La Corte di Appello di Milano ha pubblicato le motivazioni nelle quali viene spiegato perché era legittima la sede estera della società che aveva in pancia i marchi del gruppo
Parola fine sulla vicenda che ha visto sul fronte penale gli stilisti Dolce e Gabbana contrapposti al Fisco. La Cassazione aveva già assolto i due “perché il fatto non sussiste”, dall’accusa di evasione fiscale, dopo che gli stilisti erano stati condannati in appello a un anno e sei mesi di reclusione. Era stato assolto con loro anche il commercialista Luciano Patelli e i manager Cristina Ruella e Giuseppe Minoni. Solo per Alfonso Dolce, fratello di Domenico, la condanna era stata annullata con rinvio. Successivamente, nel gennaio 2016, anche lui era stato assolto perché il fatto non sussiste. Ora la Corte di Appello di Milano ha pubblicato le motivazioni, nelle quali i giudici spiegano perché non debba essere condannato come amministratore delegato della Gado, la società del gruppo incriminata per esterovestizione. La Corte ritiene legittimo il lavoro della Gado e la sua residenza in Lussemburgo: “La Gado sarl ha convenientemente esercitato la attività statutaria”. Come? “Valendosi di una persona che si era già occupata della tutela dei marchi prima della costituzione e poi di una persona assunta in loco”.
E ancora: “Per farsi carico di esigenze lungamente e diffusamente rappresentate, il gruppo Dolce & Gabbana ha acquisito dalle persone fisiche di Domenico Dolce e Stefano Gabbana la titolarità dei marchi, scegliendo legittimamente sulla scorta del diritto di stabilimento di insediare in Lussemburgo la società che quei marchi aveva acquisito, che ha poi concretamente ed effettivamente esercitato la attività statutaria valendosi di personale proprio e della collaborazione di società lussemburghesi di servizio per l’attività contabile e amministrativa”.
Pienamente soddisfatti del tenore della motivazione i difensori Massimo Dinoia, Armando Simbari e Riccardo Olivo, secondo cui “la sentenza della Corte d’Appello chiude definitivamente un lungo ed increscioso capitolo giudiziario, affermando la piena legittimità dell’operato non solo degli stilisti, ma di tutto il management aziendale. I giudici di appello chiaramente affermano che la costituzione di Gado in Lussemburgo, peraltro mai nascosta dal gruppo, era sorretta da solide ragioni di natura commerciale”.
Repubblica