Niente imposta di bollo sui documenti richiesti a fronte di somme erogate dalle federazioni sportive e dagli enti di promozione sportiva. L’esenzione riguarda tra l’altro le ricevute per indennità e i rimborsi spese analitici e forfettari presentati agli organismi di categoria. Decommercializzati (e quindi defiscalizzati) ai fini Ires i ricavi delle associazioni sportive dilettantistiche (Asd) e delle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro (Ssd) relativi alla custodia delle attrezzature e al ricovero degli animali utilizzati dai propri associati: l’agevolazione è però subordinata ad alcuni paletti ed è sempre necessario un esame caso per caso. Bisogna valutare, cioè, se ciò è «connaturato ed essenziale» allo svolgimento dell’attività sportiva e non costituisce invece un «mero espediente» per ottenere tali prestazioni a condizioni più vantaggiose, facendo leva sul regime fiscale di favore riservato agli enti. Nel caso degli sport equestri, per esempio, i cavalli devono essere regolarmente tesserati presso la Fise. Sono questi alcuni chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate con la maxi-circolare n. 18/E del 1° agosto 2018 in tema di sport dilettantistico. Il documento raccoglie una serie di risposte a quesiti emersi nell’ambito del tavolo tecnico che il fisco ha istituito con il Coni, relativi per lo più alla fruizione delle diverse agevolazioni tributarie e contabili messe a disposizione dal legislatore. La circolare non affronta la «rivoluzione» data dalla nascita delle società sportive dilettantistiche lucrative, in quanto queste ultime, introdotte dall’ultima manovra di bilancio, sono state appena abrogate dal dl n. 87/2018, di fatto senza mai diventare operative. L’Agenzia illustra nel dettaglio le agevolazioni recate dalla legge n. 398/1991, consistenti nella determinazione forfetaria del reddito imponibile e dell’Iva, nonché in semplificazioni contabili, dichiarative e di certificazione dei corrispettivi. Il regime speciale è accessibile alle Asd e Ssd che nell’anno precedente hanno conseguito proventi derivanti da attività commerciali per un importo non superiore a 400 mila euro. Le Entrate tratteggiano anche il necessario coordinamento tra la vigente normativa in materia di sport dilettantistico e la riforma del terzo settore, operata con il Codice recato dal dlgs n. 117/2017. In particolare, viene ribadito che le agevolazioni fiscali disposte dalla legge n. 289/2002 continueranno a vivere di vita propria: toccherà ai singoli enti sportivi decidere se conservare i benefici previsti dalla legislazione specifica oppure, qualora intendano entrare a far parte degli enti del terzo settore, fruire degli sconti «standard» introdotti per tali enti.
In caso di scioglimento di una Asd o Ssd e di conseguente devoluzione del patrimonio, si applica l’imposta sulle successioni e donazioni. Ciò in quanto, pur mancando il carattere della liberalità (presupposto del tributo), dal momento che il trasferimento dei beni è imposto dalla legge, «si presenta comunque il carattere della gratuità, trattandosi di un’attribuzione patrimoniale fatta in assenza di controprestazione».
Valerio Stroppa, ItaliaOggi