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A FAVORE DELLA LEGGE 194

di Cesare Lanza
Mi ha scritto la signora Giuditta Russo:
"Personalmente considero la L. 194 è una delle rare
leggi italiane di particolare buon senso. Essa non
OBBLIGA. Questo è un dato fondamentale per chi crede
fermamente nella libertà di scelta, tanto di chi si
sottopone a un'interruzione di gravidanza tanto di
chi la esegue. La L. 194, infatti, non OBBLIGA
una donna a sottoporsi a un'interruzione di
gravidanza, ma stabilisce i parametri di legittimità
entro i quali un'interruzione può o essere eseguita.
Nel contempo, la legge chiarisce la possibilità di
chi è preposto all'esecuzione dell'interruzione di
gravidanza di scegliere liberamente se eseguirla o
meno attraverso l'esercizio dell'obiezione di
coscienza. Credo che mai in Italia si sia avuta una
legge così liberale che tiene da conto la
possibilità di scelta senza assumere carattere
impositivo e senza prevedere una pena per la scelta
che si va ad operare. In linea generale, non è mai
possibile nel nostro ordinamento demandare a una
legge la gestione della morale del singolo
individuo. Infatti, la legge OBBLIGA sempre al
rispetto delle regole generali del vivere civile,
disciplinate tanto dal codice penale tanto da quello
civile che dalle leggi speciali per ogni diversa
materia, ma pur garantendo il principio generale del
neminem laedere non può mai imporre che il
singolo individuo si interroghi anticipatamente sul
se la condotta antigiuridica che sta compiendo sia
moralmente corretta. La L. 194 permette, invece, di
potersi interrogare prima di compiere una scelta
(che, ben inteso, antigiuridica non è), attraverso
l'ausilio di addetti ai lavori che possono valutare
per ogni singolo caso quali siano le motivazioni
sottese alla possibilità di scelta nell'interrompere
una gravidanza, ma non obbliga mai nessuna donna ad
interrompere una gravidanza. Prima del 1978 la
disciplina in materia considerava l'aborto provocato
intenzionalmente come un grave reato, per il quale
erano previste sanzioni piuttosto severe. La legge,
quindi, OBBLIGAVA a non abortire. Fu la Corte
Costituzionale nel 1975 , pur ritenendo che la
tutela del concepito avesse fondamento
costituzionale, ad esprimersi in favore
dell'interruzione della gravidanza se giustificata
da motivi molto gravi. Nel 1978 fu, quindi, chiarita
la legittimità dell'interruzione di gravidanza
quando essa implicava danni psico/fisico e
pericolo grave per la salute della donna. Il mio
pensiero è che certo non si debba abusare mai della
possibilità di scelta permessa dalla legge e dalla
singola morale, quindi renderei più attenti e
meticolosi i paramentri di valutazione sulla scelta
di sottoporsi o meno a un'interruzione di
gravidanza. Ma voterei sempre e per sempre per la
conferma di una legge che ha restituito una grande
dignità alle donne.
giuditta.russo@gmail.com"
RISPONDO: anche se la penso diversamente, mi sembra
giusto dare spazio anche a opinioni contrarie,
peraltro ragionevolmente motivate, come quella della
signora Russo. Il problema è di coscienza, non
di legge.
11-04



