A FAVORE DELLA LEGGE 194

 

 

di Cesare Lanza

 




Mi ha scritto la signora Giuditta Russo: "Personalmente considero la L. 194 è una delle rare leggi italiane di particolare buon senso. Essa non OBBLIGA. Questo è un dato fondamentale per chi crede fermamente nella libertà di scelta, tanto di chi si sottopone a un'interruzione di gravidanza tanto di chi la esegue. La L. 194, infatti,  non OBBLIGA una donna a sottoporsi a un'interruzione di gravidanza, ma stabilisce i parametri di legittimità entro i quali un'interruzione può o essere eseguita. Nel contempo, la legge chiarisce la possibilità di chi è preposto all'esecuzione dell'interruzione di gravidanza di scegliere liberamente se eseguirla o meno attraverso l'esercizio dell'obiezione di coscienza. Credo che mai in Italia si sia avuta una legge così liberale che tiene da conto la possibilità di scelta senza assumere carattere impositivo e senza prevedere una pena per la scelta che si va ad operare. In linea generale, non è mai possibile nel nostro ordinamento demandare a una legge la gestione della morale del singolo individuo. Infatti, la legge OBBLIGA sempre al rispetto delle regole generali del vivere civile, disciplinate tanto dal codice penale tanto da quello civile che dalle leggi speciali per ogni diversa materia, ma pur garantendo il principio generale del neminem  laedere non può mai imporre che il singolo individuo si interroghi anticipatamente sul se la condotta antigiuridica che sta compiendo sia moralmente corretta. La L. 194 permette, invece, di potersi interrogare prima di compiere una scelta (che, ben inteso, antigiuridica non è), attraverso l'ausilio di addetti ai lavori che possono valutare per ogni singolo caso quali siano le motivazioni sottese alla possibilità di scelta nell'interrompere una gravidanza, ma non obbliga mai nessuna donna ad interrompere una gravidanza. Prima del 1978 la disciplina in materia considerava l'aborto provocato intenzionalmente come un grave reato, per il quale erano previste sanzioni piuttosto severe. La legge, quindi, OBBLIGAVA a non abortire. Fu  la Corte Costituzionale nel 1975 , pur ritenendo che la tutela del concepito avesse fondamento costituzionale,   ad esprimersi in favore dell'interruzione della gravidanza se giustificata da motivi molto gravi. Nel 1978 fu, quindi, chiarita la legittimità dell'interruzione di gravidanza  quando essa implicava  danni psico/fisico e pericolo grave per la salute della donna. Il mio pensiero è che certo non si debba abusare mai della possibilità di scelta permessa dalla legge e dalla singola morale, quindi renderei più attenti e meticolosi i paramentri di valutazione sulla scelta di sottoporsi o meno a un'interruzione di gravidanza. Ma voterei sempre e per sempre per la conferma di una legge che ha restituito una grande dignità alle donne.
giuditta.russo@gmail.com"  RISPONDO: anche se la penso diversamente, mi sembra giusto dare spazio anche a opinioni contrarie, peraltro ragionevolmente motivate, come quella della signora Russo.  Il problema è di coscienza, non di legge.



cesare@lamescolanza.com 




11-04
-2008

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