposta successivi l'aliquota è stabilita nella misura dell'I,9 per cento; per il periodo d'imposta in corso al
1° gennaio 2006 l'aliquota è stabilita nella misura del 3,75 per cento». 4. Per l'anno 2006 sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 23
dicembre 2000, n. 388. Il termine del 31 dicembre 2005, di cui al comma 571 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, concernente le agevolazioni tributarie
per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, è prorogato al 31 dicembre 2006. 5. Sono prorogate per L’anno 2006, nella misura e alle condizioni ivi
previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative: a) agli interventi di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006; b) agli interventi di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
nel testo vigente al 31 dicembre 2003, eseguiti entro il 31 dicembre 2006 dai soggetti ivi indicati che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione
dell'immobile entro il 30 giugno 2007 . 6.All'articolo 2, comma 11, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, le parole: "Per gli anni 2003,
2004 e 2005"sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006" 7. Per l'anno 2006 il limite di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro
dipendente, relativamente ai contributi di assistenza sanitaria, di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è fissato in euro 3.615,20. 8. I contribuenti, in sede di dichiarazione
dei redditi per l'anno 2006, possono applicare le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi in vigore al 31 dicembre 2002 ovvero quelle in vigore al 31
dicembre 2004, se più favorevoli. 9. Sono prorogate per L’anno 2006, nella misura e alle condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del
patrimonio edilizio relative alle prestazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal 1° gennaio 2006. 10.
All'articolo 30, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: « 31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2006». 11. Il termine
previsto dall'articolo 43, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2005 dall'articolo 1, comma 507, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2006. CAPO III PATTO DI STABILITA’ INTERNO Articolo 21 (Patto di stabilità interno) 1. Ai fini della tutela
dell'unità economica della Repubblica e a modifica di quanto stabilito per il patto di stabilità interno dall'articolo 1, commi da 21 a 41, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti e le comunità montane con
popolazione superiore a 50.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2006-2008 con il rispetto delle disposizioni
di cui ai seguenti commi, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo
comma, della Costituzione. 2. Il complesso delle spese correnti, con esclusione di quelle di carattere sociale, per ciascuna regione a statuto ordinario, determinato ai
sensi del comma 4, non può essere superiore, per l'anno 2006, al corrispondente ammontare di spese correnti dell'anno 2004 diminuito del 3,8 per cento e, per gli anni
2007 e 2008, non può essere superiore al complesso delle corrispondenti spese correnti dell'anno precedente aumentato, rispettivamente, dello 0,4 per cento e del 2,5
per cento. Per gli stessi enti il complesso delle spese in conto capitale, determinato ai sensi del comma 5, non può essere superiore, per L’anno 2006, al
corrispondente ammontare di spese in conto capitale dell'anno 2004 aumentato del 6,9 per cento e, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, al complesso delle corrispondenti
spese in conto capitale dell'anno precedente aumentato del 4 per cento. 3. Il complesso delle spese correnti, con esclusione di quelle di carattere sociale, per
ciascuna provincia, per ciascun comune con popolazione superiore a 3.000 abitanti e per ciascuna comunità montana con popolazione superiore a 50.000 abitanti,
determinato ai sensi del comma 4, non può essere superiore, per l'anno 2006, al corrispondente ammontare di spese correnti dell'anno 2004 diminuito del 6,7 per cento,
per l'anno 2007, al complesso delle corrispondenti spese correnti dell'anno 2006 diminuito dello 0,3 per cento e, per l'anno 2008, al complesso delle corrispondenti
spese correnti dell'anno 2007 aumentato dell' 1,9 per cento. Per gli stessi enti il complesso delle spese in conto capitale, determinato ai sensi del comma 5, non può
essere superiore, per L’anno 2006, al corrispondente ammontare di spese in conto capitale dell'anno 2004 aumentato del 10 per cento e, per ciascuno degli anni 2007 e
2008, al complesso delle corrispondenti spese in conto capitale dell'anno precedente aumentato del 4 per cento. 4. Il complesso delle spese correnti di cui ai commi 2 e
3 deve essere calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, al netto delle: a) spese di personale, cui si applica la specifica disciplina di
settore; b)spese per la sanità per le sole regioni, cui si applica la specifica disciplina di settore; c) spese per trasferimenti correnti destinati alle
Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato e individuate dall'Istituto nazionale di statistica nell'elenco annualmente pubblicato in
applicazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; d) spese di carattere sociale quali risultano dalla classificazione per
funzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194. 5. Il complesso delle spese in conto capitale di cui ai commi 2 e 3 deve essere
calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, al netto delle: a) spese per trasferimenti in conto capitale destinati alle Amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato e individuate dall'Istituto nazionale di statistica nell'elenco annualmente pubblicato in applicazione di quanto
stabilito dall'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; b) spese derivanti dall'acquisizione di partecipazioni azionarie e altre attività finanziarie,
da conferimenti di capitale e da concessioni di crediti. 6. Gli enti di cui al comma 1 possono eccedere i limiti di spesa stabiliti dai commi 2 e 3 per le spese in
conto capitale nei limiti derivanti da corrispondenti riduzioni di spesa corrente aggiuntive rispetto a quelle stabilite dagli stessi commi 2 e 3. 7. Per gli anni 2006,
2007 e 2008, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministero dell'economia e
delle finanze il livello delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2006
- 2008, anche con riferimento, per quanto riguarda le spese di personale, a quanto previsto ai punti 7 e 12 dell'accordo sottoscritto tra Governo, Regioni e autonomie
locali in sede di Conferenza Unificata il 28 luglio 2005; in caso di mancato accordo si applicano le disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario. Per gli
enti locali dei rispettivi tenitori provvedono, alle finalità di cui al presente articolo, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le predette regioni e province
autonome non provvedano, entro il 31 marzo di ciascun anno, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi tenitori, le disposizioni previste per gli altri enti
locali. Resta ferma la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilità interno nei confronti degli
enti ed organismi strumentali. 8. Gli enti di nuova istituzione nell'anno 2006, o negli anni successivi, sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno
dall'anno in cui è disponibile la base annua di calcolo su cui applicare dette regole. 9. Le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, al fine di realizzare
le riduzioni di spesa corrente di misura non inferiore a quelle ivi indicate, costituiscono obiettivi prioritari di contenimento della spesa pubblica nell'ambito
dell'obiettivo generale individuato dal patto di stabilità interno per le regioni e gli enti locali. 10. Continuano ad applicarsi le disposizioni recate dall'articolo
1, commi 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 37, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 11. I limiti di spesa per gli enti locali sono determinati in misura più favorevole o
sfavorevole rispetto a quelli previsti dal comma 3 a seconda che l'ente presentì un livello di spesa annua pro capite, rispettivamente inferiore o superiore alla spesa
media pro capite della fascia demografica di appartenenza. I limiti sono determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato
città, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in misura tale che venga comunque conseguito l'obiettivo complessivo di finanza
pubblica stabilito per gli enti locali dal presente articolo. Articolo 22 (Compartecipazione locale all’ IRPEF e trasferimenti per gli enti locali) 1. Le disposizioni
in materia di compartecipazione provinciale e comunale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27
dicembre 2002, n.289, già confermate, per l'anno 2004, dall'articolo 2, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e, per l'anno 2005, dall'articolo 1, comma 65,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono prorogate per l'anno 2006. 2. I trasferimenti erariali per l'anno 2006 di ogni singolo ente locale sono determinati in base
alle disposizioni recate dall'articolo 1, comma 63, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 3. I contributi e le altre provvidenze in favore degli enti locali di cui
all'articolo 1, comma 64, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 sono confermati nello stesso importo per l'anno 2006. Articolo 23 (Sistema informativo delle operazioni
degli enti pubblici-SIOPE) 1. Sono tenute alla codificazione uniforme di cui all'articolo 28, commi 3, 4 e 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 le amministrazioni
inserite nel conto economico consolidato e individuate nell'elenco annualmente pubblicato dall'Istituto nazionale di statistica in applicazione di quanto stabilito
dall'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Articolo 24 (Imposta sostitutiva sui proventi obbligazionari) 1. All'articolo 1 del decreto legislativo
1° aprile 1996, n. 239, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Per i proventi dei titoli obbligazionari emessi dagli enti territoriali ai sensi degli articoli 35 e
37 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si applica l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2. Tale imposta spetta agli enti territoriali emittenti ed è agli stessi
versata con le modalità di cui al capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.". CAPO IV ONERI DI PERSONALE Articolo 25 (Adeguamento delle risorse
contrattuali biennio 2004-05 a seguito protocollo d'intesa del 27 maggio 2005) 1. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, le risorse per la contrattazione collettiva nazionale previste per il biennio 2004-2005 dall'art. 3, comma 46, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e
dall'art. 1, comma 88, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a carico del bilancio statale, sono incrementate, a decorrere dall'anno 2006, di 390 milioni di euro da
destinare anche all’incentivazione della produttività. 2. Le risorse previste dall'art. 3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dall'art. 1, comma 89,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per i miglioramenti economici e per l'incentivazione della produttività al rimanente personale statale in regime di diritto
pubblico riferite al biennio 2004- 2005 sono incrementate di 155 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006 con specifica destinazione di 136 milioni di euro per il
personale delle forze armate e dei corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. 3. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 48, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i maggiori oneri di personale del biennio contrattuale 2004-2005 derivanti dall'attuazione del Protocollo di intesa
sottoscritto dal Governo e le Organizzazioni sindacali il 27 maggio 2005, per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi
dall’amministrazione statale, sono posti a carico del bilancio dello Stato per un importo complessivo di 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006. La presente
disposizione non si applica alle Regioni a statuto speciale, alle province autonome di Trento e Bolzano nonché agli enti locali ricadenti sul territorio delle Regioni
Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale si applica il comma 6. 4. Al riparto
delle risorse indicate al comma 3 tra le amministrazioni dei comparti interessati si provvede, dopo la sottoscrizione dei rispettivi contratti collettivi nazionali di
lavoro, sulla base delle modalità e dei criteri che saranno definiti, entro 180 giomi dall'entrata in vigore della presente legge, con Decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze e concerto con il Ministro per la funzione pubblica. 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le necessarie variazioni di bilancio. 6. Le somme indicate ai commi 1,2e 3, comprensive degli oneri contributivi e dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h) della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive
modificazioni. 7. Per le finalità indicate al comma 3 del presente articolo, in deroga a quanto stabilito dall'Intesa tra Governo, regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano del 23 marzo 2005, il concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria è incrementato, in via aggiuntiva, di 213 milioni di euro a decorrere
dal 2006. Articolo 26 (Risorse rinnovi contrattuali biennio 2006-2007) 1. Per il biennio 2006-2007, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale, sono quantificati complessivamente in 230 milioni di
euro per l'anno 2006 e in 335 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. 2. Per il biennio 2006-2007, le risorse per i miglioramenti economici del rimanente personale
statale in regime di diritto pubblico sono determinate complessivamente in 100 milioni di euro per L’anno 2006 e in 170 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 con
specifica destinazione, rispettivamente, di 70 e 105 milioni di euro per il personale delle forze armate e dei corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 195. 3. Le somme di cui ai commi 1 e 2, comprensive degli oneri contributivi e dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a
costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h) della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni. 4. Per il personale
dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2006-2007,
nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo
previsti dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse,
attenendosi ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 1. Articolo 27 (Limiti all'utilizzo di personale a tempo determinato)
1. A decorrere dall'anno 2006 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63, e 64
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, le università e gli enti pubblici di
cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni possono avvalersi di personale a tempo determinato o con
convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 60% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2003. Per il
comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Il
mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. 2. Per gli enti di ricerca, l'Istituto
superiore di sanità, l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, l'Agenzia italiana del farmaco,
l'Agenzia spaziale italiana, l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, il CNIPA, nonché per le università e le scuole superiori ad ordinamento speciale,
sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di
ricerca e di innovazione tecnologica ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei
bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle università. Articolo 28 (Interventi in materia
di risorse destinate alla contrattazione integrativa e di lavoro straordinario) 1. A decorrere dall'anno 2006 l'ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento
della contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie, incluse le Agenzie Fiscali di cui agli articoli 62 63 e 64 del D.L.vo 30 luglio 1999,
n. 300 e successive modificazioni, degli Enti pubblici non economici, inclusi gli enti di ricerca e quelli pubblici indicati all'alt. 70, comma 4, del medesimo decreto
legislativo 31 marzo 2001 n. 165 e delle Università, determinato ai sensi delle rispettive normative contrattuali, non può eccedere quello previsto per l'anno 2004 come
certificato dagli organi di controllo di cui all'ari 48, comma 6, del d.lgs. 31 marzo 2001, n. 165 e, ove previsto, all'art. 39, comma 3-ter della legge 27.12.1997, n.
449 e successive modificazioni. 2. E' fatto divieto di costituire i fondi in assenza di certificazione, da parte degli organi di controllo di cui al comma 1, della
compatibilità economico finanziaria dei fondi relativi al biennio precedente. 3. L'ammontare complessivo dei fondi può essere incrementato degli importi fissi previsti
dai contratti collettivi nazionali, che non risultino già confluiti nei fondi dell'anno 2004. 4. A decorrere dal 1° gennaio 2006, al fine di uniformare i criteri di
costituzione dei fondi, le eventuali risorse aggiuntive ad essi destinate devono coprire tutti gli oneri accessori, ivi compresi quelli a carico delle amministrazioni,
anche se di pertinenza di altri capitoli di spesa. 5. Gli importi relativi alle spese per le progressioni all'interno di ciascuna area professionale o categoria
continuano ad essere a carico dei pertinenti fondi e sono portati, in ragione d'anno, in detrazione dai fondi stessi per essere assegnati ai capitoli stipendiali fino
alla data del passaggio di area o di categoria dei dipendenti che ne hanno usufruito, o di cessazione dal servizio a qualsiasi titolo avvenuta. A decorrere da tale data
i predetti importi sono riassegnati, in base alla vigente normativa contrattuale, ai fondi medesimi. 6. A decorrere dal 1° gennaio 2006, le amministrazioni pubbliche,
ai fini del finanziamento della contrattazione integrativa, tengono conto dei processi di rideterminazione delle dotazioni organiche e degli effetti delle limitazioni
in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato. 7. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo costituiscono economie di bilancio per le
amministrazioni dello Stato, e concorrono, per gli enti diversi dalle amministrazioni statali, al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere
utilizzate per incrementare i fondi negli anni successivi. 8. Il collegio dei revisori di ciascuna amministrazione, o in sua assenza Porgano di controllo interno
equivalente, vigila sulla corretta applicazione della normativa del presente articolo anche ai fini di quanto previsto dall'art. 40, comma 3, ultimo periodo, del
decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in ordine alla nullità ed inapplicabilità delle clausole contrattuali difformi. 9. Per il
triennio 2006 - 2008, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo e delle Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono ridotti del 10 per cento rispetto
alle somme assegnate allo stesso titolo nell'anno 2004 alle singole Amministrazioni con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica
sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al personale del Dipartimento della
Protezione civile alle Forze armate per il personale impegnato nei settori operativi ed all'amministrazione della giustizia per i servizi istituzionali a turno di
custodia e sorveglianza dei detenuti e degli internati e per i servizi di traduzione dei medesimi nonché per la trattazione dei procedimenti penali relativi a fatti di
criminalità organizzata. Articolo 29 (Concorso delle regioni e degli enti locati al contenimento degli oneri di personale) 1. Le amministrazioni regionali e gli enti
locali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché gli enti del servizio sanitario nazionale, fermo restando il
conseguimento delle economie di cui all'articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, della presente legge, concorrono alla realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica adottando misure necessarie a garantire che le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP,
non superino per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1%. A tal fine si considerano anche le spese per il
personale a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con
convenzioni. 2. Ai fini dell'applicazione del comma 1 le spese di personale sono considerate al netto: a) per L’anno 2004 delle spese per arretrati relativi ad anni
precedenti per rinnovo dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro; b) per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 delle spese derivanti dai rinnovi dei Contratti
Collettivi Nazionali di Lavoro intervenuti successivamente all'anno 2004 e delle spese per assunzioni di personale a tempo indeterminato consentite ai sensi
dell'articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 3. Gli enti destinatali del presente articolo, nella loro autonomia, possono fare riferimento,
quali indicazioni di principio per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa di cui al comma 1, alle misure della presente legge riguardanti il
contenimento della spesa per la contrattazione integrativa, limiti all'utilizzo di personale a tempo determinato e le altre specifiche misure in materia di personale.
4. Gli enti locali di cui all’art. 2. commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 possono altresì concorrere al conseguimento degli obiettivi di cui al
comma 1 attraverso interventi diretti alla riduzione dei costi di funzionamento degli organi istituzionali, da adottare ai sensi dell'art. 82, comma 11, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e delle altre disposizioni normative vigenti. 5. Al finanziamento degli oneri contrattuali del biennio 2004-2005 concorrono le
economie di spesa di personale riferibili all'anno 2005 come individuate dall'articolo 1, comma 91, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 6. Per gli enti del servizio
sanitario nazionale le disposizioni del presente articolo costituiscono strumento di rafforzamento dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, attuativa dell'articolo
1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Gli effetti di tali disposizioni sono valutati nell'ambito del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di
cui all'art. 12 della medesima Intesa, ai fini del concorso da parte dei predetti enti al rispetto degli obblighi comunitari ed alla realizzazione degli obiettivi di
finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 7. Alla verifica del rispetto degli adempimenti previsti dalla presente norma
si procede, per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e le comunità montane con
popolazione superiore a 50.000 abitanti, attraverso il sistema di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 30, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e per altri enti
destinatali della norma attraverso apposita certificazione, sottoscritta dall'organo di revisione contabile, da inviarsi al Ministero dell'Economia e delle Finanze,
entro 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario di riferimento. 8. Le disposizioni del presente articolo costituiscono principi fondamentali del coordinamento
della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, comma 3 e 119, comma 2, della Costituzione. Articolo 30 (Disposizioni per il contenimento degli oneri di personale)
1. L'articolo 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 che prevede la possibilità di ripartire una quota percentuale dell'importo posto a base di gara tra il
responsabile unico del progetto e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonché tra i loro
collaboratori si interpreta nel senso che tale quota percentuale è comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’Amministrazione. 2. Le
somme finalizzate alla corresponsione di compensi professionali comunque dovuti al personale dell'avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche sulla base di
specifiche disposizioni contrattuali sono da considerare comprensive degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro. 3. L'art. 13 della legge 2 aprile 1979, a 97,
sostituito dall'art. 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, si interpreta nel senso che ai fini del mutamento di sede la domanda o la disponibilità o il consenso
comunque manifestato dai magistrati per il cambiamento della località sede di servizio è da considerare, ai fini del riconoscimento del beneficio economico previsto
dalla citata disposizione, come domanda di trasferimento di sede. 4. Nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, per la determinazione dell'equo indennizzo spettante per la perdita dell'integrità fisica
riconosciuta dipendente da causa di servizio si considera l'importo dello stipendio tabellare in godimento alla data di presentazione della domanda, con esclusione di
tutte le altre voci retributive anche aventi carattere fìsso e continuativo. 5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica ai dipendenti che abbiano presentato
domanda antecedentemente alla data del 1° gennaio 2006. 6. L'art. 36 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, cosi come interpretato dall'art. 3, comma 73, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, continua ad applicarsi anche nel triennio 2006-2008. 7. L'indennità di trasferta di cui agli articoli 1, comma 1, della legge 26 luglio 1978, n.
417 e del D.P.R. 16 gennaio 1978, n. 513, l'indennità supplementare prevista dai commi 1 e 2 dell'art. 14 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 nonché l'indennità di cui
all'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320 sono soppresse. Sono soppresse le analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi
nazionali e nei provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali, ivi compresi quelli relativi alle carriere prefettizia e diplomatica nonché alle Forze di polizia
ad ordinamento civile e militare, ed in quelli di recepimento dello schema di concertazione per il personale delle Forze annate. 8. Le amministrazioni pubbliche di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e gli enti di cui all'art. 70, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 165, non riguardate
direttamente dal comma 7, adottano anche in deroga alle specifiche disposizioni di legge e contrattuali, le conseguenti determinazioni sulla base dei rispettivi
ordinamenti nel rispetto della propria autonomia organizzativa. 9. Tutte le indennità collegate a specifiche posizioni d'impiego o servizio o comunque rapportate
all'indennità di trasferta, comprese quelle di cui alla legge 29 marzo 2001, n. 86, all'art. 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'art. 6 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27 e dall'art. 2 della legge 4 maggio 1998, n. 133, restano stabilite nelle misure spettanti anteriormente alla data di entrata in vigore
della presente legge. 10. Il comma 8 dell'ari 68 del T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 è sostituito dal seguente: "Per le infermità riconosciute
dipendenti da causa di servizio è a carico dell'Amministrazione la spesa per la corresponsione di un equo indennizzo per la perdita dell'integrità fisica eventualmente
subita dall'impiegato". 11.Sono conseguentemente abrogate il Capo III, articoli da 42 a 47 del D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686 nonché la legge 1 novembre 1957, n. 1140, la
legge 27 luglio 1962 n. 1116 ed i decreti concernenti norme per l'applicazione delle leggi stesse. 12. Sono contestualmente soppresse tutte le disposizioni che,
comunque, pongono le spese di cura a carico dell'Amministrazione, contenute nei contratti collettivi nazionali e nei provvedimenti di recepimento degli accordi
sindacali, ivi comprese quelle relative alle carriere prefettizie e diplomatiche nonché alle forze ad ordinamento civile e militare, ed in particolare quelli di
recepimento dello schema di concertazione per il personale delle Forze Armate. 13. Le disposizioni del presente articolo, escluso il comma 3, costituiscono norme non
derogabili dai contratti o accordi collettivi. Articolo 31 (Vicedirigenza) 1. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 17-bis, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo
2001, n. 165, per il personale del comparto Ministeri è stanziata la somma di 15 milioni di euro per L’anno 2006 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
Articolo 32 (Mobilità) 1. Al fine di potenziare l'attuazione della mobilità, è costituito un fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e
delle finanze con uno stanziamento annuale pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006. Tale fondo è destinato alle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, alle agenzie, incluse le agenzie fiscali, agli enti pubblici non economici, agli enti di ricerca e agli enti di cui all'art. 70, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che attivino mobilità di personale di livello non dirigenziale attraverso bandi e avvisi o per mobilità collettiva con il
vincolo della destinazione a sedi che presentano vacanze di organico superiori al 40%. 2. La ripartizione del fondo per la mobilità è approvata con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Lo stanziamento a favore delle singole amministrazioni è
risolutivamente condizionato all'effettiva attuazione delle relative mobilità, nonché alla condizione che i dipendenti trasferiti permangano nella sede per almeno
cinque anni. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 400/1988, sono definiti i criteri e le modalità
per l’attribuzione dello stanziamento alle singole amministrazioni. 3. Le pubbliche amministrazioni destinatarie del finanziamento trasmettono per ciascuno degli anni
2006, 2007, 2008 e 2009 un resoconto volto a dimostrare la sussistenza delle condizioni di cui ai commi 1 e 2. Nel caso di mancato avveramento delle condizioni
l'amministrazione restituisce il relativo finanziamento, secondo modalità individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per la destinazione ad
assunzioni di nuove unità in relazione alle richieste pervenute ai sensi dell'art. 39, comma 3 ter della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 4.All'articolo 35 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 5, inserire il seguente comma: "5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per
un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi". Articolo 33 (Proroga contratti a tempo
determinato) 1. I Ministeri per i beni e le attività culturali, della giustizia, della salute e l'Agenzia del territorio sono autorizzati ad avvalersi, fino al 31
dicembre 2006, del personale in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato, prorogati ai sensi dell'articolo 1, comma 117, della legge 30 dicembre 2004, n.
311. Il Ministero dell'economia e delle finanze può continuare ad avvalersi fino al 31 dicembre 2006 del personale utilizzato ai sensi dell'art. 47, comma 10, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. 2. Il Ministero della giustizia, per le esigenze del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, può
continuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale assunto con contratto a tempo determinato ai sensi dell'alt. 3, comma 66, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, entro il limite di spesa di 6 milioni di euro. 3. Possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2006 i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dagli
organi della magistratura amministrativa nonché i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dall'INPS, dall'INPDAP e dall'INAIL già prorogati ai sensi
dell'articolo 1, comma 118, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, i cui oneri continuano ad essere posti a carico dei bilanci degli enti predetti. 4. L'Agenzia per la
protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) può continuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale in servizio nell'anno 2005 con contratto a
tempo determinato o con convenzione o con altra forma di flessibilità e di collaborazione nel limite massimo di spesa complessivamente stanziata per lo stesso personale
nell'anno 2005 dalla predetta Agenzia. I relativi oneri continuano a fare carico sul bilancio dell'Agenzia. Il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione (CNIPA) è autorizzato a prorogare, fino al 31 dicembre 2006, i rapporti di lavoro del personale con contratto a tempo determinato in servizio nell'anno
2005. I relativi oneri continuano a fare carico sul bilancio del Centro. 5. L'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) può
continuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale in servizio nell'anno 2005 con contratto di lavoro a tempo determinato, nel limite massimo di spesa
complessivamente stanziato per lo stesso personale nell'anno 2005. I relativi oneri continuano ad essere posti a carico del bilancio dell'Ente. 6. Il Corpo forestale
dello Stato è autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale a tempo determinato assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, nei limiti della
spesa sostenuta per lo stesso personale nell'anno 2005. 7. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro,
di cui all'art. 1, comma 121 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono essere effettuate unicamente nel rispetto delle limitazioni e delle modalità previste dalla
normativa vigente per l'assunzione di personale a tempo indeterminato. I rapporti in essere instaurati con il personale interessato alla predetta conversione sono
comunque prorogati al 31 dicembre 2006. 8. I comandi del personale della società Poste italiane Spa e dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, di cui all'art. 1,
comma 123, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono prorogati al 31 dicembre 2006. 9. Per la proroga delle attività di cui all'articolo 78, comma 31, della legge 23
dicembre 2000, n. 388 è autorizzata per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 la spesa di 370 milioni di euro. Articolo 34 (Assunzioni di personale) 1. Per L’anno 2006,
a valere sul fondo di cui all'art. 1, comma 96 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è assicurata l'assunzione di 2500 unità di personale da impiegare direttamente in
compiti di ordine e sicurezza pubblica. Alla ripartizione di tali unità si provvede con le procedure di cui allo stesso comma 96, ultimo periodo, su proposta del
Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della Funzione pubblica e dell'Economia e delle Finanze. 2. Al fine di assicurare con carattere di continuità la
prosecuzione delle attività svolte dal personale di cui all'art. 33, le amministrazioni ivi richiamate possono avviare, in deroga all'articolo 34- bis del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, procedure concorsuali per titoli ed esami per il reclutamento di un contingente complessivo non superiore a 7.000 unità di personale
a tempo indeterminato. Nella valutazione dei titoli vengono considerati prioritariamente i servizi effettivamente svolti presso pubbliche amministrazioni, con
particolare riguardo a quelli prestati presso le amministrazioni che bandiscono i concorsi nei profili professionali richiesti dalle citate procedure di reclutamento,
inclusi quelli per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo. Alla ripartizione del predetto contingente fra le varie amministrazioni si provvede
con le modalità di cui al comma 4 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni previa richiesta delle amministrazioni
interessate, corredata dall'atto di programmazione triennale del fabbisogno di personale, da inoltrare entro il 31 gennaio 2006 alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze. 3. Le amministrazioni di cui al comma precedente sono tenute a
trasmettere previamente al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia copia del bando dei concorsi autorizzati. 4. Le conseguenti assunzioni a
tempo indeterminato sono disposte per gli anni 2007 e 2008 in deroga al divieto di cui all’art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e, secondo le modalità
previste dal comma 3. Per i medesimi anni 2007 e 2008, le amministrazioni di cui al comma 1 possono continuare ad avvalersi del personale ivi indicato, fino al
completamento della progressiva sostituzione dello stesso con i vincitori delle procedure concorsuali di cui al presente articolo. 5. Ai fini di quanto previsto dal
comma 1 le amministrazioni predispongono piani di sostituzione del personale a tempo determinato con i vincitori dei concorsi a tempo indeterminato indicando, per
ciascuna qualifica, il numero e la decorrenza delle assunzioni a tempo indeterminato nel limite del contingente complessivo di cui al comma 1. I predetti piani,
corredati da una relazione tecnica dimostrativa delle implicazioni finanziarie, sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica. 6. Per consentire le assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 3, nonché la
temporanea prosecuzione dei rapporti di lavoro diretti ad assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali nelle more della conclusione delle procedure di
reclutamento previste dai precedenti commi, a decorrere dall'anno 2007 è istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze un fondo per un importo pari a 180
milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede, sulla base dei piani di cui al comma 4, al trasferimento alle amministrazioni
interessate alle procedure di reclutamento previste dal presente articolo delle occorrenti risorse finanziarie. Gli enti con autonomia di bilancio provvedono
all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nell'ambito delle risorse dei relativi bilanci. 7. A decorrere dall'avvio delle procedure di assunzione
dei vincitori dei concorsi di cui al comma 1, le amministrazioni di cui al presente articolo non possono avvalersi di personale a tempo determinato per le funzioni di
cui ai comma l. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze procedono al monitoraggio
dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. CAPOV INTERVENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE E SOCIALE Articolo 35 (Gestioni previdenziali) 1.
L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera e), della legge 9, marzo 1989, n. 88, e successive
modificazioni, e dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è stabilito per L’anno 2006: a) in 440,84 milioni di euro
in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore dell'Ente nazionale di
previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS); b) in 108,93 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione
dei trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani. 2. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 1,
gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2006 in 16.181,23 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera a), e in
3.998,46 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera b). 3. I medesimi complessivi importi di cui ai commi 1 e 2 sono ripartiti tra le gestioni
interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di
cui al comma 1, lettera a), della somma di 1.006,21 milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale
assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989, nonché al netto delle somme di 2,43 milioni
di euro e di 56,31 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell’ENPALS. 4. Ai fini del finanziamento dei maggiori oneri a
carico della Gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31
marzo 1998 n. 112, valutati in 369 milioni di euro per l'esercizio 2004 ed in 300 milioni di euro per l’anno 2005: a) per l’anno 2004, sono utilizzate le seguenti
risorse: 1) le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo dell’INPS per L’anno 2004, trasferite alla gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo
1989, n. 88, in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, per un ammontare complessivo pari a 228,69 milioni di euro; 2) le risorse trasferite
all'INPS ed accantonate presso la medesima gestione, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno 2004. del predetto Istituto, per un ammontare complessivo di
140,31 milioni di euro, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi; b) per l’anno 2005, sono utilizzate le seguenti risorse: 1) le risorse trasferite all’INPS ed
accantonate presso la sopra citata gestione, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno 2004 del predetto Istituto, per un ammontare complessivo di 117,95
milioni di euro, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi; 2) le somme trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS ai sensi dell'articolo 35, comma 3, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, a titolo di anticipazione sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali risultate, nel loro complesso, eccedenti sulla base
dei bilanci consuntivi per le esigenze delle predette gestioni, evidenziate nella contabilità del predetto Istituto ai sensi dell'articolo 35, comma 6, della predetta
legge 448 del 1998, per un ammontare complessivo pari a 182,05 milioni di euro. 5. Il contributo a carico dello Stato a favore dell’ENPALS previsto dall'articolo 2,
comma 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, è soppresso. CAPO VI INTERVENTI NEL SETTORE
SANITARIO Articolo 36 (Risorse finanziarie per il Servizio sanitario nazionale) 1. Nell'ambito del settore sanitario, al fine di garantire il rispetto degli obblighi
comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, restano fermi: a) gli obblighi posti a carico delle regioni, nel settore sanitario, con l'Intesa
Stato-Regioni del 23 marzo 2005, in attuazione dell'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, finalizzati a garantire l'equilibrio economico
finanziario, a mantenere i livelli essenziali di assistenza, a rispettare gli ulteriori adempimenti di carattere sanitario previsti dalla medesima intesa e a prevedere,
ove si prospettassero situazioni di squilibrio nelle singole aziende sanitarie, la contestuale presentazione di piani di rientro pena la dichiarazione di decadenza dei
rispettivi direttori generali; b) l'obbligo di adottare i provvedimenti necessari di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 2. Al fine di
agevolare la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 1, il livello complessivo della spesa del Servizio sanitario nazionale, al cui
finanziamento concorre lo Stato, di cui all'articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è incrementato di 1.000 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2006. Tale incremento è da ripartirsi tra le regioni, secondo criteri e modalità concessive definiti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, che
prevedano comunque, per le regioni interessate, la stipula di specifici accordi diretti all'individuazione di obiettivi di contenimento della dinamica della spesa al
fine della riduzione strutturale del disavanzo. Articolo 37 (Concorso dello Stato al ripiano disavanzi ) 1. Lo Stato, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 4,
comma 3 del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, concorre al ripiano dei disavanzi del servizio
sanitario nazionale per gli anni 2002,2003 e 2004. A tal fine è autorizzata, a titolo di regolazione debitoria, la spesa di 2.000 milioni di euro per l’anno 2006. 2.
L'accesso al concorso di cui al comma 1 è subordinato all'espressione, entro il termine del 31 marzo 2006, da parte della Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8,
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dell'Intesa sullo schema di Piano sanitario nazionale 2006-2008, nonché, entro il medesimo termine, alla stipula di una
Intesa tra Stato e Regioni, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che preveda la realizzazione da parte delle Regioni degli interventi
previsti dal Piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa, da allegarsi alla medesima Intesa e che contempli: a) l'elenco di prestazioni diagnostiche,
terapeutiche e riabilitative di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza ospedaliera, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29
novembre 2001 e successive modificazioni, per le quali sono fissati nel termine di 90 giorni dalla stipula dell'Intesa, nel rispetto della normativa regionale in
materia, i tempi massimi di attesa da parte delle singole regioni; b) la previsione che, in caso di mancata fissazione da parte delle regioni dei tempi di attesa di cui
alla lettera a), nelle regioni interessate si applicano direttamente i parametri temporali determinati, entro 90 giorni dalla stipula dell'Intesa, in sede di fissazione
degli standard di cui all'articolo 1, comma 169 della legge 30 dicembre 2004, n. 311; c) fermo restando il principio di libera scelta da parte del cittadino, il
recepimento, da parte delle unità sanitarie locali, dei tempi massimi di attesa, in attuazione della normativa regionale in materia, nonché in coerenza con i parametri
temporali determinati in sede di fissazione degli standard di cui all'articolo 1, comma 169 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per le prestazioni di cui all'elenco
della lettera a) con l'indicazione delle strutture pubbliche e private accreditate presso le quali tali tempi sono assicurati nonché delle misure previste in caso di
superamento dei tempi stabiliti; d) la determinazione della quota minima delle risorse di cui all'articolo 1, comma 34 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, da
vincolare alla realizzazione di specifici progetti regionali ai sensi dell'articolo 1, comma 34-bis della medesima legge, per il perseguimento dell'obiettivo del Piano
Sanitario Nazionale di riduzione delle liste di attesa, ivi compresa la realizzazione da parte delle Regioni del Centro Unificato di Prenotazione (CUP), che opera in
collegamento con gli ambulatori dei medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e le altre strutture del territorio, utilizzando in via prioritaria i
medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta; e) l'attivazione nel Nuovo Sistema Informativo Sanitario di uno specifico flusso informativo per il
monitoraggio delle liste di attesa, che costituisca obbligo informativo ai sensi dell'articolo 3, comma 6 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005; f) la previsione
che, a certificare la realizzazione degli interventi in attuazione del Piano nazionale in materia di liste di attesa, provveda il Comitato permanente per la verifica
dell'erogazione dei LEA, di cui all'articolo 9 dell'Intesa Stato- Regioni del 23 marzo 2005. 3. E' fatto divieto di sospensione da parte delle aziende sanitarie ed
ospedaliere delle attività di prenotazione delle prestazioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 e successive
modificazioni. Le Regioni e le Province autonome adottano, sentite le associazioni a difesa dei consumatori e degli utenti, operanti sul proprio territorio e presenti
nell'elenco di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, disposizioni per regolare i casi in cui la sospensione dell'erogazione delle prestazioni è legata
a motivi tecnici, informando successivamente, con cadenza semestrale il Ministero della salute secondo quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 16 aprile 2002. 4. Con decreto del Ministro della salute, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita, senza
ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, la Commissione Nazionale sull’appropriatezza delle prescrizioni, cui sono affidati compiti di promozione di
iniziative formative e di informazione per il personale medico e per i soggetti utenti del Servizio sanitario, di monitoraggio, studio e predisposizione di linee-guida
per la fissazione di criteri di priorità di appropriatela delle prestazioni, di forme idonee di controllo dell’appropriatezza delle prescrizioni medesime, nonché di
promozione di analoghi organismi a livello regionale e aziendale. Con detto decreto del Ministro della salute è fissata la composizione della Commissione, che comprende
la partecipazione di esperti in medicina generale, assistenza specialistica ambulatoriale e ospedaliera, di rappresentanti del Ministero della salute, di rappresentanti
designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e di un rappresentante del Consiglio
nazionale dei consumatori e degli utenti. Le linee-guida sono adottate con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, entro centoventi
giorni dalla costituzione della Commissione. Alla Commissione è altresì affidato il compito di fissare i criteri per la determinazione delle sanzioni amministrative
previste dal comma 5. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, né rimborso spese. 5. Ai soggetti responsabili delle violazioni al divieto di cui al
comma 3 è applicata la sanzione amministrativa da un minimo di mille euro ad un massimo di seimila euro. Ai soggetti responsabili delle violazioni all'obbligo di cui
all'articolo 3, comma 8 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è applicata la sanzione amministrativa da un minimo di cinquemila euro ad un massimo di ventimila euro.
Spetta alle Regioni e alle Province Autonome l'applicazione delle sanzioni di cui al presente comma, secondo i criteri fissati dalla Commissione prevista dal comma 6
del presente articolo. Articolo 38 (Modificazioni al decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56) 1. Per gli anni dal 2002 al 2005 il decreto di cui all'articolo 2,
comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 può apportare le modifiche alle specifiche tecniche di cui all'Allegato A) del medesimo decreto, al fine di
rispettare le quote annuali come determinate ai sensi del comma 2. 2.Per l'anno 2002 la quota di cui all'articolo 7, comma 3, del citato decreto legislativo n. 56 del
2000 è ridotta del 5% e per gli anni 2003-2005, è ridotta di un ulteriore 1,5% per ogni anno. Le risorse rivenienti dalle predette riduzioni annuali sono ripartite in
base ai parametri di cui al predetto allegato A). A decorrere dall'anno 2003 la somma delle differenze positive fra gli importi attribuiti ai sensi dell'articolo 2 del
decreto legislativo n. 56 del 2000 e l'ammontare dei trasferimenti soppressi ai sensi dell'articolo 1 del medesimo decreto non può essere superiore a quella riscontrata
nel 2002 incrementata per ciascun anno di un importo pari alla suddetta somma. 3. Al decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, commi 1 e 2, le parole "1° gennaio 2006" sono sostituite dalle parole "1° gennaio 2007"; b) all'articolo 13, comma 3, le parole: "Per il periodo
2001-2004" sono sostituite dalle parole: "Per il periodo 2001 - 2005"; c) all'articolo 13 aggiungere al comma 3 il seguente periodo: "Per gli anni 2004 e 2005
l'aliquota dell'addizionale è commisurata allo 0,9 per cento.”; d) all'articolo 13, comma 4, le parole: "relativi al periodo 2001-2004" sono sostituite dalle parole:
"relativi al periodo di cui al precedente comma 3" e dopo le parole "addizionale regionale all'IRPEF" aggiungere le seguenti: ", commisurata all'aliquota dello 0,5 per
cento per il periodo 2001- 2003 e dello 0,9 per cento per gli anni 2004 e 2005"; e) all'articolo 13, comma 7, dopo le parole: "commisurata ali ' aliquota dello 0,5 per
cento" aggiungere le seguenti: "per il periodo 2001-2003 e dello 0,9 per cento per gli anni 2004 e 2005.". 4. Le risorse finanziarie dovute alle Regioni a statuto
ordinario in applicazione delle disposizioni recate dai commi 1 e 2 sono corrisposte secondo un piano graduale definito con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze da adottare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 marzo 2006. 5.
La determinazione delle aliquote e compartecipazioni definitive di cui agli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 è effettuata con
riferimento all'anno 2006 con le modalità previste dall'articolo 5, comma 3, del predetto decreto legislativo n. 56 del 2000. 6. All'articolo 1, commi 58 e 59, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311 le parole "ai fini dell'aliquota definitiva"' sono sostituite dalle parole "ai fini dell'aliquota provvisoria". CAPO VII ENTRATE Articolo
39 (Indeducibilità di minusvalenze inerenti a dividendi non tassati) 1. All'articolo 109 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi: "3-bis. Le minusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 101 sulle azioni,
quote e strumenti finanziari similari alle azioni che non possiedono i requisiti di cui all'articolo 87 non rilevano fino a concorrenza dell'importo non imponibile dei
dividendi percepiti nel periodo d'imposta di realizzo e in quello precedente. Tale disposizione si applica anche alle differenze negative tra i ricavi dei beni di cui
all'articolo 85, comma 1, lettere e) e d) e i relativi costi. 3-ter. Con riferimento alle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni che soddisfino i
requisiti per l'esenzione di cui alle lettere e) e d) dell’articolo 87, le disposizioni del comma 3-bis si applicano limitatamente a quelli acquisiti nei ventiquattro
mesi precedenti il realizzo. 3-quater. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, anche con
riferimento ai differenziali negativi di natura finanziaria derivanti da operazioni iniziate nel periodo d'imposta o in quello precedente sulle azioni, quote e
strumenti finanziari similari alle azioni di cui al comma 3-bis.". 2. Le disposizioni di cui al comma 4 hanno effetto dal periodo d'imposta che ha inizio a decorrere
dal 1° gennaio 2006. Articolo 40 (Grandi reti di trasmissione di energia) 1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, per la tutela ambientale e per la salvaguardia
dell'ecosistema, è istituita l'addizionale erariale al canone e alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche con grandi reti di trasmissione dell'energia. 2.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
sentita l'Autorità per l'energia e il gas, sono determinati l'importo dell'addizionale, commisurato anche all'estensione della rete, dovuto dai proprietari delle
condotte di cui al comma 1, le modalità di versamento della predetta addizionale e le altre disposizioni occorrenti per l'attuazione del presente articolo. 3.
Dall'attuazione del presente articolo devono derivare maggiori entrate per il bilancio dello Stato non inferiori a 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e
2007 e 900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Articolo 41 (Aggiornamento sanzioni) 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro
il 28 febbraio 2006 sono aggiornati gli importi fìssi delle sanzioni civili, amministrative e penali pecuniarie. L'attuazione del presente comma assicura entrate non
inferiori a 100 milioni di euro per ranno 2006 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. TITOLO II CAPO I SOSTEGNO AL REDDITO E ALLE FAMIGLIE Articolo 42
(Assegno per ogni secondo figlio) 1. Per ogni figlio nato dal 1° gennaio 2005 e fino al 31 dicembre 2006, secondo od ulteriore per ordine di nascita, e, comunque, per
ogni figlio adottato nel medesimo periodo è concesso alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie, rassegno di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni con legge 24 novembre 2003, n. 326. 2. Per le finalità di cui al comma 1, confluisce, nell'apposita gestione in
ambito dell'INPS, una dotazione finanziaria pari a 520 milioni di euro. 3. L'assegno è concesso dai comuni. I comuni provvedono ad informare gli interessati invitandoli
a certificare il possesso dei requisiti all'atto dell'iscrizione all'anagrafe dei nuovi nati. 4. L'assegno, ferma restando la titolarità in capo ai comuni, è erogato
dall'INPS sulla base dei dati forniti dai comuni medesimi, secondo modalità da definire nell'ambito dei decreti cui al comma 5. 5. Con uno o più decreti di natura non
regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono emanate le necessarie disposizioni per
l'attuazione del presente articolo. Articolo 43 (Recupero potere d'acquisto per soggetti in condizioni disagiate) 1. Ai fini del recupero del potere d'acquisto in
favore dei soggetti disagiati, beneficiari al 31 dicembre 2005, della misura di cui all'articolo 38, commi da 1 a 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è concessa
per L’anno 2006 una somma aggiuntiva pari a 535 euro. La somma aggiuntiva di cui al presente comma non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della
corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali. CAPO II SOLIDARIETÀ Articolo 44 (5 per mille per volontariato e ricerca) 1. Per L’anno finanziario 2006
una quota pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito dovuta dalle persone fisiche è destinata a scopi di sostegno del volontariato e della ricerca, anche
universitaria e sanitaria, a diretta gestione statale, nonché ad attività sociali del comune di residenza, in base alle scelte espresse del contribuente. Resta fermo
quanto previsto dalla legge 20 maggio 1985, n. 222. 2. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri e le modalità di utilizzo delle predette somme. 3. Le somme corrispondenti alla quota di cui al comma 1 sono
determinate sulla base degli incassi in conto competenza relativi all’Ire, risultanti dal rendiconto generale dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ad apposite unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze delle somme affluite all'entrata per essere destinate ad alimentare il predetto fondo. Articolo 45 (Indennizzi per i risparmiatori) 1. Al fine di assicurare la
corresponsione di indennizzi a favore dei risparmiatori che, possedendo, In qualità di persone fisiche residenti In Italia, titoli obbligazionari circolanti presso il
pubblico ed emessi da soggetti sovrani ovvero societari insolventi, hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito, è costituito, a decorrere dall'anno 2006,
un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il fondo è alimentato con le risorse di cui al comma 2, previo loro versamento
al bilancio dello Stato. 2. Spettano allo Stato i valori, il denaro e gli altri beni mobili depositati e giacenti da dieci anni presso istituti di credito o altre
istituzioni bancarie e finanziarie presenti sul territorio nazionale, ed in particolare quanto presente e risultante dai saldi dei conti correnti, dei deposito a
risparmio nominativi, dei deposito titoli, dei libretti di deposito al portatore, e nelle cassette di sicurezza. I beni si considerano giacenti qualora, per dieci anni
consecutivi dalla data di libera disponibilità, non sia stata compiuta alcuna operazione ad iniziativa del titolare o di terzi da questo delegati. A partire dal 2006,
gli istituti depositari comunicano annualmente entro il 31 marzo al Ministero dell'Economia e finanze l'esistenza dei valori, denaro e beni relativamente ai quali il
termine decennale sia già compiuto, e se ne da conto nelle relazioni dei revisori dei bilanci degli istituti medesimi. La medesima comunicazione è inviata al titolare
del conto o del deposito, ovvero, qualora noti, ai suoi eredi. La Banca d'Italia verifica, mediante i suoi poteri ispettivi, il corretto e tempestivo adempimento di
tali obblighi. 3. Con regolamento governativo, adottato, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'ari. 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni, sono dettate le norme di attuazione ed esecuzione, ivi comprese le modalità di versamento dei valori, del denaro e dei beni al
bilancio dello Stato, di gestione dei medesimi, anche mediante l’alienazione secondo il procedimento motivatamente ritenuto più idoneo, di utilizzo delle somme
complessivamente risultanti al fine dell’erogazione degli indennizzi di cui al comma 1, nonché i criteri per l'individuazione dei soggetti beneficiari. Articolo 45 bis
(Privatizzazione) (…) CAPO III SVILUPPO Articolo 46 (Banca del Sud) 1. Con l'obiettivo di sostenere lo sviluppo economico del Mezzogiorno è costituita, in forma di
società per azioni, la Banca del Mezzogiorno, di seguito denominata « Banca ». 2. In armonia con la normativa comunitaria e con il testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo lo settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
disciplinati: a) lo statuto della Banca, ispirato ai principi già contenuti negli statuti dei banchi meridionali e insulari; b) il capitale della Banca, in maggioranza
privato e aperto, secondo le ordinarie procedure e con criteri di trasparenza, all'azionariato popolare diffuso, con previsione di un privilegio patrimoniale per i
vecchi soci dei banchi meridionali. Stato, regioni, province, comuni, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, altri enti e organismi hanno la
funzione di soci fondatori.; c) le modalità per provvedere, attraverso trasparenti offerte pubbliche, all'acquisizione di marchi e di denominazione, entro i limiti
delle necessità operative della stessa Banca, di rami di azienda già appartenuti ai banchi meridionali e insulari; d) le modalità di accesso della Banca ai fondi e ai
finanziamenti internazionali, in particolare con riferimento alle risorse rese disponibili da organismi sopranazionali per lo sviluppo delle aree geografiche
sottoutilizzate. 3. E' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per rapporto al capitale della banca da parte dello Stato, quale soggetto fondatore. Articolo 47
(Investimenti in ricerca) 1. Le erogazioni liberali effettuate dalle società e dagli altri soggetti passivi all'IRES in favore di università, di enti di ricerca
pubblici e di istituzioni universitarie sono integralmente deducibili dal reddito imponibile del soggetto erogante. 2. Gli atti relativi ai trasferimenti a titolo
gratuito a favore di università, di enti di ricerca pubblici e di istituzioni universitarie sono esenti da tasse e imposte indirette diverse da quella sul valore
aggiunto e da diritti dovuti a qualunque titolo e gli onorari notarili relativi agli atti di donazione fatti ai sensi del comma 1 sono ridotti del 90 per cento. 3. I
proventi conseguiti dalle università, da enti di ricerca pubblici e da istituzioni universitarie nell'esercizio di attività commerciali, anche occasionali, svolte in
conformità agli scopi istituzionali, ovvero di attività accessorie, sono esclusi dalle imposte sui redditi. Si considerano svolte in conformità agli scopi istituzionali
le attività il cui contenuto oggettivo realizza direttamente uno o più degli scopi stessi. Si considerano accessorie le attività poste in essere in diretta connessione
con le attività istituzionali o quale loro strumento di finanziamento. 4. Al comma 2 dell'articolo 100 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera e) è soppressa. All'articolo 14 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, il comma 8 è abrogato. Articolo 48 (Eliminazione della tassa sui brevetti) 1. Gli articoli 9 e 10 della tariffa delle
tasse sulle concessioni governative, approvata con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995,
sono abrogati. 2. Nella tabella di cui all'allegato B annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, relativa
agli atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, dopo l'articolo 27-ter è aggiunto il seguente: "27-quater. Istanze, atti e provvedimenti
relativi al riconoscimento in Italia di brevetti per invenzioni industriali, di brevetti per modelli di utilità e di brevetti per modelli e disegni ornamentali.".
Articolo 49 (Distretti) 1. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro delle Attività Produttive, con il Ministro delle
politiche agricole e forestali, il Ministro dell'università e la ricerca e il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sono definite le caratteristiche e le modalità
di individuazione delle Piattaforme produttive, quali libere aggregazioni di imprese articolate sul piano territoriale in Distretti produttivi e sul piano funzionale,
con l'obiettivo di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori di riferimento, di migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella produzione, secondo principi
di sussidiarietà verticale ed orizzontale. 2.L'adesione alle piattaforme produttive da parte di imprese industriali, dei servizi, turistiche ed agricole è libera. 3. Le
Piattaforme produttive individuate ai sensi della presente legge sono destinatane di disposizioni speciali in materia fiscale e finanziaria ai sensi degli articoli
seguenti. Ulteriori disposizioni di promozione sono contenute inleggi statali, regionali ed in provvedimenti del Ministro dell'Economia, del Ministro delle politiche
agricole e forestali e delle finanze e del Ministro delle Attività produttive. 4. Le imprese appartenenti a Distretti di cui al comma 1 possono congiuntamente
esercitare l'opzione per la tassazione di Distretto ai fini dell'applicazione dell'Imposta sul reddito delle Società. 5. Si osservano, in quanto applicabili le
disposizioni contenute negli articoli 117 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, relative alla tassazione di gruppo delle imprese residenti. 6. Tra i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società di cui all'art. 73, lettera b, del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono compresi i Distretti di cui al comma 1, ove
sia esercitata l'opzione per la tassazione unitaria di cui al presente articolo. 7. Il reddito imponibile del Distretto comprende quello delle imprese che vi
appartengono, che hanno contestualmente optato per la tassazione unitaria. 8. La determinazione del reddito unitario imponibile, nonché dei tributi, contributi ed altre
somme dovute agli enti locali, viene operata su base concordataria per almeno un triennio, in base alle disposizioni degli articoli seguenti. 9. Fermo il disposto dei
commi precedenti, ed anche indipendentemente dall'esercizio dell'opzione per la tassazione distrettuale o unitaria, i Distretti di cui al comma 1 possono concordare in
via preventiva e vincolante con l'Agenzia delle Entrate per la durata di almeno un triennio il volume delle imposte dirette di competenza delle imprese appartenenti da
versare in ciascun esercizio, avuto riguardo alla natura, tipologia ed entità delle imprese stesse, alla loro attitudine alla contribuzione e ad altri parametri
oggettivi, determinati anche su base presuntiva. 10. La ripartizione del carico tributario tra le imprese interessate è rimessa al Distretto, che vi provvede in base a
criteri di trasparenza e parità di trattamento, sulla base di principi di mutualità. 11. Non concorrono a formare la base imponibile in quanto escluse le somme
percepite o versate tra le imprese appartenenti al Distretto in contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti. 12. Gli elementi obiettivi per la
determinazione delle imposte di cui al comma 9 vengono determinati dalla Agenzia delle Entrate, previa consultazione delle categorie interessate e degli organismi
rappresentativi dei distretti. 13. Resta fermo da parte delle imprese appartenenti al Distretto l'assolvimento degli ordinali obblighi e adempimenti fiscali e
l'applicazione delle disposizione penali tributarie. In caso di osservanza del concordato, i controlli sono eseguiti unicamente a scopo di monitoraggio, prevenzione ed
elaborazione dei dati necessari per la determinazione e l'aggiornamento degli elementi di cui al comma 12. 14.I Distretti di cui al comma 1 possono concordare in via
preventiva e vincolante con gli enti locali competenti per la durata di almeno un triennio il volume dei tributi, contributi ed altre somme da versare dalle imprese
appartenenti in ciascun anno. 15. La determinazione di quanto dovuto è operata tenendo conto della attitudine alla contribuzione delle imprese, con l'obiettivo di
stimolare la crescita economica e sociale dei tenitori interessati. In caso di opzione per la tassazione distrettuale unitaria, l'ammontare dovuto è determinato in
cifra unica annuale per il Distretto nel suo complesso. 16. Criteri generali per la determinazione di quanto dovuto in base al concordato vengono determinati dagli enti
locali interessati, previa consultazione delle categorie interessate e degli organismi rappresentativi dei distretti. 17. La ripartizione del carico tributario
derivante dall’attuazione del comma 14 tra le imprese interessate è rimessa al Distretto, che vi provvede in base a criteri di trasparenza e parità di trattamento,
sulla base di principi di mutualità. 18. In caso di osservanza del concordato, i controlli sono eseguiti unicamente a scopo di monitoraggio, prevenzione ed elaborazione
dei dati necessari per la determinazione di quanto dovuto in base al concordato. 19. I Distretti, per il finanziamento delle proprie iniziative e delle imprese che ne
l’anno parte, emettono strumenti finanziari che possono essere collocati sui mercati finanziari attraverso società veicolo appositamente costituite da intermediari
finanziari. Con Decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, sentito il Ministro delle Attività produttive sono individuate le modalità di emissione, i controlli
a tutela del mercato e dei risparmiatori, i soggetti responsabili della vigilanza e le garanzie da prestarsi da parte di soggetti qualificati pubblici e privati. 20. Il
regime proprio degli strumenti finanziari di cui al comma 19 è equiparato a quello dei titoli di stato. 21. Le banche e gli altri intermediari finanziari che non
procedono al collocamento sul mercato possono, in aggiunta agli accantonamenti previsti dalle disposizioni in vigore, accantonare in quote costanti negli esercizi di
durata degli strumenti emessi un ammontare pari a quello del credito erogato e dei relativi interessi. L'accantonamento è fiscalmente deducibile. 22. I Distretti di cui
alla presente legge promuovono la costituzione, con apporti di soggetti pubblici e privati, di fondi di investimento in capitale di rischio per il sostegno alle imprese
ad esse appartenenti ed ai relativi progetti di sviluppo ed innovazione. 23.I Distretti di cui al presente articolo possono verificare e attestare nei rapporti con le
pubbliche amministrazioni il possesso nelle imprese associate dei requisiti richiesti per l’accesso a contributi pubblici, e possono avvalersi delle prestazioni di
garanzia collettiva dei confidi, nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge. 24. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro delle attività produttive, il Ministro per le politiche agricole e forestali, il Ministro dell'università e la ricerca, il Ministro per rinnovazione e
le tecnologie e il Ministro della funzione pubblica sono dettate le disposizioni per l'attuazione del presente articolo. 25. Al fine di favorire il finanziamento dei
Distretti e delle relative imprese, con regolamento del Ministro dell'economia, sentito [di concerto con] il Ministro delle attività produttive e la Consob, sono
individuate, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, le semplificazioni, con le relative condizioni, alle disposizioni della legge 30 aprile
1999, n. 130, applicabili alle operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti concessi da una pluralità di banche o intermediari finanziari [ai Distretti e]
alle imprese facenti parte del Distretto e ceduti ad un'unica società cessionaria. 26. Con il decreto di cui al comma 25 vengono individuate le condizioni e le garanzie
a favore dei soggetti cedenti i crediti di cui al comma 25 in presenza delle quali tutto o parte del ricavato dell'emissione dei titoli possa essere destinato al
finanziamento delle iniziative dei Distretti e delle imprese dei Distretti beneficiane dei crediti oggetto di cessione. 27.Le disposizioni di cui all'articolo 7-bis
della legge 30 aprile 1999, n. 130, si applicano anche ai crediti delle banche nei confronti [dei Distretti e] delle imprese facenti parte dei Distretti, alle
condizioni stabilite con il decreto di cui al comma 25. 28. Le banche e gli altri intermediari che hanno concesso crediti ai Distretti o alle imprese facenti parte dei
Distretti e che non procedono alla relativa cartolarizzazione o alle altre operazioni di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, possono, in aggiunta agli accantonamenti
previsti dalle norme vigenti, accantonare in quote costanti…… 29. Al fine di favorire l'accesso al credito e il finanziamento dei Distretti e delle imprese che ne fanno
parte, con particolare riferimento ai progetti di sviluppo e innovazione, il Ministro dell’economia [di concerto con il Ministro delle attività produttive] adotta o
propone le misure occorrenti per: a) assicurare il riconoscimento della garanzia prestata dai Confidi quale strumento di attenuazione del rischio di credito ai fini del
calcolo dei requisiti patrimoniali degli enti creditizi, in vista del recepimento del nuovo accordo di Basilea; b) favorire il rafforzamento patrimoniale dei Confidi e
la loro operatività; c) agevolare la costituzione di idonee agenzie esterne di valutazione del merito di credito dei Distretti e delle imprese che ne fanno parte, ai
fini del calcolo dei requisiti patrimoniali delle banche nell'ambito del metodo standardizzato di calcolo dei requisiti patrimoniali degli enti creditizi, in vista del
recepimento del nuovo accordo di Basilea; d) favorire la costituzione, da parte delle Piattaforme, con apporti di soggetti pubblici e privati, di fondi di investimento
in capitale di rischio delle imprese che fanno parte del Distretto. 30. Al fine di favorire la massima semplificazione ed economicità per le imprese che aderiscono ai
Distretti, le imprese aderenti possono intrattenere rapporti con le pubbliche amministrazioni e con gli enti pubblici, anche economici, ovvero dare avvio presso gli
stessi a procedimenti amministrativi per il tramite dei Distretti di cui esse fanno parte. In tal caso, le domande, richieste, istanze ovvero qualunque altro atto
idoneo ad avviare ed eseguire il rapporto ovvero il procedimento amministrativo, ivi incluse, relativamente a questi ultimi, le fasi partecipative del procedimento,
qualora espressamente formati dai Distretti nell'interesse delle imprese aderenti si intendono senz'altro riferiti, quanto agli effetti, alle medesime imprese; qualora
il Distretto dichiari altresì di avere verificato, nei riguardi delle imprese aderenti, la sussistenza dei presupposti ovvero dei requisiti, anche di legittimazione,
necessari, sulla base delle leggi vigenti, per l'avvio del procedimento amministrativo e per la partecipazione allo stesso, nonché per la sua conclusione con atto
formale ovvero con effetto finale favorevole alle imprese aderenti, le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici provvedono senz'altro accertamento nei riguardi
delle imprese aderenti. Nell'esercizio delle attività previste dal presente comma, i Distretti comunicano anche in modalità telematica con le pubbliche amministrazioni
e gli pubblici che accettano di comunicare, a tutti gli effetti, con tale modalità. Le Piattaforme industriali i Distretti possono accedere, sulla base di apposita
convenzione, alle banche dati formate e detenute dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della funzione pubblica, sono stabilite le modalità applicative delle disposizioni del presente comma. 31. Al
fine di accrescere la capacità competitiva delle piccole e medie imprese e delle piattaforme industriali, attraverso la diffusione di nuove tecnologie e delle relative
applicazioni industriali, è costituita l'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione. 32. L'Agenzia promuove l'integrazione fra il sistema della
ricerca ed il sistema produttivo attraverso la individuazione, valorizzazione e diffusione di nuove conoscenze, tecnologie, brevetti ed applicazioni industriali
prodotti su scala nazionale ed internazionale. 33. L'Agenzia stipula convenzioni e contratti con soggetti pubblici e privati che ne condividono le finalità. 34.
L'Agenzia è soggetta alla vigilanza del Ministero dell'istruzione, università e ricerca che, con propri decreti di natura non regolamentare, sentiti il Ministero
dell'economia e delle finanze e il Ministero delle Attività produttive, definisce criteri e modalità per lo svolgimento delle attività istituzionali. Lo statuto
dell'Agenzia è soggetto all'approvazione del Ministero dell'istruzione, università e ricerca. 35. Fatta salva la compatibilità comunitaria, le disposizioni di cui al
presente articolo trovano applicazione in via sperimentale nei riguardi di uno o più distretti individuati con il decreto di cui al comma 1. ultimata la fase
sperimentale, l'applicazione delle predette disposizioni è in ogni caso realizzata progressivamente. 36. Le norme in favore dei Distretti produttivi di cui al comma 1
si applicano anche nelle more dell'emanazione del decreto do cui al comma l,ai distratti rurali ed agroalimentari di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18
maggio 2001, n. 228, ai sistemi produttivi, ai sistemi produttivi locali, distretti industriali e consorzi di sviluppo industriale definiti ai sensi dell'articolo 36
della legge 5 ottobre 1991, n. 317, nonché ai consorzi per il commercio estero di cui alla legge 21 dicembre 1989, n. 83 Articolo 50 (Fondo Innovazione) 1. A decorrere
dall'anno 2006 è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo Innovazione, la crescita e l'occupazione, destinato a finanziare i progetti
individuati dal Piano per rinnovazione, la Crescita e l'Occupazione, elaborato nel quadro del rilancio della Strategia di Lisbona deciso dal Consiglio Europeo dei Capi
di Stato e di Governo del 17-18 giugno 2005, nonché interventi di adeguamento tecnologico nel settore sanitario. 2. Le erogazioni operate dal fondo sono operate
esclusivamente sul presupposto dei maggiori proventi rispetto alle previsioni di bilancio per l'anno 2006 derivanti da operazioni di dismissione o alienazione di beni
dello Stato nel limite massimo di 3.000 milioni di euro per l'anno 2006. 3. Il Fondo è ripartito esclusivamente tra gli interventi individuati dal Piano di cui al comma
1, con apposite delibere del CIPE, il quale stabilisce i criteri e le modalità di attuazione degli interventi. 4. Le risorse finanziarie assegnate dal CIPE
costituiscono limiti massimi di spesa ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468. Articolo 51 (Riduzione del cuneo contributivo) 1.
Nell'ambito del processo di armonizzazione delle forme di contribuzione e della disciplina relative alle prestazioni temporanee a carico della gestione di cui
all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonché di riduzione del costo del lavoro, per ranno 2006 è riconosciuto ai datori di lavoro un esonero dal versamento
dei contributi sociali alla predetta gestione nel limite massimo complessivo di un punto percentuale. 2.L'esonero di cui al comma 1 opera prioritariamente a valere
sull'aliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare e, nei confronti dei datori di lavoro operanti nei settori per i quali l'aliquota contributiva per
assegni per il nucleo familiare è dovuta, tenuto conto dell'esonero stabilito dall'articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in misura inferiore ai limiti di
cui al comma 1, a valere anche sui versamenti di altri contributi sociali dovuti dai medesimi datori di lavoro alla gestione di cui al comma 1, prioritariamente
considerando i contributi per maternità e per disoccupazione e in ogni caso escludendo il contributo al fondo di garanzia di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio
1982, n. 297, nonché il contributo di cui all'articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845. Articolo 52 (Rideterminazione premi assicurativi INAIL) 1. La
misura dei premi assicurativi dovuti all’INAIL è rideterminata, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, in misura corrispondente al
relativo rischio medio nazionale tenuto conto dell'andamento infortunistico e dell'attuazione alla normativa in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché
degli oneri che concorrono alla determinazione dei tassi di premio, in maniera da garantire comunque l'equilibrio finanziario complessivo delle gestioni senza effetti
sui saldi di finanza pubblica. 2. La rideterminazione di cui al comma 1 è disposta in presenza di variazioni dei parametri di riferimento rilevate entro il 30 giugno di
ciascun anno. In sede di prima applicazione, si provvede ai sensi del comma 1 con delibera dell'istituto, approvata con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 28 febbraio 2006. Articolo 53 (Trasferimento di autoveicoli) 1. L'autenticazione
degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione o la costituzione di diritti di garanzia sugli autoveicoli è effettuata dai dirigenti del comune di
residenza del venditore, ai sensi dell'ari 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, dai funzionali di cancelleria in servizio presso gli uffici giudiziali
appartenenti al distretto di Corte d'appello di residenza del venditore, dai funzionari del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nonché dai funzionari
incaricati dell'Automobile Club d'Italia o dai titolari delle agenzie automobilistiche autorizzate ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, o da un notaio iscritto
all'albo. 2.Con decreto di natura non regolamentare adottato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, di concerto con il
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero della Giustizia e il Ministero dell'Interno, sono disciplinate le
concrete modalità applicative dell'attività di cui al comma 1 da parte dei soggetti ivi elencati anche ai fini della progressiva attuazione delle medesime disposizioni.
3.All'articolo 2 del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni nella legge 14 maggio 2005, n. 80, sono soppressi i commi 2, 3, 4, 5 e 6. Articolo
54 (Incentivi agli investimenti e alle assunzioni) 1. Al fine di rendere più efficiente l'utilizzo degli strumenti di incentivazione per gli investimenti e le
assunzioni, alla legge 27 dicembre 2002, n. 289 sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'articolo 62, comma 1 è inserito il seguente comma 1-bis: "l-bis. Le
risorse derivanti da rinunce o da revoche di contributi di cui al precedente comma 1 lettera c) sono utilizzate dall'Agenzia delle Entrate per accogliere le richieste
di ammissione all'agevolazione secondo l'ordine cronologico di presentazione, non accolte per insufficienza di disponibilità.". b) nell'articolo 63, al comma 3, dopo il
primo periodo, è aggiunto il seguente: "Ove il datore di lavoro presenti l'istanza di accesso alle agevolazioni prima di aver disposto le relative assunzioni, le stesse
sono effettuate entro 30 giorni dalla comunicazione dell'accoglimento dell'istanza da parte dell'Agenzia delle Entrate. In tale caso, l'istanza è completata, a pena di
decadenza, con la comunicazione dell'identificativo del lavoratore, entro i successivi trenta giorni.". CAPO IV DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA Articolo 55
(Contrasto all’evasione) 1. Al primo ed al secondo periodo, del numero 2), del secondo comma, dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, dopo le parole “o dell'articolo 63, primo comma”, sono aggiunte le seguenti parole: “, o acquisiti ai sensi dell’articolo 18, comma 3, lettera b), del
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504". 2. Al primo ed al secondo periodo, del numero 2), del primo comma, dell'articolo 32 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole "terzo comma" sono aggiunte le seguenti parole: ", o acquisiti ai sensi dell’articolo 18, comma 3, lettera b), del
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504". 3. All'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2- bis. Se vi è pericolo per la riscossione, l'ufficio può provvedere, anche prima
della presentazione della dichiarazione annuale, a controllare la tempestiva effettuazione dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di
acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta."; b) nel comma 3 dopo le parole "indicato nella dichiarazione," sono aggiunte
le seguenti: "ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio, ai sensi del comma 2-bis, emerge un'imposta o una maggiore imposta,". 4. All’articolo 2, comma 1, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, dopo le parole "controlli automatici" sono inserite le seguenti: “, ovvero dei controlli eseguiti
dagli uffici,”. 5. Il quarto comma dell’articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è abrogato. 6. Il
comma 5 dell’articolo 6 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali 14 dicembre 2001, n.
454, è sostituito dal seguente: "5. Il libretto di controllo, tenuto nel rispetto dei principi fissati dall'articolo 2219 del codice civile, è detenuto dal titolare
unitamente ai documenti fiscali a corredo ed è dallo stesso custodito per un perìodo di cinque anni dalla data dell'ultima scritturazione.". 7. Al decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell’articolo 6, primo comma, lettera e), le parole "concessioni in
materia edilizia e urbanistica rilasciate ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, relativamente ai beneficiari delle concessioni e ai progettisti dell'opera", sono
soppresse, e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “immatricolazione e reimmatricolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi"; b) nell'articolo 7, quinto
comma, dopo le parole: "attivata l'utenza" sono inserite le seguenti: ", dichiarati dagli utenti"; c) nell'articolo 7, sesto comma, dopo le parole "operazione di natura
finanziaria" sono aggiunte le seguenti: "ad esclusione di quelle effettuate mediante conto corrente postale."; d) nell'articolo 13, primo comma, lettera e), dopo le
parole "codice fiscale", sono aggiunte le seguenti: "e i dati catastali di cui all'articolo 7 comma 5". Articolo 56 (Rivalutazione IAS e aree edificabili) 1. La
rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni, di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione delle aree fabbricabili
di cui al comma 4, può essere eseguita con riferimento a beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro la data del 31 dicembre 2004 ovvero, nel
bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Il
maggiore valore attribuito in sede di rivalutazione si considera fiscalmente riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività
produttive a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale è stata eseguita. 3. L'imposta sostitutiva dovuta, nella misura indicata nella
predetta sezione II, è versata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la
rivalutazione è eseguita. 4. Le disposizioni degli articoli da 10 a 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano, in quanto compatibili, limitatamente alle
aree fabbricabili non ancora edificate, o risultanti tali a seguito della demolizione degli edifici esistenti, incluse quelle alla cui produzione o al cui scambio è
diretta l'attività d'impresa. I predetti beni devono risultare dal bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2004 ovvero, per i soggetti che
fruiscono di regimi semplificati di contabilità, essere annotati alla medesima data nei registri di cui agli articoli 16 e 18 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. La rivalutazione deve riguardare tutte le aree fabbricabili appartenenti alla stessa categoria omogenea; a tal fine si considerano
comprese in distinte categorie le aree edificabili aventi diversa destinazione urbanistica. 5. La disposizione di cui al precedente comma si applica a condizione che
l'utilizzazione edificatoria dell'area, ancorché previa demolizione del fabbricato esistente, avvenga entro i cinque anni successivi all'effettuazione della
rivalutazione; trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. I
termini di accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 decorrono dalla data di utilizzazione edificatoria
dell'area. 6.L'imposta sostitutiva dovuta, nella misura del 19 per cento e del 12 per cento per gli immobili, deve essere obbligatoriamente versata in tre rate annuali,
senza pagamento di interessi, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi, rispettivamente secondo i seguenti importi: a) 40 per cento nel 2006;
b) 35 per cento nel 2007; c) 25 per cento nel 2008. 7. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 si fa riferimento, per quanto compatibili, alle
modalità stabilite dai regolamenti di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162 e del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n.
86. Articolo 57 (Demanio) 1. Ai fini di contenimento della spesa pubblica i contratti di locazione stipulati dalle Amministrazioni dello Stato per proprie esigenze
allocative con proprietari privati, sono prorogati, alla scadenza contrattuale, per la durata di sei anni a fronte di una riduzione, a far data dal 1° gennaio 2006, del
10 per cento del canone annuo corrisposto. In caso contrario le medesime Amministrazioni procederanno, alla scadenza contrattuale, alla valutatone di ipotesi allocative
meno onerose. 2. Al fine di ottimizzare le attività istituzionali dell'Agenzia del demanio di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è
operante, nell'ambito dell'Agenzia medesima, la Commissione per la verifica di congruità delle valutazioni tecnico-economico-estimativa con riferimento a vendite,
permute, locazioni e concessioni di immobili di proprietà dello Stato; acquisti di immobili per soddisfare le esigenze di Amministrazioni pubbliche nonché ai fini del
rilascio del nulla osta per locazioni passive riguardanti pubbliche Amministrazioni nel rispetto della normativa vigente. Articolo 58 (Giochi) 1. L'articolo 110, comma
6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "6. Si
considerano apparecchi idonei per il gioco lecito: a) quelli che, obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di
pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali gli elementi di
abilità o intrattenimento sono presenti insieme all'elemento aleatorio, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e
che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina in monete metalliche. Le vincite, computate
dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate.
In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali; b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui
all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in
presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa
con il Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, tenendo conto delle specifiche
condizioni di mercato: a) il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita; b) la percentuale minima della raccolta da destinarsi a vincite; c) l'importo massimo
e le modalità di riscossione delle vincite; d) le specifiche di immodifìcabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono
connessi; e)le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottarsi sugli apparecchi; le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri
punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera. 2. Agli apparecchi di cui all'articolo 110,
comma 6, lettera b), del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, si applica un
prelievo erariale unico, fissato con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400. L'aliquota del prelievo non può essere inferiore all'8 per cento né superiore al 12 per cento delle somme giocate. 3. All'articolo 39 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il comma 13-bis è sostituito dal seguente: "13-bis. Con provvedimenti del
Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono definiti i termini e le modalità di assolvimento del prelievo erariale unico
relativo agli apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni.". 4. All'articolo 38, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni ed
integrazioni, le parole "commi 6 e 7" sono sostituite dalle parole "commi 6, lettera a), e 7”. 5. All'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni ed integrazioni, il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Ai fini del rilascio dei nulla osta di cui ai precedenti commi, è necessario il possesso delle
licenze previste dall'articolo 86, comma 3, lettere a) o b)." 6. Entro il 1° luglio 2006 e secondo modalità definite con provvedimenti del Ministero dell'economia e
delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato: a) gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) del Testo Unico delle Leggi di Pubblica
Sicurezza, di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, sono installati esclusivamente in esercizi pubblici, commerciali
o punti di raccolta di altri giochi autorizzati dotati di apparati per la connessione alla rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni, che garantiscano la sicurezza e l'immodifìcabilità della registrazione
e della trasmissione dei dati di funzionamento e di gioco. I requisiti dei suddetti apparati sono definiti entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge; b)
il canone di concessione previsto dalla convenzione di concessione per la conduzione operativa della rete telematica di cui al richiamato articolo 14-bis è fissato
nella misura dello 0,8 per cento delle somme giocate; c) l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato riconosce ai concessionari della rete telematica un compenso,
fino ad un importo massimo dello 0,5 per cento delle somme giocate, definito in relazione: 1)agli investimenti effettuati in ragione di quanto previsto dalla lettera
a); 2)ai livelli di servizio conseguiti nella raccolta dei dati di funzionamento degli apparecchi di gioco. 7. A partire dal 1° luglio 2006, il prelievo erariale unico
sulle somme giocate con apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, è fissato nella misura del 12 per cento delle somme giocate. 8. 8. In relazione agli interventi previsti dal
comma 6, necessari ad adeguare la rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive
modificazioni ed integrazioni, il termine della concessione per la conduzione operativa della rete telematica è prorogato al 31 ottobre 2010. 9. Ai fini
dell'applicazione dell'articolo 1, comma 497, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato definisce, entro il 31 gennaio
2006, i requisiti che devono possedere i terzi eventualmente incaricati della raccolta delle giocate dai concessionari della rete telematica di cui all'articolo 14-bis,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni. Entro il 31 marzo 2006, i concessionari
presentano all’Amministrazione l'elenco dei soggetti incaricati. 10.L'articolo 86, terzo comma, del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, di cui al Regio
Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente: "3. Relativamente agli apparecchi e congegni automatici,
semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, la licenza è altresì necessaria: a) per l'attività di produzione o di importazione; b) per
l'attività di distribuzione e di gestione, anche indiretta; c) per l'installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze
di cui al primo o secondo comma o di cui all'articolo 88 ovvero per l'installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati.". 11. Il Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, fermi i poteri dell'autorità e della polizia giudiziaria ove il fatto costituisca reato,
comunica ai fornitori di connettività alla rete Internet ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione o agli operatori che in relazione ad esse
forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, i casi di offerta, attraverso le predette reti, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro
in difetto di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzammo o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o dei
limiti o delle prescrizioni definiti dall'Amministrazione stessa. 12. I destinatali delle comunicazioni hanno l'obbligo di inibire l'utilizzazione delle reti, delle
quali sono gestori o in relazione alle quali forniscono servizi, per lo svolgimento dei giochi, delle scommesse o dei concorsi pronostici, di cui al comma 12, adottando
a tal fine misure tecniche idonee in conformità a quanto stabilito con uno o più provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato. 13. In caso di violazione dell'obbligo di cui al comma 13, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 a 180.000 euro per
ciascuna violazione accertata. L'autorità competente è l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. 14.La Polizia postale e delle telecomunicazioni ed il Corpo
della Guardia di finanza, avvalendosi dei poteri ad esso riconosciuti dal decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, cooperano con il Ministero dell'economia e delle
finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 12 e 13, secondo i criteri e le modalità individuati
dall'Amministrazione stessa d'intesa con il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza. 15. All'articolo 4, comma 4-ter, della legge 13 dicembre
1989, n. 401, dopo le parole "apposita autorizzazione", sono inserite le seguenti: "del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato". 16. Ferme restando le previsioni dell'articolo 1, commi 290 e 291, della legge del 30 dicembre 2004, n. 311, entro il 31 gennaio 2006 il Ministero
dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato definisce, con propri provvedimenti, misure per la diffusione del gioco a distanza
attraverso Internet, televisione digitale, terrestre e satellitare, nonché attraverso la telefonia fissa e mobile. I provvedimenti, nel quadro di modalità di gioco atte
a garantire la sicurezza del giocatore e la tutela dell'ordine pubblico, prevedono, in particolare: a) l'estrazione giornaliera della ruota nazionale del Lotto, di cui
all'articolo 1, comma 489, della legge del 30 dicembre 2004, n. 311, nonché l'effettuazione giornaliera del concorso pronostici Enalotto, con modalità di estrazione
anche eventualmente non abbinate alle estrazioni del Lotto, finalizzate esclusivamente alla raccolta telematica; b) l'estensione, nel caso in cui non sia già previsto
dalle vigenti convenzioni di concessione, dell'oggetto delle concessioni del Lotto, del concorso pronostici Enalotto, dei concorsi pronostici su base sportiva, delle
scommesse a totalizzatore di cui al D.M. 2 agosto 1999, n. 278, e successive modificazioni, e della nuova scommessa ippica di cui all'articolo 1, comma 498, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, al gioco raccolto con mezzi di partecipazione a distanza; c) la possibilità di raccolta del gioco a distanza per il Lotto, il concorso
pronostici Enalotto, i concorsi pronostici su base sportiva, le scommesse a totalizzatore di cui al D.M. 2 agosto 1999, n. 278, e successive modificazioni, e la nuova
scommessa ippica dì cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, da parte dei soggetti titolari di concessione per l'esercizio di giochi,
concorsi o scommesse riservati allo Stato ovvero per la conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento
ed intrattenimento, i quali dispongano di un sistema di raccolta conforme ai requisiti tecnici ed organizzativi stabiliti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato. I predetti concessionari raccolgono il gioco relativamente alle lotterie differite ed istantanee con partecipazione a distanza previste dall'articolo 1, comma
292, della legge 30 dicembre 2004 n. 311; d) la definizione di requisiti di collegamento tra i sistemi dedicati alla raccolta del gioco a distanza ed i sistemi di
concessionari di cui alla lettera b) che garantiscano la sicurezza delle transazioni e la possibilità di connessione a tutti gli altri operatori di cui alla lettera e),
in possesso dei requisiti definiti; e) l'aggio riconosciuto per le specifiche attività di raccolta a distanza in misura pari all'otto per cento della relativa raccolta;
f) la possibilità di attivazione, da parte dei concessionari per l'esercizio delle scommesse a quota fissa, di apparecchiature che consentono al giocatore, in luoghi
diversi dai locali della sede autorizzata, l'effettuazione telematica delle giocate verso tutti i concessionari autorizzati all'esercizio di tali scommesse, nel
rispetto del divieto di intermediazione nella raccolta delle scommesse e tenendo conto delle specifiche discipline relative alla raccolta a distanza delle scommesse
previste dal D.P.R. 8 aprile 1998, n. 169, e dal D.M. 2 giugno 1998, n. 174; g) le modalità di estrazione centralizzata, di gestione gioco e di raccolta a distanza,
affidata agli attuali concessionari, del gioco previsto dal decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29. 17. L'articolo 110, comma 1, del Testo Unico
delle Leggi di Pubblica Sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente: "1. In tutte
le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o ali1 installazione di apparecchi da gioco, è
esposta in luogo visibile una tabella, predisposta ed approvata dal questore e vidimata dalle autorità competenti al rilascio della licenza, nella quale sono indicati,
oltre ai giochi d'azzardo, anche quelli che lo stesso questore ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici che ritenga di
disporre. Nelle sale da biliardo deve essere, altresì, esposto in modo visibile il costo della singola partita ovvero quello orario.". 18. L'articolo 110, comma 3, del
Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
"3. L'installazione degli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 è consentita esclusivamente negli esercizi commerciali o pubblici o nelle aree aperte al pubblico ovvero nei
circoli privati ed associazioni autorizzati ai sensi degli articoli 86 od 88, nel rispetto delle prescrizioni tecniche ed amministrative vigenti.". 19. Air articolo 110
del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il comma 8 è
inserito il seguente comma: "8-bis. Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro e con la chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a
quindici giorni è punito chiunque, gestendo apparecchi di cui al comma 6, ne consente l'uso in violazione del divieto posto dal comma 8.". 20. L'articolo 110, comma 9,
del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
"9. Ferme restando le sanzioni previste per il gioco d'azzardo dal codice penale: a) chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale,
apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed
amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio; b) chiunque produce od
importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 sprovvisti dei titoli autorizzatoli previsti dalle disposizioni
vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio; c) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa
o comunque consente l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni non rispondenti alle
caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque, consentendo l'uso in luoghi pubblici
od aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e
nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, corrisponde a fronte delle vincite premi, in danaro o di altra specie, diversi da quelli
ammessi; d) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed
associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatoli previsti dalle disposizioni vigenti, è punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio; e) nei casi di accertamento di una delle violazioni di cui alle lettere
precedenti, è preclusa all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la possibilità di rilasciare all'autore della violazione titoli autorizzatoli concernenti la
distribuzione o l’installazione di apparecchi da intrattenimento, per un periodo di cinque anni; f) nei casi in cui i titoli autorizzatori per gli apparecchi od i
congegni non siano apposti su ogni apparecchio, si applica la sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio." 21. All'articolo 110 del Testo Unico
delle Leggi di Pubblica Sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:
"9-bis. Per gli apparecchi per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti ovvero che non siano rispondenti alle
caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è disposta la confisca ai sensi
dell'articolo 20, comma 4, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Nel provvedimento di confisca è disposta la distruzione degli apparecchi e dei congegni, con le
modalità stabilite dal provvedimento stesso." "9-ter. Per la violazione del divieto di cui al comma 8 il rapporto è presentato al prefetto territorialmente competente
in relazione al luogo in cui è stata commessa la violazione. Per le violazioni previste dal comma 9 il rapporto è presentato al direttore dell'ufficio regionale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente per territorio." "9-quater. Ai fini della ripartizione delle somme riscosse per le pene pecuniarie di cui
al comma 9 si applicano i criteri stabiliti dalla legge 7 febbraio 1951, n. 168." 22. All'articolo 110 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, di cui al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, il comma 10 è sostituito dal seguente: "10. Se l'autore degli illeciti di cui al comma
9 è titolare di licenza ai sensi dell'articolo 86, ovvero di licenza ai sensi dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, le licenze sono sospese per un periodo
da uno a trenta giorni e, in caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono revocate dal sindaco
competente, con ordinanza motivata e con le modalità previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive
modificazioni. Analoghi provvedimenti sono disposti dal questore nei confronti dei titolari della licenza di cui all'articolo 88.". 23. All'articolo 110 del Testo Unico
delle Leggi di Pubblica Sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, il comma 11 è sostituito dal seguente:
"11. Oltre a quanto previsto dall'articolo 100, il questore, quando sono riscontrate violazioni di rilevante gravita in relazione al numero degli apparecchi installati
ed alla reiterazione delle violazioni, sospende la licenza dell'autore degli illeciti per un perìodo non superiore a quindici giorni, informandone l'autorità competente
al rilascio. Il periodo di sospensione, disposto a norma del presente comma, è computato nell'esecuzione della sanzione accessoria." 24. Per le violazioni di cui
all'articolo 110, comma 9, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed
integrazioni, commesse in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni vigenti al tempo delle violazioni stesse. 25. Dopo
l'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti: "14-ter. 1. Avvalendosi di
procedure automatizzate, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato esegue, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza del termine per
il pagamento dell'imposta, il controllo dei versamenti effettuati dai contribuenti per gli apparecchi e congegni previsti all'articolo 110, comma 7, del Testo Unico
delle Leggi di Pubblica Sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, nonché per gli apparecchi meccanici od elettromeccanici.
2. Nel caso in cui risultino omessi, carenti o intempestivi i versamenti dovuti, l'esito del controllo automatizzato è comunicato al contribuente per evitare la
reiterazione di errori. Il contribuente può fornire i chiarimenti necessari all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato entro i trenta giorni successivi al
ricevimento della comunicazione. 3. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono definite le modalità
di effettuazione dei controlli automatici di cui al precedente comma 1." "14-quater. 1.Le somme che, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi
dell'articolo 14- ter, comma 1, risultano dovute a titolo d'imposta sugli intrattenimenti, nonché di interessi e di sanzioni per ritardato od omesso versamento, sono
iscritte direttamente nei ruoli, resi esecutivi a titolo definitivo nel termine di decadenza fissato al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza del
termine per il pagamento delle imposte. Per la determinazione del contenuto del ruolo, delle procedure, delle modalità della sua formazione e dei tempi di consegna, si
applica il decreto ministeriale 3 settembre 1999, n. 321. 2. Le cartelle di pagamento recanti i ruoli di cui al comma 1 devono essere notificate, a pena di decadenza,
entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento dell'imposta." 3.L'iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto od in
parte, se il contribuente provvede a pagare, con le modalità indicate nell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le somme dovute, entro trenta
giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dall'articolo 14-ter, comma 2, ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione, in sede di
autotutela, delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente. In questi casi, l'ammontare delle sanzioni amministrative previste è ridotto ad un
terzo e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione." “14-quinquies. 1. Le disposizioni di cui
agli articoli 14-ter e 14-quater possono essere applicate anche dagli uffici dell'Agenzia delle entrate per il recupero dell'IVA connessa con l'imposta sugli
intrattenimenti. A tal fine, l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato comunica all’Agenzia delle entrate le violazioni constatate in sede di controllo
dell'imposta sugli intrattenimenti. Per quanto non previsto dagli articoli 14-ter e 14-quater si applicano le disposizioni in materia di IVA." 26.All'articolo 8, comma
14, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, la parola "2005" è sostituita dalla parola "2007". Dopo
la parola trimestre." è inserita la seguente frase: "La presente disposizione non si applica nei 365 giorni antecedenti la scadenza della convenzione di concessione.".
27.All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) per le
scommesse: 1) per la scommessa TRIS e per le scommesse ad essa assimilabili, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile
1998, n. 169: 22,50 per cento della quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa; 2) per ogni tipo di scommessa ippica a totalizzatore ed a quota fissa, salvo
quanto previsto dall'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311: 15,70 per cento della quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa; 3) per le
scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli: dal 1° gennaio 2006, nella misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a tre eventi e
nella misura del 9,5 per cento per ciascuna scommessa composta da più di tre eventi; dal 1° gennaio 2007, nel caso in cui la raccolta dell'intero anno 2006 afferente
alle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 1.850 milioni di euro, nella misura del 3 per cento per ciascuna scommessa
composta fino a tre eventi e nella misura dell'8 per cento per ciascuna scommessa composta da più di tre eventi; dal 1° gennaio 2008, nel caso in cui la raccolta
dell'intero anno 2007 afferente alle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 2.150 milioni di euro, nella misura del 3 per
cento per ciascuna scommessa composta fino a tre eventi e nella misura del 6,6 per cento per ciascuna scommessa composta da più di tre eventi: 4) per le scommesse a
totalizzatore su eventi diversi dalle corse dei cavalli: 20 per cento di ciascuna scommessa.". 28. Il secondo comma dell'articolo 9 della legge marzo 1985, n. 76, come
sostituito dal comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, in materia di
imposizione fiscale sui tabacchi lavorati, è sostituito dal seguente: "2. Per le sigarette, le tabelle di cui al primo comma sono stabilite con riferimento alle
sigarette della classe di prezzo più richiesta, determinate ogni tre mesi, secondo i dati rilevati al primo giorno di ciascun trimestre solare.". 29. Con provvedimento
direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle
tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive
modificazioni, può essere aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare il mantenimento del gettito per L’anno 2006 e per gli anni successivi.
TITOLO III NORME FINALI Articolo 59 (Fondi speciali e tabelle) 1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 1 I-bis della legge 5 agosto 1978, n.
468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel
triennio 2006-2008, restano determinati, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B. allegate alla presente legge,
rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale. 2. Le dotazioni da iscrivere nei
singoli stati di previsione del bilancio 2006 e triennio 2006-2008, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria,
sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge. 3. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituita
dall'articolo 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999, n. 208, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno
dell'economia classificati fra le spese di conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, nelle misure indicate nella Tabella D allegata
alla presente legge. 4. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate
nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella. 5. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle
autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, nelle misure indicate nella Tabella F
allegata alla presente legge. 6. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella tabella di cui al
comma 5, le Amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell’anno 2006, a carico di esercizi futuri nei limiti massimi di impegnabilità indicati per
ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni
medesime. 7. In applicazione dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni ed integrazioni, le misure
correttive degli effetti finanziari di leggi di spesa sono indicate nell'allegato n. 4 alla presente legge. 8. In applicazione dell'articolo 46, comma 4, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, le autorizzazioni di spesa e i relativi stanziamenti confluiti nei fondi per gli investimenti dello stato di previsione di ciascun Ministero
interessato sono indicati nell'allegato 5. Articolo 60 (Copertura finanziaria ed entrata in vigore) 1. La copertura della presenta legge per le nuove o maggiori spese
correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel Fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11,
comma 5, della legge 5 agosto 1978, n.. 468, e successive modificazioni, secondo il prospetto allegato. 2. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme di
coordinamento della finanza pubblica per gli enti territoriali. 3. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2006