Finalmente una norma comunitaria viene recepita nel “nuovo” Dpr 328/2001.
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Giornalisti: accesso con laurea obbligatoria.
La “bozza Siliquini” affronta la volata finale
Dichiarazione di Franco Abruzzo: “Il sottosegretario Maria
Grazia Siliquini è stato il motore della svolta e della riforma, ma il mio grazie va anche ai ministri Letizia Moratti e Roberto Castelli, che hanno assicurato l’indispensabile
concerto previsto dalla legge. Il centrosinistra ha approvato la legge 4/1999, che ha consentito l’aggancio tra lauree ed esame di Stato, ma, con la “Commissione Rossi”, aveva escluso
i giornalisti dal Dpr 328/2001”.
Nota di Franco Abruzzo
presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia; docente a contratto di
Diritto dell’Informazione presso ll’Università degli studi di Milano Bicocca e presso l’Università Iulm
Il 26 luglio 2005 verrà ricordato nella storia del giornalismo italiano. Quel giorno il
sottosegretario all’Istruzione e all’Università, Maria Grazia Siliquini (An), ha trasmesso agli Ordini professionali il nuovo testo del Dpr 328/2001, che regolamenta la maggioranza
delle professioni intellettuali, -dottore agronomo e dottore forestale (agronomo e forestale iunior, biotecnologo agrario), agrotecnico, architetto, assistente sociale, attuario (e
attuarlo junior), biologo (e biologo junior), chimico (e chimico junior), geologo (e geologo junior), dottore commercialista ed esperto contabile, geometra, ingegnere (e ingegnere
junior), perito agrario, perito industriale, psicologo -, e che da quest’anno disciplinerà anche le professioni dei giornalisti, dei tecnologi alimentari, degli statistici, dei
veterinari, dei farmacisti e dei consulenti del lavoro.
Questa svolta – che ha avuto nel senatore Siliquini il motore e nei Ministri Letizia
Moratti e Roberto Castelli protagonisti certamente primari, che hanno espresso a livello politico il concerto - ha presso l’avvio nel settembre/ottobre 2003, quando l’Ordine dei
Giornalisti di Milano è stato bloccato proprio dal sottosegretario Siliquini mentre si accingeva a disapplicare la normativa italiana sull’accesso a favore di quella comunitaria, che
prevede il possesso di una laurea minima triennale come condizione per esercitare una professione intellettuale regolamentata. Dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, si è
ritenuto (erroneamente) che lo Stato avesse perso i suoi poteri regolamentari e che non potesse, quindi, riscrivere il Dpr n. 328/2001, allargandolo ai giornalisti, ai tecnologici
alimentari e ai consulenti del lavoro. Il Ministero dell’Istruzione-Università nell’ottobre 2003 ha rimeditato la questione del collegamento tra laurea universitaria, praticantato
giornalistico ed esame di Stato, dando disco verde alle modifiche del Dpr n. 328/2001 e istituendo una commissione ad hoc guidata dal sottosegretario Siliquini. Conseguentemente il
Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia ha bloccato una delibera con la quale lo stesso Consiglio, quale autorità amministrativa, avrebbe disapplicato (in forza delle
sentenze n. causa 103/1988 della Corte di Giustizia Ce 22 luglio 1989 e n. 389/1989 della Corte costituzionale) l’articolo 33 (commi 4, 5, 6 e 7) della legge n. 69/1963, affermando la
prevalenza (in base alla sentenza n. 389/1989 della Corte costituzionale) sulla norma interna della Direttiva n. 89/48/CEE. Questa direttiva, rafforzata dalla sentenza della quarta
sezione della Corte di Giustizia europea nella causa C- 285/00, si applica "alle professioni regolamentate, cioè a quelle per le quali l’accesso o l’esercizio sono subordinati,
direttamente o indirettamente, mediante disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di un diploma universitario della durata minima di tre anni". In
sostanza l’Ordine dei Giornalisti di Milano, se non ci fosse stato il ripensamento del ministero dell’Istruzione/Università, avrebbe chiesto ai praticanti il possesso di una laurea
triennale qualsiasi come condizione vincolante per sostenere l’esame di giornalista.
Sono mutati i requisiti culturali per l’esercizio di una professione nell’ambito dei
Paesi Ue e, quindi, i giornalisti professionisti italiani non possono essere discriminati rispetto agli altri professionisti italiani e a quelli europei sotto il profilo della
preparazione universitaria minima di tre anni, principio al quale devono attenersi anche alcune professioni un tempo collegate a un diploma di scuola media superiore (geometri,
ragionieri, periti agrari e periti industriali).
Con l’iniziativa del sottosegretario Siliquini, è prevedibile che nel giro di 4-6 mesi
l’accesso al praticantato giornalistico e all’esame di Stato sia vincolato esclusivamente al possesso di una laurea (qualsiasi) conseguita al termine di un percorso minimo di tre anni.
Il 2005, quindi, è l’anno della svolta. La pratica (di durata biennale) potrà essere svolta fino al 2013 nelle redazioni (di quotidiani, periodici, agenzie di stampa,
telegiornali, radiogiornali, testate web), ma i tirocinanti dovranno seguire lezioni frontali per 300 ore; nelle scuole di giornalismo, nei master universitari e nei corsi di laurea in
giornalismo (riconosciuti dall’Ordine). La modifica del Dpr n. 328/2001 presuppone una prima approvazione del testo da parte del Consiglio dei Ministri, l’acquisizione successiva di
tre pareri (tra i quali quello del Consiglio di Stato) e, quindi, una seconda approvazione da parte del Consiglio dei Ministri. Seguirà la pubblicazione del Dpr nella Gazzetta
Ufficiale. Un Dpr, che, comunque, fotografa quello che avviene nelle scuole e nei master universitari di giornalismo: la laurea già oggi è la condizione per poter partecipare ai
concorsi selettivi.
2. Le Regioni non possono istituire nuove professioni.
Questo è l’assunto centrale della sentenza n. 353 (depositata il 12 dicembre 2003) della Corte costituzionale, che ha abrogato (in quanto "illegittima") una legge piemontese istitutiva
di figure sanitarie. La sentenza chiarisce l’ambito delle competenze concorrenti tra Stato e Regioni e afferma che la materia delle professioni, con i relativi profili ed ordinamenti
didattici, appartiene soltanto allo Stato. L’importanza della nuova pronuncia è tutta nelle date: la sentenza del 12 dicembre 2003 è la prima dopo la riforma (legge costituzionale 18
ottobre 2001 n. 3) del Titolo V, che al terzo comma dell’articolo 117 afferma: "Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per
la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato". Una sentenza della Corte costituzionale (la n. 271 del 22 luglio 1996), in tema di principi
fondamentali, afferma che "nella materia di competenza concorrente, i principi fondamentali risultanti dalla legislazione statale esistente, assolvono alla funzione loro propria,
che è quella di unificare il sistema delle autonomie ai livelli più alti, solo quando hanno il carattere di stabilità e univocità". La sentenza n. 353/2003 ribadisce sul punto che
"i relativi principi fondamentali, non essendone stati, fino ad ora, formulati dei nuovi, sono pertanto da considerare quelli, secondo la giurisprudenza di
questa Corte (cfr. sentenze n. 201 del 2003 e n. 282 del 2002), risultanti dalla legislazione statale già in vigore".
3. L’assetto attuale delle professioni. Il Dlgs n.
300/1999 affida al Ministero della Giustizia la vigilanza sugli Ordini professionali e al Ministero dell’Istruzione/Università la "missione" di formare i nuovi professionisti. Il comma
18 dell’articolo 1 della legge n. 4/1999 (voluta dai Governi di centrosinistra) conferisce al ministero dell’Istruzione/Università, di concerto con quello della Giustizia, il compito
di "integrare e modificare" con regolamento gli attuali ordinamenti sull’accesso alla professioni e di raccordarli con le lauree triennali e con le lauree specialistiche biennali. Il
regolamento (Dpr n. 328/2001) disciplina la maggioranza delle professioni intellettuali, ma trascurava finora quelle dei giornalisti, dei tecnologici alimentari e dei consulenti del
lavoro. Con parere 7 maggio 2002 n. 2228 il Consiglio di Stato ha scritto che "non sussistono motivi ostativi alla riforma dell'ordinamento professionale dei giornalisti, come
previsto dall'articolo 1 (comma 18) della legge n. 4/1999". Una pronuncia, questa, che correggeva la miopia della “Commissioni Rossi”, che aveva escluso la professione di
giornalista dal Dpr 328/2001, e che trovò la ferma e netta opposizione dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia.
4. Le novità punto per punto. Le novità della “bozza
Siliquini”, per quanto riguarda i giornalisti, sono le seguenti:
1) I Giornalisti hanno voluto
elevare il titolo di accesso, per essere inseriti nel vigente sistema che disciplina l’accesso alle altre professioni, visto che attualmente è previsto il solo praticantato di
18 mesi. Riguardo alle modalità di svolgimento delle prove degli esami di Stato, che si terranno esclusivamente presso sedi universitarie, la “bozza Siliquini” ha
introdotto l’anonimato, consentito ove necessario l’uso delle moderne tecnologie, aggiornato la composizione delle commissioni esaminatrici, divenute ormai
anacronistiche. Inoltre, il Ministero potrà inviare un proprio rappresentante presso le sedi di esame per la verifica della regolarità formale delle operazioni di esame
2) Potrà partecipare all’esame di
Stato solo chi è in possesso di una Laurea triennale unitamente ad un praticantato di due anni.
In alternativa, la pratica potrà essere sostituita da:
a) una laurea specialistica il cui percorso formativo
sia almeno per il 50% costituito da attività pratica orientata alla professione di giornalista e disciplinata sulla base di convenzioni con l’ordine;
b) un master universitario biennale, svolto sulla base
di convenzioni con l’ ordine;
c) corsi biennali presso Istituti di formazione al
giornalismo, riconosciuti dall’Ordine dei giornalisti.
3) Chiaramente sono fatti salvi
i diritti di accesso all’esame di Stato per coloro che hanno già svolto o stanno svolgendo il periodo di pratica previsto dal previgente ordinamento, nonché, fino al 2013,
per coloro che svolgono attività redazionale giornalistica da almeno due anni consecutivi e coloro che esercitano la professione giornalistica a tempo pieno
e in modo continuativo da almeno cinque anni.
4. L’esame di Stato consiste in:
a) una prova scritta, della durata di otto ore e da svolgersi in unico giorno, così
articolata:
1) sintesi di un articolo o di altro testo scelto dal candidato tra quelli forniti
dalla commissione in un massimo di venti righe, da sessanta battute ciascuna;
2) redazione di un articolo, non superiore a sessanta righe, da sessanta battute
ciascuna, su argomenti di attualità scelti dal candidato tra quelli proposti dalla commissione, in numero non inferiore a sei, tra i seguenti: politica interna ed estera, economia e
lavoro, cronaca, sport, cultura, scienze, tecnologie, spettacolo;
3) svolgimento di un elaborato in una delle seguenti aree:
il sistema dell’informazione e del giornalismo; istituzioni e profilo professionale:
diritto dell’informazione e della comunicazione, normative comunitarie, nazionali e ruolo delle autorità indipendenti, etica e deontologia della comunicazione; storia del giornalismo e
delle comunicazioni di massa; sociologia della comunicazione, semiotica del testo scritto e visivo, psicologia cognitiva e della comunicazione, scienza dell’opinione pubblica e dei
sondaggi; economia dei media, economia e gestione delle imprese editoriali, eccetera.
5) I giornalisti hanno voluto mantenere alcune
peculiarità, come la composizione (7 membri) della relativa Commissione esaminatrice, il cui Presidente sarà scelto tra i magistrati di Tribunale o di Corte d’appello. Tre membri sono
nominati tra gli iscritti nell’Albo da almeno quindici anni, in possesso del diploma di laurea, su designazione del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti. Due membri sono
nominati tra i professori universitari di prima o seconda fascia, anche a riposo da non più di cinque anni, su designazione del CUN. Un membro è nominato tra i rappresentanti degli
editori, su designazione della FIEG.
6) Adeguamenti futuri del Dpr 328/2001. La “bozza” tiene
conto della possibilità che, in futuro, sia necessario adeguare i titoli di studio universitari, modificando attraverso un Decreto del Ministro le corrispondenze tra i titoli
universitari di accesso alle professioni disciplinate dal Dpr 328/2001 e le classi di laurea e di laurea magistrale di cui ai decreti attuativi del D.M. 270/2004.
7) Gli Ordini dovranno presentare le loro osservazioni critiche alla “bozza
Siliquini” entro il prossi
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Pubblichiamo quella parte della “bozza Siliquini” che riguarda i giornalisti:
TITOLO II. Disciplina dell’accesso ad alcune delle professioni non
regolate dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001 n. 328
Capo II. Professione di giornalista
Art. 1. Esami di Stato per l’iscrizione nell’elenco dei giornalisti
professionisti e relative prove
1. L’iscrizione nell’elenco dei giornalisti professionisti è subordinata al superamento
di un apposito esame di Stato.
2. Per l’ammissione all’esame di Stato è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) laurea;
b) compimento della pratica giornalista, della durata di due anni;
3. Il requisito di cui al comma 2, lettera b), può essere sostituito da:
a) una laurea specialistica il cui percorso formativo sia almeno per il 50% costituito
da attività pratica orientata alla professione di giornalista e disciplinata sulla base di convenzioni con l’ordine;
b) un master universitario biennale il cui percorso formativo sia disciplinato sulla
base di convenzioni con il consiglio nazionale dell’ordine;
c) corsi biennali presso Istituti di formazione al giornalismo, riconosciuti con
deliberazione del
consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti.
4. L’esame di Stato consiste in:
a) una prova scritta, della durata di otto ore e da svolgersi in unico giorno, così
articolata:
1) sintesi di un articolo o di altro testo scelto dal candidato tra quelli forniti
dalla commissione in un massimo di venti righe, da sessanta battute ciascuna;
2) redazione di un articolo, non superiore a sessanta righe, da sessanta battute
ciascuna, su argomenti di attualità scelti dal candidato tra quelli proposti dalla commissione, in numero non inferiore a sei, tra i seguenti: politica interna ed estera, economia e
lavoro, cronaca, sport, cultura, scienze, tecnologie, spettacolo;
3) svolgimento di un elaborato in una delle seguenti aree:
aa) il sistema dell’informazione e del giornalismo;
istituzioni e profilo professionale: diritto dell’informazione e della comunicazione, normative comunitarie, nazionali e ruolo delle autorità indipendenti, etica e deontologia della
comunicazione; storia del giornalismo e delle comunicazioni di massa; sociologia della comunicazione, semiotica del testo scritto e visivo, psicologia cognitiva e della comunicazione,
scienza dell’opinione pubblica e dei sondaggi; economia dei media, economia e gestione delle imprese editoriali;
bb) fondamenti culturali per le professioni
dell’informazione: economia politica, storia economica, marketing; diritto costituzionale, pubblico e pubblico dell’economia, diritto privato, diritto penale; sociologia e scienze
sociali; storia moderna e contemporanea, storia delle dottrine politiche; geografia politica ed economica, globalizzazione e relazioni internazionali;
cc) discipline tecniche per le professioni giornalistiche:
organizzazione dei sistemi informativi, principi di management, sociologia dell’organizzazione, modelli redazionali; teorie e tecniche delle comunicazioni di massa, teorie e tecniche
dei nuovi media, teorie e modelli del giornalismo; tecniche del linguaggio fotografico e processo di costruzione della narrazione fotogiornalistica e della comunicazione visiva,
tecniche del linguaggio televisivo e processi di costruzione delle news per la tv, tecniche del linguaggio radiofonico e processi di costruzione delle news per la radio, tecniche dei
linguaggi del giornale quotidiano e periodico, linguaggio delle agenzie di stampa, tecniche di gestione degli uffici stampa; tecniche della ricerca sociale, tecniche di analisi
testuale, tecniche di elaborazione e documentazione statistica dei dati, psicologia degli atteggiamenti e delle opinioni; conoscenza funzionale di una lingua straniera;
dd) innovazione, informatica e design dell’informazione:
produzione, selezione e trattamento delle immagini, grafica della comunicazione giornalistica, percezione e comunicazione visiva, strumenti e tecnologie dell’informazione visiva,
storia dell’informazione visiva; elementi di informatica generale, editoria multimediale, progettazione e gestione delle notizie per i sistemi on-line, sistemi editoriali; elementi di
cinema, fotografia e tv, tecnologie dell’immagine digitale.
b) una prova orale diretta ad accertare la conoscenza da
parte del candidato delle aree disciplinari di cui alla lettera a), n. 3.
Art. 2. Norme finali e transitorie
1. Sono ammessi ali esami di Stato di cui all’articolo 1:
a) Coloro che alla data di entrata in vigore del presente regolamento hanno già svolto
il periodo di pratica previsto dal previgente ordinamento;
b) coloro che sono iscritti nel registro dei praticanti al compimento del periodo di
pratica previsto dal previgente ordinamento.
2. Fino alle sessioni di esame di Stato dell’anno 2013 sono ammessi alle prove di esame
anche:
a) coloro che svolgono attività redazionale giornalistica
da almeno due anni consecutivi in organi di informazione, quali quotidiani, telegiornali, giornali radio, periodici, agenzie di stampa, giornali telematici regolarmente registrati,
purché abbiano seguito, anche via Web (e-learning), corsi di formazione teorica e di aggiornamento sulle aree disciplinari di cui all’articolo 3, comma 4, lettera a), n. 3,
della durata di almeno trecento ore complessive, in strutture abilitate mediante la stipula di convenzione con il consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti;
b) coloro che esercitano la professione giornalistica a
tempo pieno e in modo continuativo da almeno cinque anni, comprovata dalla presentazione di un congruo numero di pezzi firmati o di altra documentazione che dimostri l’effettivo e
regolare inserimento nella produzione giornalistica di una o più testate, secondo parametri fissati dal consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti, ovvero dalla documentazione del
rapporto contrattuale giornalistico esistente, ovvero dalla documentazione degli avvenuti pagamenti, purché abbiano seguito, anche via Web (e-learning), corsi di formazione teorica e
aggiornamento sulle aree disciplinari di cui all’articolo 3, comma 4, lettera a), n. 3, della durata di almeno trecento ore complessive, in strutture abilitate mediante la
stipula di convenzioni con il consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti.”.
TITOLO III. Disciplina degli esami di Stato
(normativa destinata a sostituire il vigente d.m. 9 settembre 1957)
CAPO I. Disposizioni generali
Art. 1. Ambito di applicazione
1. Le norme del
presente Titolo si applicano agli esami di Stato per l’accesso alle professioni di:
a) architetto,
pianificatore, paesaggista, conservatore, architetto iunior, pianificatore iunior;
b) assistente
sociale specialista, assistente sociale;
c) attuario,
attuario iunior;
d) biologo, biologo
iunior;
e) chimico, chimico
iunior;
f) consulente del
lavoro;
g) dottore agronomo
e dottore forestale, agronomo e forestale iunior, biotecnologo agrario;
h) dottore
commercialista ed esperto contabile;
i) farmacista;
j) geologo,
geologo iunior;
k)
GIORNALISTA;
l) ingegnere,
ingegnere iunior;
m) psicologo, dottore
in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro, e dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità;
n) tecnologo
alimentare;
o) veterinario;
p) agrotecnico;
q) geometra;
r) perito agrario;
s) perito
industriale.
2.
Le norme del presente Titolo si applicano altresì per l’abilitazione
alle discipline statistiche.
Art. 2. Sessioni di esami
1. Gli esami di Stato hanno luogo ogni anno in due sessioni, indette per ciascun
anno con ordinanza del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da pubblicarsi nella Gazzetta ufficiale della Repubblica.
2. Non è consentito sostenere, nella stessa sessione, esami di Stato per l’abilitazione
all’esercizio di più di una delle professioni previste dall’articolo 1 del presente regolamento, né per l’iscrizione a più di un settore della medesima professione.
Art. 3. Sedi di esame
1.
Sono sedi di esami di Stato le Università e gli Istituti universitari.
2.
Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con l’ordinanza con la quale indice le due sessioni di esami, presceglie le relative sedi
dopo aver sentito il Consiglio Universitario Nazionale, in relazione alle attrezzature ed alle organizzazioni ritenute necessarie al regolare svolgimento dei singoli esami, e tenuto
conto delle eventuali proposte dei Consigli o Collegi nazionali degli ordini.
3. Con la stessa ordinanza vengono altresì determinate le sedi in cui gli esami per
l’abilitazione alle diverse professioni possono essere svolti in lingua tedesca da parte dei cittadini italiani della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol di lingua materna tedesca che
ne facciano richiesta.
4. Ai candidati è data facoltà di sostenere gli esami di Stato
in una delle sedi indicate dall’ordinanza.
Art. 4. Domanda di ammissione agli esami
1. Coloro che aspirano ad essere
ammessi agli esami di Stato per l’abilitazione ad una delle professioni indicate nell’articolo 64 del presente regolamento sono tenuti a presentare domanda in carta semplice,
contenente l’indicazione del luogo e della data di nascita, del luogo di residenza, nonché l’indicazione, ove previsti, della sezione, del settore e dell’indirizzo della professione
per cui chiedono di sostenere l’esame.
2. La
domanda deve essere altresì corredata dai seguenti documenti:
a) diploma richiesto dalla normativa vigente per l’accesso allo specifico esame di
Stato in originale o in copia autenticata o in copia notarile ovvero un certificato attestante il conseguimento del titolo originale rilasciato dalla competente Università;
b) ricevuta dell’avvenuto versamento della tassa di ammissione agli esami nella misura
di € 49,58 fissata dall’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990, salvi gli eventuali successivi adeguamenti.
3. I candidati sono inoltre tenuti a versare all’economato dell’Università il
contributo stabilito da ogni singolo ateneo ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. La relativa ricevuta va allegata alla documentazione di cui sopra.
4. La documentazione relativa al conseguimento del titolo
accademico è inserita nel fascicolo del candidato a cura degli uffici dell’Università o dell’Istituto di istruzione universitaria competente per coloro i quali dichiarano nella domanda
di aver conseguito il predetto titolo accademico nella stessa sede ove chiedono di sostenere gli esami di Stato.
5. I laureati che intendono sostenere gli esami di Stato di
abilitazione all’esercizio di una professione per cui la normativa vigente prescrive un tirocinio professionale o un’attività tecnica professionale devono presentare idonea
documentazione.
6. In luogo dei documenti di cui al comma 1, lettera a),
nonché della documentazione relativa al comma 5, i candidati possono presentare, sotto la propria responsabilità, una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
7. La domanda deve essere presentata all’ufficio competente
dell’Università presso la quale il candidato aspira a sostenere gli esami entro il termine stabilito dall’ordinanza ministeriale che indice le sessioni di esame.
Art. 5. Commissioni esaminatrici
1. Le commissioni esaminatrici sono costituite con decreto del Capo
del Dipartimento competente, il quale nomina il Presidente e presceglie da terne, designate dai competenti Ordini o Collegi professionali.
2. La designazione da parte degli Ordini o Collegi professionali sarà fatta fra gli
appartenenti ad una o più delle categorie indicate per ciascun tipo di esame di Stato. Il numero delle terne sarà, di regola, uguale al numero dei componenti le singole Commissioni.
3. La scelta sarà fatta in modo che in ciascuna Commissione siano compresi gli esperti
nei principali indirizzi di attività cui si riferisce l’esame.
4. In mancanza di Ordini e Collegi professionali la designazione delle terne è
effettuata dal Consiglio Universitario Nazionale.
5. Qualora fra i componenti la Commissione manchino esperti in una o più delle materie
in cui debbano svolgersi le prove di esame, è data facoltà al Presidente di ciascuna Commissione di aggregare in soprannumero alla Commissione stessa esperti scelti fra i docenti
universitari o liberi professionisti iscritti all’Albo della professione cui si riferiscono gli esami di abilitazione.
6. I membri aggregati ai sensi del precedente comma esprimeranno il loro giudizio
unitamente agli altri componenti la Commissione soltanto per quei candidati che abbiano sostenuto le prove d’esame per cui venne disposta l’aggregazione dei predetti componenti.
7. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca qualora ne ravvisi la
necessità, potrà nominare inoltre un membro aggiunto, conoscitore della lingua tedesca ed esperto nelle materie oggetto di esame, presso quelle Commissioni esaminatrici di quelle sedi
in cui, ai sensi dell’art. 2 del presente regolamento, gli esami potranno svolgersi anche in lingua tedesca. Detto componente aggiunto esprime il proprio giudizio, unitamente agli
altri componenti la Commissione, limitatamente ai candidati che sosterranno le prove di esame in lingua tedesca.
8. Il Ministero può inviare un proprio rappresentante presso le sedi di esame per la
verifica della regolarità formale delle operazioni di esame.
9. Per ogni Commissione esaminatrice sono nominati membri supplenti, in numero pari
almeno alla metà del numero dei membri effettivi, da prescegliersi dalle terne rispettivamente indicate; può inoltre essere nominato un Presidente supplente tra i professori
universitari di ruolo, fuori ruolo od a riposo.
10. Per ciascun esame di abilitazione all’esercizio professionale in ogni singola sede
viene di regola nominata una sola Commissione giudicatrice. Nelle sedi che ne facciano richiesta possono essere costituite altre Commissioni ove ciò, a giudizio del Ministero, sia
ritenuto necessario in rapporto al numero dei candidati partecipanti a ciascuna sessione di esami.
Si propone di accettare l’ipotesi di un numero massimo di 100 candidati che, in
futuro, ogni Commissione potrà esaminare
11. Ove ne ricorre la necessità anche in relazione al numero dei candidati presenti, è
data facoltà al Presidente della Commissione esaminatrice aggregare, su designazione del Rettore, una commissione di vigilanza per la sorveglianza durante le prove scritte e pratiche e
per quant’altro occorra allo svolgimento degli esami.
12. Nella prima seduta della Commissione il Presidente affida ad uno
dei componenti le funzioni di relatore segretario.
13. Tutte le deliberazioni si prendono a maggioranza. In caso di
parità prevale il voto del Presidente.
14. Per ogni adunanza è redatto, seduta stante, processo verbale, da firmarsi dal
Presidente e dal relatore segretario.
15. Le operazioni di segreteria di ciascuna Commissione sono affidate ad un funzionario
dell’amministrazione universitaria designato dal Rettore dell’Università.
Art. 6. Prove di esame
1. Gli esami hanno carattere specificatamente professionale e consistono in prove
scritte, grafiche, orali e pratiche, secondo le norme appresso stabilite per le singole professioni.
2.
Le prove debbono essere intese ad accertare l’organica preparazione di base del candidato nelle materie la cui conoscenza è necessaria per l’esercizio
della professione ed a saggiare, in concreto, la sua capacità tecnica in vista dell’adeguato svolgimento delle attività professionali.
3.
Il giorno in cui hanno inizio gli esami di Stato per ciascuna professione è stabilito per tutte le sedi per ciascuna sessione con ordinanza ministeriale.
4. Qualora siano da effettuarsi prove scritte o grafiche, esse debbono precedere le
altre.
5. Con avviso da affiggersi tempestivamente all’albo delle Università è data preventiva
notizia, a cura dei Presidenti delle Commissioni, dell’ordine di svolgimento e dell’orario prestabilito delle prove.
6. I candidati debbono dimostrare la loro identità personale prima di ciascuna prova
d’esame.
7. Le prove orali sono pubbliche.
8. Il candidato che non si presenti al suo turno perde il diritto all’esame e non può
conseguire alcun rimborso della tassa e del contributo.
9. Il candidato che si ritiri durante una prova d’esame è considerato come riprovato.
Art. 7. Prove scritte
1. Ove non sia definito a livello nazionale, per gli esami che
richiedono prove scritte, la Commissione esaminatrice, durante il mattino del giorno fissato, stabilisce il tema, o i temi, delle prove e la durata di esse, ove non sia già stabilita
dalla normativa vigente.
2. Il Presidente della Commissione, alla presenza dei candidati, fatta constatare
l’integrità del plico in cui è contenuto il tema e, nella eventualità che siano stati predisposti più temi – fatto estrarre, a sorte, da uno dei candidati il tema da svolgere o i temi
tra i quali ai candidati è data facoltà di scelta – detta o fa dettare il tema o i temi stessi. Qualora ritenuto necessario, il Presidente può disporre la riproduzione e la
distribuzione del materiale necessario alla prova.
3. Il numero delle ore assegnate per lo svolgimento di ciascuna prova scritta è quello
previsto dalla normativa vigente per ciascuna professione.
4. Per lo svolgimento delle prove scritte , i candidati debbono usare esclusivamente
carta fornita dalla Commissione, munita del bollo di ufficio e della firma del presidente o altro membro della Commissione.
5. Per gli elaborati delle prove scritte dovrà essere garantito l’anonimato dei
candidati mediante l’obbligo di deposito e di conservazione degli elaborati medesimi in buste chiuse sigillate non trasparenti, con le generalità del candidato contenute in un apposito
foglio in busta separata.
6. I candidati non possono comunicare tra loro né con estranei.
7. E’ escluso dall’esame chi contravviene alle disposizioni di cui ai precedenti commi
ed a quelle altre che possono essere stabilite dalla commissione per assicurare il regolare svolgimento delle prove.
8. L’assistenza durante le prove scritte è affidata per turno dal Presidente di
ciascuna Commissione ai componenti la Commissione stessa in numero sufficiente a garantire una efficace sorveglianza.
9. In caso di necessità il Presidente può affiancare ai commissari presenti dei membri
aggiunti di sorveglianza nominati ai sensi dell’art. 5 del presente regolamento.
10. Per lo svolgimento delle prove scritte la commissione esaminatrice può consentire
l’uso di strumenti meccanici od informatici nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo.
Art. 8. Prove orali e voto finale
1. Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano
raggiunto 60/100 in ciascuna delle prove scritte e pratiche . Le votazioni riportate in dette prove verranno valutate ai fini di quanto previsto dall’ultimo comma del presente
articolo.
2. L’elenco dei candidati ammessi, firmato dal Presidente della Commissione, viene
affisso all’albo dell’Università. L’affissione ha valore di comunicazione.
3. Sulle prove orali la Commissione delibera appena compiuta
ciascuna delle prove stesse, assegnando i voti di merito.
4. Ai candidati esaminati è data comunicazione dei voti giornalmente, al termine della
seduta mediante affissione all’albo dell’Università.
5. Il candidato ottiene l’idoneità quando abbia raggiunto il 60/100 dei voti favorevoli
a disposizione della Commissione.
6. Al termine dei suoi lavori la Commissione riassume i risultati degli esami ed
assegna a ciascun candidato il voto complessivo.
Art. 9. Chiusura della sessione e pubblicazione dei risultati
Aggiungere un comma con il riferimento alla data
di abilitazione professionale, consentendo la partecipazione degli stessi abilitati ai concorsi
1. Compiute le operazioni di cui all’articolo precedente, il Presidente della
Commissione dichiara chiuse le operazioni della sessione di esami, che non può per alcun motivo essere aperta.
2. Successivamente il Presidente della Commissione:
a) dispone l’affissione nell’albo dell’Università dell’elenco in ordine alfabetico di
coloro che hanno superato gli esami. L’elenco deve contenere il voto riportato nel complesso delle prove;
b) cura un elenco completo di tutti i candidati presentatisi, con la indicazione dei
voti di ciascuna prova e del voto complessivo, da conservare agli atti dell’Università o dell’Istituto universitario. Detto elenco deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario
della Commissione;
c) cura, infine, che sia data comunicazione dei risultati favorevoli o sfavorevoli
degli esami dei singoli candidati alle Università, Istituti universitari o Istituti di istruzione secondaria che abbiano loro rilasciato i diplomi o le lauree, affinché ne sia presa
nota nel registro della carriera scolastica di ciascuno di essi.
Art. 10. Sospensione o annullamento delle
operazioni di esame
1. Il Presidente della Commissione adotta tutte le misure che
ritenga necessarie per garantire la sincerità delle prove e la legalità delle operazione di esame.
2. In caso di gravi trasgressioni alle norme dettate col presente regolamento, ordina,
sotto la sua responsabilità, la sospensione delle operazioni di esame, riferendone immediatamente al Ministero.
3. L’autorità ministeriale competente, su proposta del Presidente della Commissione o
anche di sua iniziativa, può disporre l’annullamento parziale o totale delle operazioni di esame, in caso di gravi abusi o di violazione di legge.
Art. 11. Conservazione della documentazione delle
operazioni di esame
1. Nella segreteria di ogni Università sono conservate le
domande di ammissione, gli elenchi degli ammessi con le indicazioni e i risultati ottenuti negli esami, i verbali, gli atti delle commissioni giudicatrici e tutti gli elaborati dei
candidati. Essi restano a disposizione del Ministero.
2. Per la eliminazione degli atti stessi valgono le
disposizioni del regolamento per gli archivi di Stato.
Art. 12. Responsabilità dei candidati
1. I candidati sono personalmente responsabili della buona conservazione degli
strumenti e del materiale, compreso quello bibliografico, loro affidati durante le prove scritte e grafiche, e sono tenuti al pagamento dei danni eventualmente arrecati.
Art. 13. Inidoneità del candidato
1. Il candidato dichiarato non idoneo può ripetere l’esame nella sessione successiva
ed è obbligato a ripetere tutte le prove, anche quelle eventualmente superate nella precedente sessione.
Art. 14. Diploma di abilitazione professionale
1. A coloro che hanno superato l’esame di abilitazione spettano
le qualifiche di carattere professionale.
2. Le Università curano, su moduli richiesti direttamente al Provveditorato Generale
dello Stato, che li predispone sulla base di indicazioni del Ministero, la redazione dei diplomi, i quali, muniti del bollo dell’Università e firmati per il Ministro, dal Rettore
ovvero dal Pro-Rettore, su delega del Rettore per i casi di suo impedimento o assenza, sono poi consegnati agli interessati.
3. I diplomi sono consegnati soltanto a coloro che abbiano presentato alla segreteria
dell’Università la quietanza attestante l’avvenuto versamento della tassa regionale prevista dalle disposizioni vigenti.
4. Nessun diploma può essere consegnato dal competente ufficio dell’Università se non
sia prima pervenuta all’ufficio stesso conferma, da parte dell’Università di provenienza del candidato, dell’effettivo conseguimento del titolo esibito per l’ammissione agli esami di
Stato.
5. L’Università conserva agli atti una fotocopia, conforme all’originale, del diploma
di abilitazione rilasciato ad ogni candidato.
6. Il diploma deve contenere, ove previsti, l’indicazione della sezione e del settore.
Art. 15. Duplicato del diploma di abilitazione professionale
1. Per il rilascio di duplicati di diplomi di abilitazione
all’esercizio professionale si applicano le disposizioni dell’art. 50 del regolamento 4 giugno 1938, n. 1269, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre
1976, n. 791.
2. Il duplicato consiste nella riproduzione esatta del diploma originale, su carta
dello stesso tipo, con espressa dichiarazione firmata dal Rettore o dal Pro-Rettore e munita del timbro della Università, che il titolo costituisce duplicato del diploma originale.
CAPO II. Commissioni esaminatrici
Art. 1. Disposizioni generali
1. Ciascuna commissione esaminatrice è nominata con decreto del MIUR ed è composta,
salvo non sia diversamente previsto, da un Presidente e da quattro membri.
2. Salvo che non sia diversamente previsto, il Presidente viene nominato tra i
professori di I e II fascia, anche a riposo da non più di cinque anni, appartenenti a settori relativi alle materie oggetto delle prove di esame.
3. Salvo che non sia diversamente previsto, per ciascuna commissione è altresì nominato
un Presidente supplente tra i professori aventi i requisiti di cui al comma precedente.
4. Salvo che non sia diversamente previsto, i membri vengono scelti da quattro terne,
designate dai competenti ordini professionali e trasmesse al Ministero.
5. Salvo che non sia diversamente previsto, per ciascuna commissione sono nominati
anche i membri supplenti in numero almeno pari alla metà dei membri effettivi, scegliendo da terne appositamente fornite dagli ordini appartenenti alle stesse categorie previste per i
componenti effettivi.
6. Il Ministero nomina una sola commissione per le due sezioni. Per l’esame dei
candidati della sezione B un componente della commissione appartenente alla categoria dei liberi professionisti viene sostituito, ove possibile, con uno iscritto alla sezione B
con anzianità di iscrizione all’albo di almeno dieci anni. Aggiungere un “ove possibile” poiché non sempre esisteranno professionisti iscritti alla sezione B
da di 10 anni
7. Non possono essere nominati componenti delle commissioni esaminatrici i
professionisti, iscritti all’albo, che abbiano subito sanzioni disciplinari negli ultimi dieci anni.
Art. 18. PROFESSIONE DI GIORNALISTA
1.
La commissione esaminatrice è composta di sette membri.
2.
Il presidente è nominato tra i magistrati di Tribunale o di Corte d’appello, su designazione del presidente della Corte
d’appello della città sede di esame.
3.
Tre membri sono nominati tra gli iscritti nell’albo da almeno quindici anni, in possesso del diploma di laurea, su
designazione del Consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti.
4.
Due membri sono nominati tra i professori universitari di prima o seconda fascia, anche a riposo da non più di cinque anni,
su designazione del CUN.
5. Un membro è nominato tra i rappresentanti degli editori, su designazione della
FIEG.
6. Sono nominati altresì sette membri supplenti appartenenti alle medesime categorie
dei componenti effettivi.
7. Qualora i candidati superino il numero di quattrocento, è nominata una
sottocommissione, presieduta dallo stesso presidente della commissione principale e composta da altri sei componenti appartenenti, rispettivamente, alle categorie di cui ai commi 3, 4
e 5.